Le rivelazioni impunitarie di Costanza Vaccari-Diotallevi/Documenti/XXIX

XXIX. — Dispaccio del Pres. della Consulta sulla dimissione della Diotallevi e C

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XXIX. — Dispaccio del Pres. della Consulta sulla dimissione della Diotallevi e C
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XXIX.

Dispaccio di monsignor Presidente della S. C. a monsignor Ministro dell’Interno, con cui propone la dimissione degli inquisiti detenuti Scorinci, Fantaccini, Margutti e Costanza Vaccani in Diotallevi.
N. 1556. P. S.

Roma, 4 settembre 1862.


Fin dai primordii della Processura Venanzi ebbe a ritenersi che alcuni inquisiti potevano meritare di esser posti in libertà, ed in seguito di domanda umiliata, la Eccellenza Vostra R.ma approvando l’esternato parere con ossequiassimo Dispaccio del 2 aprile 1862 N. 73027 autorizzava il sottoscritto Presidente a devenire alla abilitazione del Manzella, del Diotallevi, del Fantaccini [p. 197 modifica]e del Matriali, perchè questi furono i soggetti proposti a godere di tal beneficio.

Relativamente ai primi due corrisposero a mantenersi le risultanze degli atti, e la domanda e la grazia accordata fecero nesso con la giustizia, perchè realmente questi due inquisiti, come scevri di colpe, non incontrarono verun obice alla loro dimissione, e furono posti in libertà, fin dal dì 17 aprile 1862. Pel terzo però videsi presentare posteriormente qualche difficoltà, per lo che si credette di giustizia sospendere l’esecuzione di quanto, erosi, ottenuto. Pel quarto poi si vide nascere un totale, rovescio, e se prima era parso degno di essere annoverato fra quelli che dovevansi dimettere, oggi le risultanze venute ad emergere in processo lo designano per uno de’ più pessimi, dei più meritevoli da sottostare alle pene sancite dalla vigente legislazione.

Ritiene il sottoscritto Presidente, che l’Eccellenza Vostra R.ma, non sia per maravigliarsi della risoluzione presa, mentre se le prime apparenze mossero coscenziosamente a richiedere la dimissione per quelli che ingiustamente sembrava dovessero essere proseguiti a ritenere., non si stiede ad una materiale esecuzione dell’ottenuto, ma calcolate le nuove emergenze, sulla scorta di queste, si cercò di fare ciò solo che la retta amministrazione della giustizia ed il proprio dovere imponevano.

Nel succitato, ossequiatissimo dispaccio, Vostra Eccellenza R.ma si degnava porsi in attesa di veder proposte eguali misure a suo:tempo, per quelli detenuti che avessero, potuto meritare la Sovrana considerazione. Or che si è prossimi, a norma delle avute verbali istruzioni, di portare a termine la Processura sui presenti in carcere, devesi proporre in antecipazione la dimissione di quelli individui, pei quali non devesi procedere al contesto delle risultanze e dell’incorso penale. Quindi si farebbe luogo a dimettere Gustavo Fantaccini, pel quale emergerebbero le facoltà dal rispettato Dispaccio su citato 2 aprile 1862 N. 73027; ma siccome quella Sovrana disposizione per giusti motivi dovette sì a lungo differirsi, così si è veduto in dovere il sottoscritto Presidente di ritornare in argomento, perchè menomamente possa [p. 198 modifica]ritenersi che voglia fare abuso della Superiore Autorità.

Dovrebbero esser pure dimessi meritevolmente, perchè le risultanze processuali così presentano, Costanza Vaccari in Diotallevi, per la quale pure si ha consona disposizione Sovrana che l’Eccellenza Vostra R.ma si degnò partecipare con ossequiatissimo Dispaccio del dì 11 marzo ultimo, N. 72218; Vincenzo Margotti pel quale egualmente esistono analoghe facoltà, siccome emerge da altro venerato Dispaccio dell’Eccellenza Vostra del dì 28 maggio 1862 N. 74394; e la stessa misura sembra conveniente sia pur presa per Giovacchino Scarinci, per il quale fin qui mai erasi fatta proposta a di lui favore.

Ed invero, se pei suddetti proposti inquisiti non potrebbero militare risultanze tali da invocare dinanzi il Tribunale della S. Consulta il rimedio a senso e per gli effetti dell’Art. 125 e 126 di p. c.; pure essi sembrano meritevoli li tutta la considerazione Sovrana, perchè attenuate rimasero efficacemente le rispettive imputazioni, perchè affacciate ad essi le traviazioni nelle quali erano incorsi, chiesero e supplicarono la Grazia Sovrana; e nell’attualità impervertita de’ tempi è stata tale la di loro condotta carceraria di circa un semestre da doverli per via di giustizia considerare come bastantemente puniti, e così meritevoli di vedere elargita su di essi la pienezza di quella grazia che il Sovrano Pontefice per una clemenza impareggiabile non ha mai negata a quei figli e sudditi, che la invocano con promessa di tornare nella retta via del dovere.

Lo scrivente pertanto prima di far procedere alla finale contestazione, umilia la proposta per la conferma quando fia d’uopo delle emanate disposizioni Sovrane per Fantaccini, la Vaccari e Margotti, e per la grazia di Gioacchino Scarinci; ed in attesa di quelle savie disposizioni che saranno per essere abbassate dall’Eccellenza Vostra R.ma, con tutto il dovuto ossequio ha l’onore di riprotestarsi

Dell’Eccellenza Vostra R.ma

U. D. O. S.

Firm. S. Sagretti Pres.