Legge di Bilancio 2019

Parlamento italiano

2018 Legge di Bilancio 2019 Intestazione 2 novembre 2018 25% Da definire


Testo approvato da Camera e Senato e poi firmato dal Presidente della Repubblica

in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale


Parte I - Sezione I Titolo I

Risultati differenziali del bilancio dello Stato Art.

Risultati differenziali bilancio dello Stato

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. 1 livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II

Misure per la crescita Capo I

Riduzione della pressione fiscale Art.

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’aliquota ridotta IVA di cui alla Tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L’aliquota IVA ordinaria è ridotta di 2,2 punti percentuali per il 2019, di 0,8 punti percentuali per il 2020 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera c), le parole: “ 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “140 milioni di euro per l’anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi;”.

Art.

Sterilizzazione aumento accise carburanti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all’articolo 19, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 3 è abrogato.


Art.

Modifica al regime forfettario (Minimi) - Estensione del “regime forfetario”

1. 1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti commi: “54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

b) al comma 56, le parole “dei requisiti ” sono sostituite dalle parole “del requisito

c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti: “dj gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all ’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del


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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

d) al comma 65, lettera c), le parole “ai limiti ” sono sostituite dalle parole “al limite

e) al comma 71, le parole “ taluna delle condizioni” sono sostituite dalle parole “il requisito”;

f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;

g) al comma 74, le parole “taluna delle condizioni ” sono sostituite dalle parole “ la condizione

h) al comma 82:

1) nel primo periodo, le parole “ taluna delle condizioni” sono sostituite dalle parole “ la condizione ”;

2) nel terzo periodo, le parole “le condizioni” sono sostituite dalle parole “la condizione”;

3) nel quarto periodo, le parole “delle condizioni” sono sostituite dalle parole “della condizione ”;

i) al comma 83, le parole “delle condizioni” , sono sostituite dalle parole “della condizione”;

j) al conmia 87, la parola “triennio” è sostituita dalla parola “quinquennio”.


2 .


L’al


legato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:


Progressivo

Gruppo di settore

Codici attività ATECO 2007

Coefficiente di Redditività

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10-11)

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7)-47.9

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

54%

5

Costruzioni e attività

immobiliari

(41 -42 -43) -(68)

86%

6

Intermediari del commercio

46.1

62%

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40%

8

Attività Professionali,

Scientifiche, Tecniche,

Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed

Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

9

Altre attività economiche

(01 -02 - 03)- (05-06-07 -08- 09)- (12 - 13 - 14- 15-16-17-18- 19-20- 21 -22-23-24- 25-26-27-28-29-30- 31 -32 - 33) - (35) - (36 -37-38- 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 -82) -(84)-

67%


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(90 -91 -92 - 93) -(94 - 95- 96) - (97 - 98) - (99)



[Zaccardi


29/10/2018 ore 10.42]


1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

2. 1 dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

3. L’imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell’opzione di cui al comma 1 nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.


Art.

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente conseguono ricavi, ovvero percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 20 per cento.

2. Ai fini della individuazione del limite di cui al comma 1 :

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. Non possono applicare l’imposta sostitutiva di cui al comma 1:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

e) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.


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4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

5. I contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. 1 contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva di cui al conmia 1 sono esonerati dalla applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

Art.

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8:

1) al comma 1, le parole ” derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle ” sono soppresse;

2) i primi due periodi del conmia 3 sono sostituiti dal seguente periodo: “Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all’ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi ”.

b) all’articolo 56, conmia 2, la parola “ complessivo ” è soppressa;

c) all’articolo 101, comma 6, le parole “nei successivi cinque periodi d’imposta” sono soppresse;

d) all’articolo 116:

1) al conmia 2, le parole: “ del primo e terzo periodo ” sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell ’utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3. In deroga al primo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

4. Le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella versione previgente le modifiche di cui al comma 1, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al quaranta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.


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Art.

Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’articolo 102 del citato testo unico;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lettera b -bis), del testo unico delle imposte sui redditi. Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;

c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento aH’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita. 1 datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. 1 lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 1 soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.


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3. Ai fini dei commi 1 e 2, per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e delfimporto corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell’esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 1 è computato in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 dell’esercizio successivo;

c) la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 1 è computato in aumento delfimporto corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell’esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 1 a 3 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 1 a 3 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 1 a 3.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata le disposizioni stesse si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’articolo 11 del testo unico ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

7. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Art.

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

11 canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/l, di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicale ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.


Art.

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)

1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al successivo comma 2, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre


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2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 150 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come integrato dall’articolo 1, conmia 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, conmia 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.


Art.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per

l’acquisto di mobili

1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole “ 31 dicembre 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”;

2 ) al comma 2, lettera b-bis), nel primo periodo, le parole: “ sostenute dcd 1° gennaio

2018 al 31 dicembre 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “ sostenute dcd 1° gennaio

2019 cd 31 dicembre 2019” e, nel secondo periodo, le parole “ sostenute dcd 1° gennaio 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “ sostenute dal 1° gennaio 2019”;

3) al comma 2 -bis, le parole “ sostenute nell’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “sostenute nell’anno 2019”.

b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) conmia 1, le parole “ 31 dicembre 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2019”;

2) al comma 2, le parole “7° gennaio 2017 ” sono sostituite dalle seguenti: “7° gennaio 2018 ”, le parole “ anno 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “ anno 2019”, le parole “anno 2017\ ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “ anno 2018 ” e le parole “ nel 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “ nel 2019”.

Art.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per Vanno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2019”.


Art.

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:


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a. al comma 1, le parole: “nella misura del 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento ai sensi del successivo comma 6-bis.”;

b. al comma 3, le parole: “euro 20 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 10 milioni”;

c. al comma 6:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; a-bis) personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start- up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PM1 innovative, di cui all’articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

“c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella precedente lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“e) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 3.”

d. dopo il conmia 6 è aggiunto il seguente: “6 -bis. Il credito d’imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell’eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate nelle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua.”

e. al comma 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 11.”

f. il comma Ile sostituito dal seguente: “11. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i

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princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro.”

g. dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: “11 -bis). Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto nel decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 27 maggio 2015.”.

h. al conmia 12, le parole: “Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “Nei confronti del soggetto incaricato”.

2. Le disposizioni del conmia 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e),f) e g), i cui effetti, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, decorrono dal periodo d’imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.

3. Il comma 1 -bis dell’articolo 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.”

Art.

Canone RAI

1. All’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’ articolo 1, comma 1147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “e 2018” sono sostituite dalle seguenti “, 2018 e successivi”.

2. All’articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall’articolo 57 del decreto legge 24 aprile n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole “Per gli anni dal 2016 al 2018” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni dal 2016 e successivi” e le parole “per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “ per gli anni 2017, 2018 e successivi”.


Capo II

Misure per lo sviluppo e gli investimenti Art.

Fondo investimenti Amministrazioni centrali


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1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.900 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 3.200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese.

3. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia provvede con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

4. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero entro il 15 settembre di ogni anno illustra, in una apposita sezione della Relazione di cui all’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e di utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi.


1. Nello stato di previsione del Ministero delFeconomia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l’anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l’anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l’anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, oltre che per le finalità previste dagli articoli.(norme onerose

IGEPA), al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare! nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusa la sua manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 gennaio 2019, sono individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con Decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM di cui al periodo precedente.


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4. L’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: “In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.”


1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche”, di seguito Centrale, presso l’Agenzia del demanio che assume la denominazione di Agenzia del demanio e della progettazione e, sulla base del proprio Statuto e delle norme di organizzazione, improntate comunque a criteri di valorizzazione della professionalità e delle competenze specifiche, provvede a regolarne e disciplinarne la struttura e l’organizzazione in conformità della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

2. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c), del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, previa convenzione, si occupa della progettazione delle opere pubbliche, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50. La Centrale, sulla base di linee guida e della definizione di appositi modelli standardizzati, può svolgere i seguenti compiti di:

a) progettazione di opere pubbliche e, quindi, prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesto, anche direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;

b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;

c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;

d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento.

3. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti nella presente legge, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dall’a nn o 2019, presso l’Agenzia, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 400 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pal i al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro nonché con qualifica dirigenziale. Per garantire l’immediata operatività, anche per ambiti di intervento della Centrale, l’Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato, sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni, nella misura massima di 100 unità, in possesso delle competenze, dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, con oneri a carico della predetta Agenzia.

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modifiche:

agli artt. 57, 60, 61, 64, 65, 66, alle parole “Agenzia del demanio” sono aggiunte le seguenti parole “e della progettazione”;

la rubrica dell’art. 65 è modificata come segue “Agenzia del demanio e della progettazione” all’art. 65 dopo le parole “beni confiscati.” è aggiunto il seguente periodo “L’Agenzia si occupa, anche tramite la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, della progettazione delle opere pubbliche e, in particolare, delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici”.

5. All’art. 38, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.” sono aggiunte le seguenti parole “Agenzia del demanio e della progettazione”.

6. Tutti gli atti connessi con l’istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

7. Per l’attuazione dei commi da 1 a 6 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.


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[Mastrandrea 29.10.2018 ore 9.39]

1. Nelle more dell’attuazione deirarticolo A bis del decreto legge 12 luglio 2018. n. 86. convertito, con

modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97. e al fine di supportare le attività di competenza

del Ministero deireconomia e delle finanze nell’ambito della politica di sostegno della crescita economica,

sociale e territoriale del Paese nonché di rilancio degli investimenti pubblici, con decreto del Ministro

deH’economia e delle finanze è istituita la Struttura tecnica di missione per il supporto alle politiche del

Ministero deireconomia e delle finanze, la quale opera anche a supporto della Cabina di regia Strategia Italia,

istituita ai sensi dell’art. -10 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109.

2. La struttura opera alle dirette dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze. Alla struttura è

assegnato un contingente di personale fino a 30 unità dotate di alta professionalità tecnica, anche esterne alla

Pubblica Amministrazione che possono essere assunte secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, del

d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227. Tale contingente è da intendersi aggiuntivo a quello attualmente previsto dal

d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227 e il relativo personale può essere utilizzato esclusivamente nell’ambito della

struttura tecnica.

3. Il coordinatore della struttura è nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e deve

essere in possesso di elevata qualificazione ed esperienze professionali in materia di investimenti pubblici; alla

struttura partecipano i dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, tramite propri

rappresentanti, ai fini del necessario raccordo con gli aspetti di propria competenza.

4-t L’incarico di coordinatore ha natura di incarico aggiuntivo a titolo gratuito.

5. Il piano di attività annuale della struttura è formulato sentite le esigenze rappresentate dai Dipartimenti del

Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato e costituisce oggetto di una direttiva del Ministro delPeconomia

e delle finanze. La direttiva contiene indicazioni per il raccordo delle attività della struttura e reciproco scambio

con le cabine di regia e altri soggetti competenti in materia di investimenti pubblici.

6. Per l’attuazione dei commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. a

carico del Fondo ...


Art.

Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Fondo per il sostegno al Venture capitai, incentivi agli investimenti in Venture capitai (Mastrandrea 28/10/2018

orel9.43)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integrata di 48 milioni di euro per l’anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per l’anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva precitata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

2. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia - di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 da destinare alle linee d’attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) ed 1) del predetto articolo 30. All’attuazione del Piano provvede LICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

3. Per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

4. . Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dellTmportante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni di euro per il 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell’IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.


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5. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 .

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 5 sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.

7. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali nelle imprese ammissibili, come definite dal Regolamento n. 651/2014 [articolo 21, comma 5] , lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k - ter), del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58 , di uno o più Fondi di Venture Capital, come definiti dall’art. 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 istituiti e gestiti da società di gestione del risparmio partecipate o controllate da uno o più Istituti nazionali di promozione, come definiti dall’articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017.

8. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma i 7, comprese quelle di classe speciale, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento. Il patrimonio di tali organismi di investimento è investito in quote o azioni di altri organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi aventi analoga

politica di investimento .

9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, sono definite le modalità d’investimento dello Stato di cui ai commi 7 e 8 nel rispetto nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio 2014/C 19/04 o del Regolamento n. 651/2014.

10. Per le finalità di cui al comma 7, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno ai Fondi di Venture Capital con una dotazione di 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

11. All’articolo 31 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. Ili, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo le parole “lo strumento” sono inserite le parole “dell’organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all’art. 1, comma 1, lett. K-ter, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)” ed eliminare le parole “dei fondi comuni di investimento”.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, n. 220, e successive modificazioni che investono almeno l’85% del valore degli attivi in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) ed il residuo in pmi di cui articolo 1, comma 1, lett. w-quater. 1 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

c) Al comma 3, le lettera a), c), e), f) vengono eliminate.

12. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 22050, intestata a Finest SpA relativa al fondo di venture capitai per l’area balcanica, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n.84, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato.

13. Finest S.p.A. continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo sulla contabilità speciale di cui al comma 12 , limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.


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14. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura compreso il versamento all’entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, saranno disciplinate con apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest.

15. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l’accesso ai benefici del Fondo di cui al comma 12.

16. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata a “Simest - Fondo Start up”, istituita ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato.

17. Simest S.p.A. continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo Start up sulla contabilità speciale di cui al comma 16, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest stessa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

18. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura compreso il versamento all’entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo Start up e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, saranno disciplinate con apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest.

19. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l’accesso ai benefici del Fondo Start up.


Capo III

Decontribuzione Sud Art.

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno per le annualità 2019 e 2020 (decontribuzione SUD)

1.1 programmi operativi nazionali e regionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1 -bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento nel limite massimo di importo su base annua stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

Titolo III

Misure per il lavoro, l’inclusione sociale, la previdenza, la famiglia ed il risparmio

Capo I

Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l’accesso alla pensione


1. Al fine dell’introduzione nell’ordinamento delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, quest’ultima quale misura contro la povertà, la disuguaglianza all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche

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sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure di cui al secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Rei di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall’articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147 del 2017, e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017 nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente a decorrere dall’anno 2019 il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017 è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Fermo restando l’ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 1 e 2, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all’altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L’amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 1 e 2 effettua il monitoraggio sull’andamento della spesa e trimestralmente comunica entro il mese successivo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora siano accertate, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per le altre, entrambe aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei Fondi di cui ai commi 1 e 2 che hanno finanziato le relative misure assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 1 e 2. L’accertamento avviene quadrimestralmente tramite procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro delFeconomia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

4. Nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinato ai centri per l’impiego al fine del loro potenziamento e, fino a 10 milioni di euro per l’anno 2019, è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi

5. p.A..


1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11 -bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delFeconomia e delle

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finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 05 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro deH'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2019, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11- bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a finanziare la prosecuzione, per Fanno 2019, della

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI, per un periodo massimo di dodici mesi,

per quei lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta alla data di entrata in

vigore del decreto legislativo 2^1 settembre 2016, n. 185, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e che alla data del 1° gennaio

2019 risultino beneficiari della NASpI.


1. Le somme non spese in attuazione dell’articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2017, restano acquisite al bilancio dell’ANPAL e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. 1 risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui aH’art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


1. A decorrere dalFanno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alFarticolo ^5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, per l’ammontare di 7 milioni di euro per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo

nazionale per politiche migratorie, cessano di essere finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche

sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gravano su appositi capitoli di

spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali . Il Fondo

nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

2. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Tavolo caporalato”, di seguito “Tavolo”.

3. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ANPAL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.

4.1 componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’interno, da adottare entro giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

6. Il Tavolo opera per 3 anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il decreto di proroga è adottato con la medesima procedura.

7. Al Tavolo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) definizione degli obiettivi strategici;

b) elaborazione delle misure specifiche da sviluppare per migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli;

c) individuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.


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8. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nelTambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale dellTmmigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

9. La partecipazione al tavolo dei componenti, anche se soggetti esterni all’amministrazione, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

10. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al comma 1.


Norma pensioni IN ATTESA DECISIONE POLITICA


1. Al comma 88 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “fino al cinque per cento dell’attivo patrimoniale” sono sostituite con le parole “fino all’otto per cento dell’attivo patrimoniale”.

Art.

Assunzioni nella pubblica amministrazione (La modifica al comma 4 recepisce la richiesta del Vice Ministro Castelli nelPincontro di venerdì a Chigi - Comma 11 In attesa di riformulazione MAECI)

1.11 Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b), è rifinanziato per euro 130.000.000 per l’anno 2019, per euro 300.000.000 per l’anno 2020 e per euro 400.000.000, a decorrere dall’anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell’ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delFeconomia e delle finanze.

2. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni ed alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

a) digitalizzazione;

b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

c) qualità dei servizi pubblici;

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

e) contrattualistica pubblica;

f) controllo di gestione e attività ispettiva;

g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;

h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

3. Fatta salva l’esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali autorizzate con il provvedimento di cui al comma 1 per il reclutamento delle professionalità di cui al comma 2 sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 che si avvale dell’Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

4. Al fine di favorire la piena funzionalità degli istituti penali per minorenni e degli uffici giudiziari ed in particolare per far fronte alle esigenze connesse alla necessità di potenziare assicurare la pi e na attuazion e d e l trasf e rim e nto al Minist e ro d e lla giustizia d e ll e spes e obbligatori e per il funzionamento


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degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019- 2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui massimo 1.000 unità, nel cui ambito 81 Area III e 919 Area II, Ar e a II - F2 a decorrere dall’anno 2019, 1.000 unità Area Ili-Fi a decorrere dall’anno 2020 e 1.000 unità Area II-F2 a decorrere dall’anno 2021 , da inquadrar e n e i ruoli d e ll'Amministrazion e giudiziaria . Delle predette 1.000 unità di personale da assumere dall’anno 2019, 97 unità, di cui 81 Area III e 16 Area II, sono assegnate per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. L'assunzione di personale di cui al p e riodo pr e c e d e nt e presente comma è autorizzata , con l e m e d e sim e modalità, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera

b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l’importo di euro, 29.826.200 30.249.571 per il 2019, e-di euro 77.855.0 4 0 78.363.085 per l’anno 2020 e di euro 113.6 4 6. 4 80 114.154.525 a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2019.

5. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell’Amministrazione dell’intemo, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nelPambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’intemo, così suddiviso:

a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;

b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;

c) 250 unità nell’Area 111 posizione economica FI;

d) 450 unità nell’Area 11 posizione economica F2.

Le procedure concorsuali per l’accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per gli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di potenziare l’attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell’ambiente, anche nell’obiettivo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure di infrazione europee e di superare quelle già in essere, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell’amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all’articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all’Area 111, posizione economica FI e di 50 unità appartenenti all’Area 11, posizione economica FI, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 e, in particolare, alla tabella 4 recante dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. 11 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto


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tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2020, fino al 20 per cento nell’anno 2021, fino al 50 per cento nell’anno 2022, fino al 70 per cento nell’anno 2023 e fino al 100 per cento nell’anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell’anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalle riduzioni delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario. Nell’esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall’estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l’esperienza lavorativa in materia ambientale nell’ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto R1PAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni. Agli oneri assunzionali di cui al presente comma, pari ad euro 4.053.663 per l’anno 2019, ad euro 14.914.650 per l’anno 2020 e ad euro 19.138.450 a decorrere dall’anno

2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del “Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze dì spese per acquisto dì beni e servìzi ” iscritto nello stato di previsione del Ministero dell ’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. La dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2005 è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L’Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell’amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all’articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all’Area 111, posizione economica FI e di 50 unità appartenenti all’Area 11, posizione economica FI, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente, può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto R1PAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni. Agli oneri assunzionali di cui al presente comma, pari a 1.082.216 858.717 euro per il 2019, a 3.591.100 3. 4 77.100 euro per l’anno 2020 e a 4.013.480 3.899. 4 80 euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, e per le connesse esigenze di funzionalità della giustizia amministrativa, è autorizzata l’assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica di diritto , in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l’anno gli anni 2019, 5 milioni di euro per gli anni e-2020 e- di 5 milioni per l’anno 2021, di 5,6 5- milioni di euro per l’anno

2022, di 5,9 8-milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 di A,A milioni per l’anno 2023, di 5,8 milioni per l’anno 202-1 , di A9 6 milioni di euro per l’anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l’anno 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dal per gli anni 2027 e 2028 .

9. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica di diritto . Agli on e ri assunzionali di cui al pr e s e nt e comma Per Tattuazione del presente comma è autorizzata la

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spesa di pari a 0,6 milioni di euro euro per il 2019 e a 1,12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si

provv e d e a val e r e sull e risors e d e l fondo di cui all’articolo 1, comma 365, d e lla l e gg e 11 dic e mbr e 2016,

n. 232, l e tt e ra b), com e rifinanziato ai s e nsi d e l comma 1 d e l pr e s e nt e articolo. L’amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

10. All’articolo 12, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera b), le parole “434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale” sono sostituite con le seguenti “569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale”;

b) al comma 12, le parole “122 unità” sono sostituite dalle seguenti “250 unità”, e le parole “8 posizioni” sono sostituite dalle seguenti “15 posizioni”;

c) al comma 15, le parole" 141 unità" sono sostituite dalle seguenti "205 unità", le parole "15 dirigenti" sono sostituite dalle seguenti "19 dirigenti", le parole "70 unità" sono sostituite dalle seguenti "134 unità" e le parole "10 dirigenti" sono sostituite dalle seguenti "13 dirigenti".

Agli oneri assunzionali di cui al presente comma, pari ad euro 2.063.891 per l’anno 2019 e ad euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Per il funzionamento dell’agenzia è autorizzata l’ulteriore spesa di 1 milioni nel 2019 e a 2 milioni a decorrere dal 2020.

11. All’articolo -1 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo

2010, n. 30, al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: - L’autorizzazione di cui al primo

periodo è estesa al quinquennio 2020 2024 per un contingente annuo non supcriore a 30 unità Agli oneri

derivanti dall’attuazione del presente comma, per l’importo di euro L027 per il 2020 e di euro 537.7 / 19 a

decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui aH’articolo 1, comma 365, della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

12. Le amministrazioni, ad eccezione di quelle interessate dall’attuazione dei commi da 4 a 10 8 e 9 eli , comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere, e i relativi oneri, ai sensi del presente articolo, ai fini dell’assegnazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 11 Ministro deH’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art.

Magistrati ordinari

1.11 Ministero della Giustizia è autorizzato nell’anno 2019 in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l’anno 2019, di euro 25.043.700

per l’anno 2020, di euro 27.387.210 per l’anno 2021, di euro 27.926.016 per l’anno 2022, di euro 35.423.877

per l’anno 2023, di euro 35.632.851 per l’anno 2024, di euro 36.273.804 per l’anno 2025, di euro 37.021.584

per l’anno 2026, di euro 37.662.540 per l’anno 2027 e di euro 38.410.320 a decorrere dall’-perd^-anno 2028.

3. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di seicento unità. Il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato, dal 2019 a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di n. 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall’articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entra in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056

per l’anno 2020, di euro 30.657.856 per l’anno 2021, di euro 48.915.996 per l’anno 2022, di euro 53.571.284

per l’anno 2023, di euro 60.491.402 per l’anno 2024, di euro 65.988.496 per l’anno 2025, di euro 71.553.688


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per l’anno 2026, di euro 72.618.826 per l’anno 2027, di euro 73.971.952 per l’anno 2028, di euro 75.396.296 per l’anno 2029, di euro 76.322.120 per l’anno 2030 e di euro 76.820.640 a decorrere dall’ perfanno 2031.

Art.

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice delFordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui alf articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133 , l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 2, lettera a), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1 ° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;

b) 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Colpo di polizia penitenziaria;

e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, non prima del 1° marzo 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria di :

a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

b) 86 95 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) 650 645 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 dall’articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .

Alle predette assunzioni si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell’anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell’anno 2018.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire secondo quanto previsto alla tabella 2 allegata, con una dotazione di euro 4.938.907,5 per l’anno 2019, di euro 44.385.335,0 per l’anno 2020, di euro 99.691.180,0 per l’anno 2021, di euro 148.379.880,0 per l’anno 2022, di euro 197.050.480,0 per l’anno 2023, di euro 240.809.990,0 per l’anno 2024, di euro 249.211.967,5 per l’anno 2025, di euro 251.673.837,5 per l’anno 2026, di euro 253.944.547,5 per l’anno 2027, di euro 256.213.217,5 per l’anno 2028 e di euro 257.910.130,0 a decorrere dall’anno 2029. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il fondo di cui al comma 3 è incrementato di euro 17.830.430 per l’anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l’anno 2022, di euro 14.957.840 per l’anno 2023, di euro 15.392.240 per l’anno 2024 e di euro 15.479.120 a decorrere dall’anno 2025.


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5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui dal comma 2, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l’anno 2019, euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 4.340.520 per l’anno 2022, euro 11.817.520 per l’anno 2023, euro 12.160.720 per l’anno 2024, euro 12.229.360 a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 287. Il fondo di cui al comma 3 è corrispondentemente incrementato

6. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nel 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 da iscrivere su apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno da ripartirsi tra le Amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, tenendo conto del numero di assunzioni,.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), è autorizzata, nel limite

massimo indicato per ciascun corpo di Polizia nella Tabella 2 allegata alla presente legge, la spesa di euro

15.088.784,17 per l’anno 2019, di euro 59.343.175per l’anno 202(X di euro 114.649.020per l’anno 2021, di

euro 163.337.720per l’anno 2022, di euro 212.008.320 per l’anno 2023, di euro 256.202.230 per l’anno 2024,

di euro 264.691.087 per l’anno 2025, di euro 267.152.958 per l’anno 2026, di euro 269.423.668 per l’anno

2027, di euro 271.692.338 per l’anno 2028 e di euro 273.389.250 a decorrere dall’anno 2029.

4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa nel limite

massimo di euro 12.684.265 per l’anno 2019, di euro 8.264.000 per l’anno 2020, di euro 8.264.OOOper l’anno

2021 e di euro 7.566.500 per l’anno 2022. (da verificare importi)

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all 'articolo 1, comma

299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che è corrispondentemente integrato degli importi di cui ai commi

ln Allegato la tabella 2 richiamata dalla norma


Art.

Disposizioni urgenti per incrementare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1 ° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.500 unità.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all’uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

3. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

A. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro

20.406.142 per l’anno 2019, di euro 56.317.262 per l’anno 2020 e di euro 64.737.022 a decorrere dall’anno

2024r

4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l’anno 2019, di euro 56.317.262 per l’anno 2020, di euro 63.138.529 per gli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l’anno 2024, di euro 64.208.008 per l’anno 2025, di euro 64.337.545 per gli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 a decorrere dall’anno 2029.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse delfondo di cui all ’articolo 1, all ’articolo

1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. che è corrispondentemente integrato degli importi di cui

al comma 4.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo è

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autorizzata la spesa di 200.000 euro nel 2019 e 500.000 euro a decorrere dal 2020

Art.

1000 ricercatori

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per il 2019 e di 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

2. All' articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni, non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni. L'attuazione del presente comma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. "

Art.

Assunzioni INAIL

1. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e consentire l’assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di federai building, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):

a) è autorizzato, a decorrere dall’anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:

- avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente di complessive trenta unità di personale a tempo indeterminato appartenenti all’area C, livello economico Cl, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

- apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell’Istituto previste dalla legislazione vigente, ove il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa della assunzioni, per il reclutamento di trenta unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all’attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento dell’Istituto, è disciplinato il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell’Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell’Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell’Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all’articolo 3, comma 5,

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del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L’Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente;

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 in quanto relative all’efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l’istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell’ambito del bilancio dell’Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a seicentomila euro e, a decorrere dall’anno 2020, a due milioni di euro.


Art.

Rinnovo contrattuale 2019-2021

1. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.050 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.075 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.125 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Gli importi di cui al comma 1, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1 -ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalFamministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero delfeconomia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione:

a) dell’anticipazione di cui all’articolo 41-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all’articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165, dell’elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

6. In r e lazion e alla sp e cificità d e lla funzion e e d e l ruolo d e l p e rsonal e di cui al d e cr e to l e gislativo 12

maggio 1995, n. 195 e di cui al d e cr e to l e gislativo 13 ottobr e 2005, n. 217, a val e r e sull e risors e di cui al

comma 1, l’importo di 210 milioni di e uro può e ss e r e d e stinato, n e ll’ambito d e i risp e ttivi provv e dim e nti

n e goziali r e lativi al tri e nnio 2019 - 2021, alla disciplina d e gli istituti normativi nonch é ai trattam e nti

e conomici acc e ssori allo scopo di valorizzar e i s e rvizi di natura op e rativa p e r la tut e la d e ll'ordin e e d e lla

sicur e zza pubblica, anch e con rif e rim e nto all e attività di tut e la e conomico - finanziaria, d e lla dif e sa

nazional e e d e l soccorso pubblico. In caso di mancato p e rf e zionam e nto d e i pr e d e tti provv e dim e nti

n e goziali alla data d e l 31 marzo, l’importo annual e di cui al primo p e riodo è d e stinato con d e cr e to d e l


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Pr e sid e nt e d e l Consiglio d e i ministri, su proposta d e i Ministri d e lla pubblica amministrazion e e

d e ll' e eonomia e d e ll e finanz e , s e ntiti i Ministri d e ll'int e rno, d e lla dif e sa e d e lla giustizia ai fondi p e r il

trattam e nto acc e ssorio d e l p e rsonal e d e i Corpi di Polizia, d e ll e Forz e Armat e e d e i Vigili d e l Fuoco, con

succ e ssivo riassorbim e nto n e lPambito d e i b e n e fici e conomici r e lativi al tri e nnio 2019 2021.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l’importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l’importo annuale di cui al primo periodo è destinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell’ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

7. Nell’anno 2019 sono versati all’entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


(L’articolo è inserito come richiesto dal Vice Ministro Castelli nell’incontro di stamattina a Chigi)

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo di Area 111 pari a 300 unità a decorrere dall’anno 2019, a 300 unità a decorrere dal 2020 e a 400 unità a decorrere dal 2021. Agli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari ad euro 6.100.000 per l’anno 2019, ad euro 24.393.000 per l’anno 2020 e ad euro 40.655.000 a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto non trova applicazione. L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa;

b) le sanzioni relative alle seguenti violazioni sono aumentate nelle misure di seguito indicate:

1) euro 100 per ogni lavoratore irregolare ai sensi deH'aH'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dell’art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell’art. 12, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;

2) una somma pari al 15 per cento delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e delle somme che l'INL ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Le somme di cui ai numeri 1) e 2) sono versate all'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare forme indennitarie e di incentivazione per il personale dell'Agenzia. Le medesime somme sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinata-rio di sanzioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 o dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per i medesimi illeciti. Il versamento delle somme di cui ai numeri 1) e 2) è condizione necessaria ai fini della regolarizzazione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;


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c) Le entrate derivanti dall'applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono destinate, entro il limite annuo di euro 500.000,00 ad incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dell’Ente.


| (Trasmessa, per le valutazioni circa l’inserimento in ddlb 19, la norma di rifinanziamento del riordino delle carriere del personale di corpi e forze)


1. Per le medesime finalità di cui all’art.35 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 2013, il fondo ivi previsto è incrementato di 70.000.000 di euro, a decorrere dall’anno 2020.


Capo II

Politiche per la famiglia


((Quadri 29.10.2018 ore 11.04)


1. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.


2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:

“1250. 11 Fondo è volto a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia, per favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1 e 1 -bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l’adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia, nonché a realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatane o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;


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j) interventi per incentivare la diffusione della figura professionale dell’assistente familiare;

k) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, ivi compresa la Carta della famiglia di cui all’articolo 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015;

l) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

m) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. A tal fine il Ministro per la famiglia e disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2002, n. 131, un’intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base delle quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

n) attività di informazione e comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

o) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e buone pratiche;

p) interventi in materia di adozione e affidamenti, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie affidatane o adottive, anche al fine di sostenere il percorso successivo all’adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-hA Una quota del Fondo per le politiche della famiglia, pari ad almeno il venti per cento della sua dotazione, è vincolata al finanziamento degli interventi di cui al comma 1250, lettera e).

1251 -ter II Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400 , provvede al riordino dell’organizzazione e del funzionamento degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c).

1252. Il fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell’attuazione delle misure di competenza statale definite nell’ambito dei correlati Piani nazionali, nonché per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2002, n. 131.”


Verifica se includere in Sez. II

Il Fondo per le Politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 30 milioni di euro annui a fecorrere dall’anno 2019.


Capo III

Misure a tutela dei risparmiatori Art.

Fondo ristoro risparmiatori

1.1 risparmiatori come definiti al comma 2che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data del 1 gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro (di seguito il “Fondo”) con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di

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euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito dalla legge n.33 del 2009 sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’Erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

3. Il Fondo di ristoro opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;

b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero la data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;

c) la domanda avanti l’autorità giudiziaria ordinaria o l’ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;

d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento deH’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;

e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall’importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1;

f) l’accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

4. Il Fondo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell’articolo 11, comma 1 -bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l’autorità giudiziaria ordinaria o l’ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 in merito alla costituzione di Collegi specializzati.

5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno prevista al medesimo comma al solo fine di accedere al ristoro del Fondo, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE inferiore a 35 mila euro nell’anno 2018, i risparmiatori di cui al presente comma sono postergati nell’erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1, possono presentare domanda al Fondo previa restituzione dell’importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.

6. Il Ministero della Giustizia e la CONSOB comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 43-9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, le sentenze e pronunce con gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno nonché quelle di rigetto. Fe comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l’erogazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze degli importi riconosciuti e a consentire una verifica delle risorse occorrenti per l’erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all’esito del processo avviato ai sensi della presente legge nonché dell’articolo 11, comma 1 -bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5, fino al completo esaurimento dell’esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l’attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie con l’istituzione di massimo dieci Collegi prevedendo uno o più Collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore

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dell’lSEE non superiore ad euro 35.000 nell’anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione del ricorso all’ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 4 nonché ai fini della trattazione dei medesimi, si applica la procedura prevista dal citato Regolamento, in quanto compatibile prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l’adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità sono definite dalla CONSOB entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto e pubblicate sul sito internet dell’Autorità, previa consultazione pubblica. Agli oneri di funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 32-ter.l del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come integrato ai sensi del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Fimitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5, l’ambito di operatività dell’ACF è estesa anche alle domande di valore superiore a euro cinquecentomila. F’ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al presente articolo acquisite prima dall’introduzione dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Fe disponibilità finanziarie destinate ad assicurare il funzionamento dell’ACF di cui al presente comma e al comma-9 8 affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della Consob; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio dellTstituto e da quello di altri fondi. Fe disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla Consob secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1. Fa selezione pubblica di cui al comma -9 8 e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell’ordinamento della Consob in materia.

8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all ’adozione delle pronunce da parte dell’ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, in via del tutto eccezionale, in deroga all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

All ’onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

444 9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle occorrenti per l’erogazione da parte del Fondo degli importi liquidati. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

44t 10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui al presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l’acquisizione della documentazione occorrente per l’adozione della decisione dell’ACF che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.

44-t 11. F’articolo 1, commi 1106, 1107, primo e secondo periodo, 1108 e 1109 della legge 27 dicembre 2017

n. 205, sono abrogati. Il comma 1107, terzo e quarto periodo, del citati articolo 1, della predetta legge n. 205

del 2017, sono abrogati a far dalla data dalla definizione delle attività di erogazione da parte della CONSOB

degli importi liquidati a favore dei risparmiatori ivi indicati.

11 Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 della presente legge del presente articolo. All’articolo 1, comma, 1107 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

45t 12. Fe procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e da Veneto Banca S.p.A, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modifiche, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai Regolamenti approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, n. 82 e con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro della giustizia, del 9 maggio 2017, n. 83 nonché dai relativi provvedimenti applicativi ed il termine di trenta giorni

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per la proposta del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nelle forme della offerta al pubblico, previsto dall’articolo 3, comma 3, dello stesso decreto interministeriale n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore del della presente articolo legge.


Titolo IV Misure di settore

Art.

Finalizzazione risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie

1. Per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), i tempi d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie così come previsto dall’articolo 47 bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021

2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. Il monitoraggio degli effetti derivanti dalle azioni di cui al comma 1 è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Art.

Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021

1. Per l’anno 2019, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è confermato in 114.435 milioni di euro. Per l’anno 2020 tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro e per Tanno 2021 di ulteriori 1.500 milioni di euro.

2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, l’accesso delle regioni alTincremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per Tanno 2018, è subordinato alla stipula, entro il 31 gennaio 2019, di una specifica Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

3. Le misure di cui al comma 2 dovranno riguardare, in particolare:

a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;

b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;

c) la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi ricomprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

d) T implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del SSN che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastnitture già disponibili nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;

f) T efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;

g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

4. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 325, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 19 luglio 1994 n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre

lo Stato di cui all’articolo.(da collegare all’articolo rubricato Fabbisogno sanitario nazionale standard

2019-2021) è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2019. (Formazione medici di medicina generale)


Art.

Incremento contratti di formazione specialistica

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è incrementata di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di -100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.


1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 26 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.

2. Il fondo di cui all'articolo XXX (Fondo investimenti enti territoriali) è ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032, con corrispondente incremento delle risorse necessarie all’attuazione del programma di cui al comma 1.


1. All’articolo 1, comma 475, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole “ordinamento penitenziario” sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché per interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili”.


1. All’articolo 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole “11 Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “11 Ministro per il Sud”.

2. All’articolo 1-bìs, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “30 giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2019” e le parole “individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno” sono sostituite dalle seguenti: “individuati annualmente nel Documento di Economia e Finanza”;

b) al primo periodo, infine, le parole “individuato nella medesima direttiva” sono sostituite dalle seguenti: “individuato nel medesimo decreto”;

c) al secondo periodo, le parole “anche in termini di spesa erogata” sono sostituite dalle seguenti: “nonché l’andamento della spesa erogata”.


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3. All’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. “Entro il 28 febbraio di ogni anno le Amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud ed al Ministro delfeconomia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.”.

2-ter. “I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. ed i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. sono predisposti in conformità all’obiettivo di cui al comma 2.11 contratto di programma 2016- 2020, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Anas S.p.a di cui alla Delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 65 ed il contratto di programma 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a di cui alla Delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 65 sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2.”.

2-quater. “ Per l’anno 2019 l’individuazione dei programmi di spesa in conto capitale di cui al comma 2 è effettuata nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. A tal fine, le Amministrazioni centrali trasmettono la comunicazione di cui al comma 2-bis entro e non oltre il 31 agosto dell’anno di riferimento”. In corso di Verifica

4. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.


1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n


123, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all’articolo 1, comma 2, le parole «35 anni» sono sostituite dalle seguenti «45 anni»;

b) all’articolo 1 , comma 10 , le parole «libero professionali e» sono soppresse.

In corso Verifica oneri


1. Al fine di proseguire l’attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino al massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per l’anno 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.


1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d’imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo di 13,2 milioni di euro.


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3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

6.1 soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente aH’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie.

8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge n. 96 del 2018 è ridotta di 4,4 milioni di euro nell’anno 2019, 9,8 milioni di euro nell’anno 2020, di 9,3 milioni di euro nell’anno 2021 e di 4,9 milioni di euro nell’anno 2022.


Disposizioni ir mnierLi m | ULTIMO TESTO Quadri 27/10/2018 ore 14.21

1. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 assume la denominazione di Sport e Salute S.p.A,”.

2. All’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Le azioni sono attribuite al Ministero delfeconomia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal ministero dell’economia e delle finanze su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Gli incarichi di vertice del Coni e della Sport servizi spa sono fra loro incompatibili e detta incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall’Autorità di Governo competente in materia di sport e dalla Conferenza Stato-regioni.».

b) le parole «Ministro per i beni e le attività culturali» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti:

«Autorità di Governo competente in materia di sport».

3. A decorrere dall’anno 2019, il livello di finanziamento del CONI e di Sport e Salute Spa è parametrato annualmente al 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA , IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento, alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana e, per una quota non inferiore a 370 milioni di euro annui, a Sport e Salute Spa. Al finanziamento delle Federazioni sportive nazionali si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 260 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata a Sport e Salute spa. Per l’anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi già comunicati alle Federazioni ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.


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4. In sede di prima applicazione, con decreto del Presiedente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CONI,

possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 3 secondo periodo .

5. All’articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera c) le parole: “del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento”;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) una quota del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«la quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e nella misura del 4 per cento sulla base dell’audience televisiva certificata»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La quota di cui al comma 1, lettera d), è determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra i 15 e i 21 anni e che siano stati tesserati per l’attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A”.

e) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori di cui al comma 1, lettera d)”.

6. A partire dalla stagione sportiva 2019-2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote di mutualità di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate e non quotate, che per l’anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n.86 è incrementata nella misura di 450.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. All’art. 21-bis della Tabella di cui all’Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostitute dalle parole «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI»


1. Dopo l’art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è inserito il seguente art. 6 bis «ART. 6 bis

Disciplina della pesca sportiva e ricreativa

1. La pesca non professionale per fini sportivi e ricreativi a mare è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva e ricreativa in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, secondo le modalità stabilite con successivo decreto del predetto Ministero. La comunicazione ha validità annuale.

3.1 soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del Turismo, di concerto con il Ministro delFeconomia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata. Con il medesimo decreto sono individuate le categorie di soggetti esentati dal pagamento del contributo annuale. A decorrere dall’anno successivo al primo, l’importo può essere aggiornato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle


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finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è approvata .

5. Il pagamento del contributo è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti per essere

riassegnate . Il contributo di cui al comma 3 è versato ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnato per l’ottanta percento, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e per il venti per cento sul fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera da destinare prioritariamente all’attività di controllo in materia di pesca.»

6. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 6 comma 3 sono versati all'entrata del

bilancio dello Stato. La quota delle risorse da assegnare al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata almeno per il 40-50 per cento alle attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per interventi a salvaguardia della risorsa ittica, e per un ulteriore 40 50 per cento alla promozione della pesca sportiva.


1. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota pari al 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concessi gratuitamente per un periodo non inferiore a 20 anni ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

Si. (Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 1 è concesso, a richiesta, un mutuo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni, ad un tasso pari a zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l’attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l’apertura presso la tesoreria dello Stato di un’apposita contabilità speciale

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.


All’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a) dopo le parole «adiacente alla zona cuscinetto» sono aggiunte le seguenti “o alle azioni di cui al comma 126”.


[Quadri 29/10/2018 ore 11.01]


1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, ovvero di dottori di ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo, viene riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.


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2. L’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) giovani in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia, ad eccezione delle Università telematiche.

b) giovani in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia , ad eccezione delle Università telematiche.

3. L’esonero, di cui al comma 1, è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto. (prima versione comma 4)

4. L'esonero, di cui al comma 1, si applica anche nei casi di trasformazione, avvenuta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 alla data della trasformazione. ( prima versione comma 5)

5. L'esonero, di cui al comma 1, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per la quale si intende procedere all’assunzione di personale con caratteristiche di cui al comma 2. (prima versione comma 6)

6. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto mediante l’esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. (prima versione commci7)

7. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, (prima versione comma 8)

8. L’esonero, di cui al comma 1, è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, (prima versione comma 9)

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 1.

10. Al fine di ottenere l’esonero di cui al comma 1, si applicano le procedure modalità e controlli previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanze del 23 ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall’art. 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

11. Gli incentivi di cui alla presente norma sono fruiti nel rispetto delle normative sugli aiuti in regime “de minimis”.

12. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo fanno carico, nel limite di 35 milioni di euro p er l’anno 2019 e di 35 milioni di euro per l’anno 2020 sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione previste nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). F’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Favoro (ANPAF) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di


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gestione dei Fondi del PON SPAO, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui al presente articolo. Nell'ambito delle proprie competenze le Regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.


Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, all’articolo 24, dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, é conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione.”


1. Al fine di promuovere misure e progetti d’innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1,44 milioni per l’anno 2019, euro 3,60 milioni per l’anno 2020 ed euro 2,16 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. All’articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole “ai sensi del comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di procedure selettive”.


1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detta trasformazione è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 619, della predetta legge, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell’articolo 1, commi dal 619 al 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

3. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell’articolo 1 commi dal 619 al 621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2.


1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione


di 190 milioni di euro per l’anno 2019, 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare al


finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.


Titolo V


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Politiche invariate Art.

Politiche invariate


Scuole belle

All’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, sostituire il periodo “e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019”, con il seguente ”, 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 194 milioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro per l’anno 2021”.

Contenzioso enti locali

(Oneri derivanti da sentenze esecutive per contributi e trasferimenti fiscalizzati)

1. Al fine di fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Lo stanziamento del fondo può essere incrementato con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell’anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno. 11 Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’intemo, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica Art.

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, i commi 1 e 2 sono soppressi.

Sostituire il comma riferito a “Mini s t e ro int e rno c e ntri di tratt e nim e nto e di accogli e nza p e r strani e ri

irr e golari” con il seguente:

1.11 Ministero dell’interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l’accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall’anno 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro delPinterno, di concerto con il Ministro dell’economie e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo da istituire nel programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” della missione “Servizi istituzionali e generah delle amministrazioni pubbliche” del Ministero dellTntemo da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro deM’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delPinterno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 1 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero delPinterno.

1. All'articolo 1, comma 5 1 A-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole “e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018” , sono sostituite dalle seguenti: “,7.000.000 euro per l’anno 2018 4.300.000 euro annui a decorrere dal 2019”.

MEF-DAG RIDUZIONE DEI CORRISPETTIVI CONSIP


2. Consip S.p.A. si avvale prevalentemente del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell’ambito del Programma di Razionalizzazione degli acquisiti nella Pubblica Amministrazione.


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MEF-DAG GIUDIZIO DI CONSIP

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, commi da uno a tre, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi da uno a quattro dell’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono abrogati.

3. A decorrere dalla medesima data:

a) l’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 è abrogato;

b) l’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250 è abrogato;

c) all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: “ agli articoli 28, 29 e 30” sono sostituite dalle parole: “29 e 30”.

4. Il comma 5 dell’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è abrogato.

MEF-DT riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive soppressione

1. All’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ”11 corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell’economia e delle finanze alla società CONSIP S.p.A. in forza della convenzione di cui al precedente periodo non potrà essere superiore a 1 milione di euro, oltre IVA e sarà dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da CONSIP S.p.A. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell’economia e delle finanze”. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del presente comma successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

MEF-DT Corrispettivo in favore di CONSIP

1. All’articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, dopo il primo periodo, aggiungere il periodo seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d’Italia per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero delTeconomia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti”.

MEF-DT oneri in capo alle società emittenti Rivedere RT

All’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, sostituire le parole: “per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro ” con: ‘‘per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro

MISE Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia

All’articolo 5 , comma 2, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, aggiungere in fine le parole “fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1 gennaio 2019 sono acquisite all’erario”

MISE SOMME DA TRASFERIRE ALLA CSEA

1. All’articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: “a decorrere dall’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l’anno 2019, di euro 19.898.345 per l’anno 2020, di euro 19.610.388 per l’anno 2021, di euro 19.589.491 per l’anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall’anno 2023”.

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dall’assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime.”.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA fondo efficienza giustizia (riqualificazioni)

1. Il contributo alle spese dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto per euro 35.354.607 per l’anno 2019 e per euro 32.354.607 a decorrere dall’anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche


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sul piano intemazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo intemazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni intemazionali di cui l’Italia è parte.

MAECI contributi a org. Internazionali

1. All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole “a 1.600” sono sostituite con le seguenti: “a 5.000”.

MAECI riduzione dei seggi all’estero per le elezioni europee

1. All’articolo 1 -bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“ 1 -bis. Per l’anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il termine del 30 aprile 2019. Le somme giacenti, incluse quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al versamento in conto all’entrata d e l bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane spa. Quota parte delle somme cesi versate alle entrate, pari complessivamente a 18 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all’erario. 11 mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l’insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1 -bis all’entrata del bilancio, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l’anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’importo di 48 22,5 milioni di euro.”

MIUR Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni

dall’entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 1, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

3. Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 1.

4. Per l’anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi precedenti.

MIUR PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi dal 207 al 212 sono abrogati.

MIUR Abrogazione delle cattedre Natta


1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «percorso FIT», ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova»',

b) all’articolo 1, comma 2, le parole «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»',

c ) con riferimento all’articolo 2:


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1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

2) al comma 1, lettera c), le parole «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso fonnativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

3) al comma 2, alinea, le parole «, e si articola in:» sono soppresse;

4) al comma 2, le lettere a), b ) e c) sono soppresse;

5) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) con riferimento all’articolo 3:

1) al comma 1, le parole « all’accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;

2) al comma 2, le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo »;

3) al comma 3, le parole «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo»,

le parole «terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: « primo e nel secondo » e dopo le parole «prove concorsuali» sono inserite le seguenti: «. Rimane fermo il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.»;

4) al comma 4, lettera a), le parole «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;

5) al comma 5, le parole «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa » sono sostituite dalle

seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti per i relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra ì quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d ’esame e delle relative griglie di valutazione. »;

7) il comma 7 è abrogato;

8) il comma 8 è abrogato;

e) con riferimento all’articolo 4:

1) al comma 2, dopo le parole «Consiglio superiore della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «.fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;

2) il comma 3 è abrogato;

f) con riferimento all’articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»

2) al comma 2, dopo le parole « tecnico-pratico ,» sono inserite le seguenti: « il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »

3) al comma 3, le parole «in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: «unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado. »

4) al comma 4, le parole «Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca »;

5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso

g) con riferimento all’articolo 6:


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1) al comma 1, dopo le parole «Il concorso» sono aggiunte le seguenti: «per iposti comuni » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.»',

2) al comma 2, le parole «su una specifica disciplina, scelta dall ’interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.»',

3) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale.»',

4) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»

5) il comma 5, e sostituito dal seguente:

«5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per rinclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente, è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.»

h) con riferimento all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall ’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo .»

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole « l’ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: « l’istituzione scolastica », le parole «quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: « quelle che presentano posti vacanti e disponibili» e dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «/ vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.»',

i ) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»',

l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando l’applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

m) con riferimento all’articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole « Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole «non è ripetibile e» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L ’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell ’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.»

4) il comma 4 è abrogato;

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;


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o) con riferimento all’articolo 17:

7) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

2) al comma 2, lettera d), le parole « di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b)» e, dopo l’ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è risen’ato il 10% dei posti. Inprima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all ’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno. »

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a detto anno sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento. »

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all’articolo 19, il comma 2 è abrogato, e il comma 1 è sostituito dal seguente:

“7. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo, è autorizzata la spesa di euro 7,009

milioni nel 2018 e di 13,426 milioni annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, inclusi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all’articolo 3, comma 6 .”

q) all’articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r) con riferimento all’articolo 21 :

7) al comma 1, alinea, le parole da «, fermo restando» sino a «percorso FIT», sono soppresse;

2) al comma 1, lettera a), le parole «775, 777, 118 e 119» sono soppresse e l’articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119 della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) al comma 1, lettera b), le parole «437, 438, 439, 440» sono soppresse e gli articoli 437, 438, 439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado.

s) all’articolo 22, comma 2, le parole «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».

2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro


1.000.000 nel 2019, euro 813.448 nel 2020, euro 27.120.448 nel 2021, euro 29.589.448 nel 2022, euro 57.137.448 nel 2023, euro 58.421.448 nel 2024, euro 72.753.448 nel 2025, euro 75.785.448 nel 2026, euro


109.598.448 a decorrere dal 2027. 26.307.000 nel 2021, euro 28.776.000 nel 2022, euro 56.32-1.000 nel 2023,


euro 57.608.000 nel 2024, euro 71.9 / 10.000 nel 2025, euro 7 / 1.972.000,00 nel 2026 ed euro 108.785.000 annui

a decorrere dal 2027.


3. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa recati


dal comma 1. La quota rimanente dei risparmi di spesa, pari a euro 12 milioni a decorrere dall’anno 2019. concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.


4. Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso FIT nell’anno scolastico 2018/2019, continua ad applicarsi l’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente articolo.

5. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale


1. Lb riduzione della spese militari sono ridotte di euro 60 milioni annui a decorrere dall’anno 2019 e di ulteriori euro 531 milioni nel periodo dal 2019 - 2031 relativi alle spese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della Difesa di concerto con il Ministro


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dell’economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne.

DIFESA Investimenti Difesa

2. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:

a) per 38 milioni di euro nel 2019, per 90 milioni di euro nel 2020 e per 40 milioni di euro nel 2021, di cui alla legge 8 luglio 1997 n. 266, articolo 4, comma 3;

b) per 40 milioni di euro nel 2019 per 5 milioni di euro nel 2020 e per 5 milioni di euro nel 2021, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1, comma 95, come rifinanziata dall’articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, , per d0 milioni di euro nel 2019

MISE Investimenti Difesa

1. All’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è soppresso il terzo periodo. All’articolo 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è soppresso il comma 9.

2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ulteriormente incrementato nell’anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Ministero Ambiente terra dei fuochi


1. All’articolo 1, comma 135 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “A decorrere dalfanno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e a decorrere dall’anno 2019 e nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui”.

MIPAAF Trasferimenti alle imprese per l’attività di pesca


1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, per l’anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti per un importo pari a 20 milioni di euro.

MIBAC CARD DICIOTTENNI


1. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale e gli istituti e ai musei di rilevante interesse


nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 30, commi 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 e ss.mm., pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento del pertinente centro di responsabilità dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti.


1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dall'anno 2020.


Elenco n. 1


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Denominazione

Riduzione a decorrere dal 2020

SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA IN RELAZIONE AL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE (Legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1)

3.965.250

SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL’ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA REGOLAZIONE CONTABILE DEI CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ’ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, SUGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI IMU, TASI, TARI E SPESE DI LOCAZIONE (Legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 319)

1.250.000

SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO PER

I CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI O IN PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA PRODUTTIVA (Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8)

375.000

Totale

5.590.250


M1BAC RAZIONALIZZAZIONE CREDITI D’1MP0STA(CAP1T0L1 MEF)

Titolo VII

Regioni ed Enti locali Art.

Semplificazione delle regole di finanza pubblica

1. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, si applica il comma 13 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. A decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 50S dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 delTarticolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 delTarticolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Resta


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ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto ordinario a decorrere dall’anno 2021. L’efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell’Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dagli articoli X (Fondo investimenti Amministrazioni centrali) e Y (Fondo investimenti enti territoriali). Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dal presente comma divengono comunque efficaci.

7. L’articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

8. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo XXX (Fondo investimenti enti territoriali) è ridotto di 404 milioni di euro per l’anno 2020, di 711 milioni di euro per l’anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l’anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l’anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l’anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.

Art.

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto

ordinario

1. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l’anno 2020 .

2. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per l’anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 1


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-


Regioni

Percentuali di riparto

Riparto contributo investimenti

Contributo anno

2019

Nuovi

investimenti 2019

Nuovi

investimenti 2020

Nuovi

investimenti 2021

Nuovi

investimenti

2022

Abruzzo

3,16%

78.944.295,68

25.300.631,58

17.881.221,37

17.881.221,37

17.881.221,37

Basilicata

2,50%

62.369.527,68

19.988.631,58

14.126.965,37

14.126.965,37

14.126.965,37

Calabria

4,46%

111.344.971,68

35.684.631,58

25.220.113,37

25.220.113,37

25.220.113,37

Campania

10,54%

263.095.538,63

84.318.736,84

59.592.267,26

59.592.267,26

59.592.267,26

Emilia-Romagna

8,51%

212.341.223,68

68.052.631,58

48.096.197,37

48.096.197,37

48.096.197,37

Lazio

11,70%

292.138.168,74

93.626.526,32

66.170.547,47

66.170.547,47

66.170.547,47

Liguria

3,10%

77.401.906,84

24.806.315,79

17.531.863,68

17.531.863,68

17.531.863,68

Lombardia

17,48%

436.398.821,89

139.860.210,53

98.846.203,79

98.846.203,79

98.846.203,79

Marche

3,48%

86.926.880,53

27.858.947,37

19.689.311,05

19.689.311,05

19.689.311,05

Molise

0,96%

23.893.889,16

7.657.684,21

5.412.068,32

5.412.068,32

5.412.068,32

Piemonte

8,23%

205.367.629,16

65.817.684,21

46.516.648,32

46.516.648,32

46.516.648,32

Puglia

8,15%

203.507.303,26

65.221.473,68

46.095.276,53

46.095.276,53

46.095.276,53

Toscana

7,82%

195.135.836,74

62.538.526,32

44.199.103,47

44.199.103,47

44.199.103,47

Umbria

1,96%

48.976.757,79

15.696.421,05

11.093.445,58

11.093.445,58

11.093.445,58

Veneto

7,95%

198.357.248,53

63.570.947,37

44.928.767,05

44.928.767,05

44.928.767,05

TOTALE

100,00%

2.496.200.000,00

800.000.000,00

565.400.000,00

565.400.000,00

565.400.000,00


3. Il contributo di cui al comma 2 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l’anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

4. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,20 milioni di euro per l’anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 2 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 2


51






-


Regioni

Percentuali di riparto

Riparto contributo investimenti

Contributo anno

2020

Nuovi

investimenti 2020

Nuovi

investimenti 2021

Nuovi

investimenti 2022

Nuovi

investimenti

2023

Abruzzo

3,16%

55.224.953,58

10.847.645,79

14.794.544,32

14.791.381,74

14.791.381,74

Basilicata

2,50%

43.630.185,58

8.570.125,79

11.688.352,32

11.685.853,74

11.685.853,74

Calabria

4,46%

77.890.629,58

15.299.785,79

20.866.588,32

20.862.127,74

20.862.127,74

Campania

10,54%

184.046.722,84

36.151.658,42

49.305.381.37

49.294.841,53

49.294.841,53

Emilia-Romagna

8,51%

148.541.881,58

29.177.565,79

39.793.776,32

39.785.269,74

39.785.269,74

Lazio

11,70%

204.363.300,32

40.142.373,16

54.748.111.26

54.736.407,95

54.736.407,95

Liguria

3,10%

54.145.985,79

10.635.707,89

14.505.493,16

14.502.392,37

14.502.392,37

Lombardia

17,48%

305.279.874,53

59.965.065,26

81.783.258,11

81.765.775,58

81.765.775,58

Marche

3,48%

60.809.117,37

11.944.523,68

16.290.519,47

16.287.037,11

16.287.037,11

Molise

0,96%

16.714.810,21

3.283.232,11

4.477.830,84

4.476.873,63

4.476.873,63

Piemonte

8,23%

143.663.550,21

28.219.332,11

38.486.890,84

38.478.663,63

38.478.663,63

Puglia

8,15%

142.362.171,68

27.963.706,84

38.138.256,74

38.130.104,05

38.130.104,05

Toscana

7,82%

136.505.968,32

26.813.393,16

36.569.403,26

36.561.585,95

36.561.585,95

Umbria

1,96%

34.261.363,05

6.729.840,53

9.178.482,21

9.176.520,16

9.176.520,16

Veneto

7,95%

138.759.485,37

27.256.043,68

37.173.111,47

37.165.165,11

37.165.165,11

TOTALE

100,00%

1.746.200.000,00

343.000.000,00

467.800.000,00

467.700.000,00

467.700.000,00


5. Il contributo di cui al comma 4 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l’anno 2020, a 467,80 milioni di euro per Tanno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

6. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 3 e 5 sono considerati nuovi se:

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all’esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella precedente tabella 1 relativamente all’anno 2019;

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all’esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle precedenti tabelle 1 e 2 relativamente all’anno 2020;

c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all’esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle precedenti tabelle 1 e 2 relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella precedente tabella 2 relativamente all’anno 2023;

d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

7. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 3 e 5 nei seguenti ambiti:

a) investimenti finalizzati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi incluso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale;

c) per interventi nel settore viabilità e trasporti;

d) per interventi di edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;

e) per interventi in favore delle imprese, ivi incluse la ricerca e Tinnovazione.

8. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le Regioni adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle precedenti tabelle 1 e 2, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento


52














-


certificano l’awenuto impegno di tali investimenti mediante apposita comunicazione al Ministero delFeconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.

9. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti di cui alle precedenti tabelle 1 e 2 in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 maggio dell’anno successivo, di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

10. Fermo restando l’obbligo delle Regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 3 e 5, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,20 milioni di euro per l’anno 2019 e 1.746,20 milioni di euro per l’anno 2020 è realizzato:

a) nell’esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella seguente tabella 3;

b) nell’esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 2 e 4, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pal i a 1.746,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,40 milioni di euro e per il restante importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella seguente tabella 3.


Tabella 3


Regioni

Percentuali di riparto

Valore positivo del saldo di cui al comma 466 L. 232/2016

2019

2020

Abruzzo

3,16%

53.643.664,11

26.496.086,42

Basilicata

2,50%

42.380.896,11

20.933.094,42

Calabria

4,46%

75.660.340,11

37.370.730,42

Campania

10,54%

178.776.801,79

88.302.797,16

Emilia-Romagna

8,51%

144.288.592,11

71.268.118,42

Lazio

11,70%

198.511.642,42

98.050.379,68

Liguria

3,10%

52.595.591,05

25.978.414,21

Lombardia

17,48%

296.538.611,37

146.468.605,47

Marche

3,48%

59.067.933,16

29.175.282,63

Molise

0,96%

16.236.204,95

8.019.509,79

Piemonte

8,23%

139.549.944,95

68.927.569,79

Puglia

8,15%

138.285.829,58

68.303.188,32

Toscana

7,82%

132.597.310,42

65.493.471,68

Umbria

1,96%

33.280.336,74

16.438.076,95

Veneto

7,95%

134.786.301,16

66.574.674,63

TOTALE

100,00%

1.696.200.000,00

837.800.000,00


11. L’efficacia delle disposizioni recate dai commi da 2 a 10 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell’Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dagli articoli X (Fondo investimenti Amministrazioni centrali) e Y (Fondo investimenti enti territoriali). Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 2 a 10 divengono comunque efficaci.


53













-


12. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo XXX (Fondo investimenti enti territoriali) è ridotto di 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Art.

Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa

automobilistica

1. Il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare per ciascun anno dall’esercizio 2020 al 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la seguente tabella:


somme da

rate per anni 15 a


compensare

partire dal 1°


FINALE

gennaio 2020

ABRUZZO

1.913.245,32

127.549,69

BASILICATA

3.219.189,22

214.612,61

BOLZANO

23.324.017,67

1.554.934,51

CALABRIA

3.633.802,90

242 253,53

CAMPANIA

-21.152.967,18

-1 410 197,81

EMILIA ROMAGNA

-12.624.370,28

-841 624,69

FRIULI V.G.

8.936.797,60

595.786,51

LAZIO

-51.703.309,44

-3.446 887,30

LIGURIA

-2.669.553,16

-177 970,21

LOMBARDIA

119.535.525,38

7.969.035,03

MARCHE

-111.454,45

-7 430,30

MOLISE

3 181.797,07

212.119,80

PIEMONTE

3.078.983,21

205.265,55

PUGLIA

-3.703.758,14

-246.917,21

SARDEGNA

3.710.431,46

247.362,10

SICILIA

3.089.189,53

205.945,97

TOSCANA

19.513.798,53

1.300.919,90

TRENTO

2.065.165,03

137.677,67

UMBRIA

-108.268,87

-7.217,92

VAL D'AOSTA

19.433.173,30

1.295.544,89

VENETO

-122.561.434,72

-8 170 762,31

TOTALE

-0,00

-0,00


2. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

3. Conseguentemente si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008 le compensazioni in materia di tassa automobilistica

4. È abrogato l’articolo 22-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n.

102 .


Art.

Rapporti finanziari con le autonomie speciali

1. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al periodo successivo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto al primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella sotto riportata, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salvo diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l’esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 maggio. L'importo del concorso previsto al precedente periodo è versato al bilancio dello Stato da ciascuna Autonomia

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speciale entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1, comma 151, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ”


(in milioni di euro)


2019

2020

2021

Valle D'Aosta

123

103

103

Friuli Venezia Giulia

716

836

836

Sicilia

1.001

1.001

1.001

Sardegna

536

536

536

TOTALE RSS

2.376

2.476

2.476


Art.

Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a

statuto ordinario

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell’anno 2017, rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012, e in proporzione a detta diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all’incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito 2017 dell’Imposta Re auto, dell’Imposta Provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l’elaborazione e l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole “edilizia scolastica” inserire le seguenti “relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti”.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo XXX (Fondo investimenti enti territoriali) è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

3. Il monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo di cui al comma 1 è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art.

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

1. Fermo restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento


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-


al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all’awenuta approvazione.

2. Nel caso in cui l’importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Per gli anni 2019 e 2020 le Regioni a Statuto Ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

4.3r Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la misura di cui all’ultimo periodo del comma 1 si applica in caso di ritardo nell’approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e resta ferma l’applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall’articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


Art.

Semplificazione adempimenti contabili

1. A decorrere dal bilancio di previsione 2019,1’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero delfinterno, da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

2. A partire dal 1° novembre 2019, sostituire l’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il seguente:

“Articolo 161 Certificazioni finanziarie ed invio dati contabili

1.11 Ministero dell’interno può richiedere a comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero delfinterno, previo parere dell'Anci e deH'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3.1 dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero delfinterno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

4. Decorsi 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero delfinterno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.”.

3. All’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, le parole: “e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio” sono sostituite dalle seguenti: nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal citato termine previsto per l’approvazione,”.

Art.


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Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

1. All’articolo 56, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 le parole “Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l’affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo” sono sostituite dalle seguenti “Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero delfeconomia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delfinterno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipani mento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”

2. All’articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo” sono sostituite dalle seguenti “Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delfinterno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

3. All’art. 200, conmia 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “del piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006” sono sostituite dalle seguenti “del programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016”

Art.

Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

1. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al Fondo sviluppo e coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane.

2. Le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma di cui al conmia 1 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della citata legge n. 232 del 2016, producono effetti nel corso dell’anno 2019 ai sensi del comma 4, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

3. Al rimborso delle spese di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al programma straordinario di cui al comma 1.


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4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni di cui al comma 1.


1. 1 debiti derivanti dalPutilizzo avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008 di contratti quadro di aperture di credito stipulati in data antecedente a tale data, e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati in data antecedente a tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l’accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.

2.1 debiti di cui al comma 1 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l’accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi incluse le spese tecniche e di progettazione.

3. Sono inclusi tra i debiti di cui al comma 1 quelli derivanti dai Prestiti flessibili, inseriti nel citato piano di rientro, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo artl4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma è autorizzato ad assumere nel Piano di rientro, con i limiti di cui al comma 5 del presente articolo, gli oneri derivanti dall’emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ex articolo arC 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l’indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio o l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera ovvero il decreto di esproprio.

5. A tal fine il Commissario straordinario del Governo procede ad autorizzare il pagamento sul bilancio separato del Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo arfc-42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell’artico 1 o art. 248. comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal D.P.C.M. 04.07.2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del Piano di Rientro, con le modalità di cui all’ articolo arF 1, comma 751 ee seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di 36 mesi, avanza specifiche istanze di liquidazione di crediti pecuniari derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008.

7. Le istanze presentate ai sensi del comma 6 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. 1 responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo arL 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall’articolo 78, comma 4, dal comma 4 articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.


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8. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata prodotta idonea istanza ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

9. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su specifica proposta del Commissario Straordinario. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui sopra, il Commissario Straordinario del Governo procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del Piano di Rientro, di cui all’articolo arF 1, comma 751 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate da idonea attestazione circa la sussistenza, certezza e liquidità del credito, all’estinzione delle posizioni debitorie, derivanti da obbligazioni contratte in data precedente al 28 aprile 2018 28.0*1.2008.

10.11 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell’accertamento definitivo del debito pregresso del Comune di Roma stabilisce il termine finale per l’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando, contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.


Art

Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali

1. Al fine di favorire gli investimenti, all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente comma “4 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall’esercizio 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti ai sensi delle disposizioni vigenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.”.

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono inserite le seguenti lettere: “d-bis) l’elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (solo per le regioni); d-ter) l’elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell’anno, distintamente per esercizio di formazione (solo per le regioni);”.


Art

Variazioni di bilancio amministrative

1. All’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente lettera “g-bis) le variazioni che al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente abbiano hanno registrato un valore dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.”;

b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole “11 responsabile finanziario della regione può altresì variare l’elenco di cui all’articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento”.


Art.

Tavolo di lavoro per favorire l’attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68


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1. Al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, come declinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti ai sensi degli articoli 2 e 7 del citato decreto e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA, così come previsto dall’articolo 9 del citato decreto, anche al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, è istituito un apposito tavolo tecnico con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento delle finanze, del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni.

2. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo non spettano ai componenti indennità, gettoni di presenza.


Art.

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

1. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro delfinterno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000, nella misura massima del 50 per cento dell’anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell’anticipazione stessa a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio per beni, servizi e forniture con le imprese, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché ad effettuare transazioni ed accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate all’apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione.


Art.

Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

per conto del Ministero dell’economia e delle finanze

1. I mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

2. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell’ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000,00;

e) non rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 2, all’individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di


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rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

4. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in base alla Convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003.


1. Nelle annualità 2019 - 2020 le Regioni a Statuto Ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del

risultato di amministrazione secondo le modalità definite dall’art. xxx, (norma RGS1) senza operare la

nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.


1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, per l’anno 2019 una quota pari al 30 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze, del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda ad adeguare, ove necessario, la disciplina dei trattamenti previdenziali o vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale in armonia e in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati numero 14 del 2018, recante “Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali prò rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i trasferimenti erariali di cui al comma 1 a favore della regione inadempiente sono ridotti linearmente per un importo corrispondente alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2018 ai trattamenti previdenziali o vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. 1 trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

3. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, entro il quindicesimo giorno successivo all’adempimento. 11 Dipartimento per gli Affari regionali entro i successivi quindici giorni comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 o l’entità della riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge, ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.


All’articolo 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 45-10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021”


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Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art.

Fabbisogno finanziario Università

1. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del P1L reale stabilito dall’ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario le riscossioni ed i pagamenti sostenuti per tali finalità.

2. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2018, emanato in attuazione dell’articolo 14, commi 8- bis ed 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. 11 fabbisogno programmato per l’anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l’anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del P1L reale stabilito dall’ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. 11 fabbisogno programmato per l’anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l’anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 1 a 3.

5. 11 Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l’equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

6. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 1 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, aH’intemo dell’area riservata della banca dati amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. A decorrere dall’anno 2021, per gli enti di cui al comma 1, che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.


Titolo Vili

Esigenze emergenziali


Esenzione IMUl


Art.

— | e proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili sisma 2012


1. Per i Comuni individuati dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale


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propria prevista al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

2. 11 termine di cui alParticolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l’anno 2019, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.


Art.

Rifinanziamento misure di sostegno all’autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018

1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada AIO, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art.

Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova

1. Per il finanziamento della zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art.

Protezione civile sisma centro Italia proroga stato emergenza

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4-bis il secondo periodo è soppresso e, dopo il comma 4 bis, è aggiunto il seguente: “4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019, a tal fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 360 milioni di euro per l’anno 2019.”.

Art.

Proroga gestione straordinaria sisma 2016

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 e nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018.

Art.

Finanziamento del Piano Straordinario di investimenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell’intermodalità e dell’integrazione città-porto, è riconosciuto all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

2. I finanziamenti di cui al comma precedente sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.


Titolo IX

Disposizioni in materia di entrate


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Capo I

Disposizioni in materia di entrate tributarie Art.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

1. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,50 a decorrere dal 1 gennaio 2019.


Art.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All’articolo 2, comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “7° gennaio 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “7° gennaio 2019”;

b) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”;

c) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal conmia 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, conmia 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.


Art.

Abrogazione IRI

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, i commi 547 e 548 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.


Art.

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)

1. La deduzione della quota del 10 per cento dell’ ammontare dei componenti negativi prevista, rispettivamente, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dall’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.

2. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1.


Art.

Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni

La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1 -bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l’anno 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi.

Art.

Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9

1. I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’lFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, sono deducibili dalla base imponibile IRES per il 10 per cento del loro


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ammontare nel periodo di imposta di prima adozione dell’lFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1 relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul valore della produzione netta per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta di prima adozione dell’lFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.

Art.

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

1. Nell’articolo 39 octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera a) le parole “10,5 per cento” sono sotituite dalle seguenti: “11 per cento”;

2) al comma 5, lettera a) le parole “euro 25” sono sotituite dalle seguenti: “euro 30”;

3) al comma 5, lettera c) le parole “euro 120” sono sostituite dalle seguenti: “ euro 125”;

4) al comma 6: a) le parole “175,54” sono sostituite dalle seguenti: “180,14”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”;

2. Nell'Allegato 1 - Tabacchi lavorati al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote indicate alle lettere a), b) e c) sono stabilite rispettivamente nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.

3. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la tabella A) - sigarette - allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n.11047 /R.U., la tabella B) - sigari - allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U. e le tabelle C)- sigaretti e D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, allegate al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 giugno 2017, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D allegate.

4. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00;”;

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n.

4. della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” di cui all’articolo 39- quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.”.

5. Nel comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole “ alla misura percentuale ” sono sostituite dalle parole: "alle misure percentuali”.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art.

Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali

Le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.l e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili per il 5% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, per


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il 5% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.


Art.

Abrogazione ACE

1. L’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto- legge n. 201 del 2011, relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Capo II

Ulteriori disposizioni in materia di entrate Art.

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)

1.1 maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle Bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ, di cui all’articolo 1, conmia 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

Titolo X Fondi

Art.

Fondi

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, come dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. 11 Fondo di cui all’articolo 1, conmia 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.


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Parte II - Sezione II Approvazione Stati di previsione

Art.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art.

Stato di previsione del Ministero deH'eeonomia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero deH'eeonomia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno 2019, in 62.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero deH'eeonomia e delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2019, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000


milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l’anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. 11 Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell’ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo

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stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei alfamministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo 111 (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione


di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce “Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2019, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui

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ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. 11 Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal C.I.P., dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei Gruppi Sportivi della Guardia di finanza.

Art.

Stato di previsione del Ministero dello

sviluppo economico e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.

Art.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse


con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art.

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Art.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti

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programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art.

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delfistruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art.

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.


1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell’ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Ferma restando l’adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire

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l’erogazione nell’anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

8. 11 Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 10 del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

9. Al fine di consentire la corresponsione nell’ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le Società di trasporto ferroviario, con Poste Italiane S.p.A., con l’ANAS S.p.A. e con l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, il Ministro dell’intemo è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delTintemo.

Art.

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).


Art.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si


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applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. 11 Ministro deH’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art.

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n.63;

2) Marina n.47;

3) Aeronautica n.64;

4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 27;

3) Aeronautica n. 9.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 103;

2) Marina n.30;

3) Aeronautica n.40;

4) Carabinieri n.80.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del conmia 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2019, come segue:

1) Esercito n. 289;


2) Marina n.295;

3) Aeronautica n. 245;

4) Carabinieri n. 110.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

1) Esercito n. 406;

2) Marina n. 374;

3) Aeronautica n. 281.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

1) Esercito n.500;

2) Marina n. 207 ;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per Tanno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. 11 Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza»,

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nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell’Arma dei carabinieri.

Art.

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentali, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l’anno finanziario 2019 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con


modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. 11 Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art.

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito


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della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato “cedolino unico”. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art.

Stato di previsione del Ministero della salute

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Per l’anno finanziario 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli


stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all’articolo 12, conmia 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art.

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro xxx.xxx.xxx.xxx, in euro xxx.xxx.xxx.xxx e in euro xxx.xxx.xxx.xxx in termini di competenza, nonché in euro xxx.xxx.xxx.xxx, in euro xxx.xxx.xxx.xxx, in euro xxx.xxx.xxx.xxx in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il biennio 2019-2021.

Art.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art.

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Minisbo delFeconomia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su albi programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l’esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione,


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la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l’operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro delFeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 (Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro delFeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.


7. Il Ministro delFeconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro delFeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 15 marzo 1997.

9. Il Ministro delFeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro delFeconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per Fanno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro delFeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro delFeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli

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stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, conmia 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

13. In attuazione dell’articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. 11 Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l’anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatone degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico.

16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono


determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dcH’immaginc dell’Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell’entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell’articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in

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applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e successive modificazioni.

22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le Amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell’anno 2018. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. 11 Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro delFeconomia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, i fondi iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell’intemo, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro


delfinterno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.

25. In relazione al pagamento delle

competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei Carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Su proposta del Ministro dell’intemo, il

Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

27. Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.


77


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29. 11 Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. 11 Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell’anno 2019 per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

31. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle Amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.

32. Le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

33. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.


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LAB


Tabella 1 (Art. X2, comma 3 )

«TABEL


RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA


RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

0

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

60

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

455

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

9.611

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE

10.751


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23 ottobre 2018


Legge di Bilancio 2019


Tabella 2 (Art. X3, comma 3)


SPIANAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA

ONERI COMPLESSIVI


2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

ENTITÀ 1

onere annuo

complessivo

onere annuo

complessivo

onere annuo

complessivo

onere annuo

complessivo

onere annuo

complessivo

onere annuo

complessivo

onere annuo

complessivo

onere annuo

complessivo

onere annuo

complessivo

onere annuo

complessivo

onere

complessivo

A REGIME







POLIZIA DI STATO

1.943

€1.530.715,00

€15.396.620,00

€31.843.540,00

€48.290.460,00

€64.729.510,00

€79.839.035,00

€83.433.740,00

€84.460.700,00

€85.487.660,00

€86.513.300,00

€87.279.560,00








ARMA DEI CARABINIERI

2.135

€2.247.087,50

€18.194.470,00

€36.461.530,00

€54.728.590,00

€72.995.650,00

€89.208.840,00

€92.301.387,50

€93.074.257,50

€93.847.127,50

€94.619.997,50

€95.199.650,00








GUARDIA DI FINANZA

1.133

€1.161.105,00

€9.704.250,00

€19.546.970,00

€29.389.690,00

€39.222.180,00

€47.920.475,00

€49.535.480,00

€49.862.360,00

€50.189.240,00

€50.515.400,00

€50.758.400,00








POLIZIA PENITENZIARIA

577

€0,00

€1.089.995,00

€11.839.140,00

€15.971.140,00

€20.103.140,00

€23.841.640,00

€23.941.360,00

€24.276.520,00

€24.420.520,00

€24.564.520,00

€24.672.520,00








Totale

5.788

€ 4.938.907,50

€ 44.385.335,00

€ 99.691.180,00

€ 148.379.880,00

€ 197.050.480,00

€ 240.809.990,00

€ 249.211.967,50

€ 251.673.837,50

€ 253.944.547,50

€ 256.213.217,50

€ 257.910.130,00


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