La tutela internazionale della proprietà intellettuale: il fenomeno del copyleft/Capitolo 1.2

Capitolo 1.1 Capitolo 1.3

La costituzione nel 1878 dell’Association Littéraire et Artistique International (ALAI), fortemente voluta e patrocinata da Victor Hugo, fu uno dei primi tentativi di armonizzare la complessa rete di trattati bilaterali sul diritto d’autore e raggiungere un primo consenso su quali diritti garantire ai singoli autori. Fra il 1882 e il 1885, l’ALAI favorì la creazione di un dibattito fra i singoli Governi, che giunsero nella Conferenza diplomatica di Berna del 6-9 settembre 1886 alla approvazione della Convention concernant la création d’une Union Internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistique (c.d. Convenzione di Berna).

La Convenzione, entrata in vigore il 5 dicembre 1887, fra le prime a stabilire i principi di base in materia, fu poi successivamente completata, riveduta e ampliata tanto ad altri ambiti di applicazione (non più solo con riferimento alle opere letterarie e artistiche, ma anche fotografiche, cinematografiche e più recentemente tecnologiche) quanto nella loro efficacia temporale.1 Attualmente, vi aderiscono 164 Paesi.2

In ultimo, come già precedentemente detto, l’Accordo TRIPs incorpora esplicitamente gli artt. da 1 a 21 (escluso l’art. 6-bis) della Convenzione di Berna, così come da ultimo riformata nel 1971. Con ciò «the 1971 text provides the basic standard of protection of copyright throughout most of the world»,3 poiché estende tali standard anche agli Stati contraenti dell’Accordo TRIPs.4

La Convenzione di Berna stabilisce la creazione della c.d. Unione di Berna (art. 1) e delinea le opere oggetto di tutela, i soggetti beneficiari, le tutele stesse e le loro limitazioni e deroghe, con riferimenti agli accordi speciali fra i Membri dell’Unione (art. 20) e alle misure speciali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (art. 21).

La protezione prevista dalla Convenzione si applica a tutti i «lavori letterari e artistici» (literary and artistic works), ossia:

a) «ogni opera prodotta in ambito letterario, scientifico e artistico, qualunque sia il modo o la forma della sua espressione» (art. 2, par. 1);

b) le traduzioni, gli adattamenti e gli arrangiamenti di opere già edite, equiparate alle opere originali (art. 2, par. 3);

c) le enciclopedie e le antologie «che, in base alla selezione e all’organizzazione dei contenuti, costituiscono creazioni intellettuali» (art. 2, par. 5).

In entrambi i casi di cui alle lettere b) e c), tale tutela si applica senza pregiudicare i diritti degli autori originali dei contenuti tradotti, adattati o selezionati. Ciò va inteso anche nel senso che l’eventuale editore intenzionato a pubblicare una traduzione di un’opera o un’opera composta da testi di più autori deve essere esplicitamente autorizzato alla pubblicazione dal detentore originale dei diritti.5

Viene inoltre lasciata la facoltà ai singoli Paesi, ex artt. 2 e 2-bis, di ampliare la tutela anche ad altre forme di espressione delle opere e ad altre tipologie di opere (documenti ufficiali, traduzioni ufficiali di tali documenti, interventi in ambito parlamentare o in ambito giudiziale, eccetera).

Beneficiari di questa tutela sono gli autori delle opere (art. 1) o i loro «legittimi successori» (successors in title, art. 2, par. 6). Per «autori» si intendono:

a) i cittadini di un Paese contraente (art. 3, par. 1, lett. a);

b) i cittadini di un Paese non contraente che abbiano pubblicato per la prima volta la loro opera in un Paese contraente oppure simultaneamente6 in un Paese contraente e in uno non contraente (art. 3, par. 1, lett. b);

c) i cittadini di un Paese non contraente che però hanno la propria residenza in un Paese contraente (art. 3, par. 2).

Queste misure si applicano anche agli autori di opere cinematografiche (art. 4, par. 1), ai detentori dei diritti di sfruttamento di opere cinematografiche (art. 14-bis, par. 1) o di opere architettoniche o integrate all’interno di edifici o strutture costruite in Paesi contraenti (art. 4, par. 2).

Vengono altresì protetti gli autori di opere anonime o pubblicate sotto pseudonimo (art. 15, par. 1), stabilendo che, in assenza di prova contraria, l’autore originale debba essere tutelato «as such where his name appears on the work in the usual manner».7 In questo caso, l’editore è autorizzato a esercitare e difendere i diritti dell’autore originale in sua vece (art. 15, par. 3).

Un’ulteriore tutela può, infine, essere prevista dalle singole legislazioni nazionali per le opere non ancora pubblicate, anche nel caso in cui l’autore sia sconosciuto ma «può tuttavia presumersi come appartenente a un Paese dell’Unione» (art. 15, par. 4, lett. a).

Ai beneficiari, così come individuati, è garantita innanzitutto la tutela dei propri diritti secondo i principi del trattamento nazionale (art. 5),8 a cui però fanno seguito una serie di eccezioni riguardo:

a) i modelli e i disegni industriali, i quali possono essere tutelati come opera artistica qualora manchi una forma dedicata di tutela (art. 2, par. 7);

b) l’eventualità di limitare la protezione di autori di Paesi non aderenti alla Convenzione che non proteggano «in misura sufficiente» le opere di autori di Paesi aderenti alla Convenzione (art. 6, par. 1);

c) la durata della protezione accordata, che non può essere maggiore di quella accordata nel Paese d’origine, a meno che la legislazione del Paese in cui viene richiesta la protezione non disponga altrimenti (art. 7, par. 8);

d) la cointeressenza (droit de suite), che può essere richiesta solo se la legislazione del Paese in oggetto lo permette e solo nei termini da essa previsti (art. 14-ter, par. 2).

La tutela accordata agli autori è fissata, ex art. 7, nei seguenti termini:

a) fino a 50 anni post mortem auctoris (art. 7, par. 1);

b) fino a 50 anni dalla pubblicazione di un’opera anonima, fatta salva l’identificazione dell’autore, nel cui caso si applicano le disposizioni di cui sopra (art. 7, par. 3);

c) non meno di 25 anni dalla pubblicazione di un’opera fotografica o di un’opera assimilabile ex artt. 2 e 2-bis (art. 7, par. 4).

È prevista inoltre una deroga in caso di opere cinematografiche, in base alla quale i diritti di sfruttamento commerciale possono definirsi scaduti dopo 50 anni dall’anno di autorizzazione dell’opera, ovvero dall’anno di realizzazione (art. 7, par. 2).

Riguardo la forma dell’opera, non è richiesto esplicitamente che questa venga realizzata su un supporto materiale affinché venga tutelata. Tuttavia, è concessa la facoltà ai singoli Membri di non proteggere un’opera fintantoché essa non sia realizzata su detto supporto materiale (art. 2, par. 2).

Riguardo invece la sfera di applicazione della Convenzione (art. 3), restano ovviamente esclusi gli autori cittadini di un Paese non contraente e le opere di tali autori pubblicate per la prima volta in un Paese non contraente. Tuttavia, va notato come, in seguito all’integrazione della Convenzione di Berna all’interno dell’Accordo TRIPs, l’art. 3 si applichi de facto anche agli autori cittadini di un Paesi aderente al solo WTO e alle opere di tali autori pubblicate per la prima volta in un Paese aderente al solo WTO.9

La tutela a cui sono sottoposti autori e opere si esplica sotto due punti di vista: c.d. morale ed economico.

L’art. 6-bis della Convenzione garantisce la tutela dei c.d. diritti morali di:10

a) corretta attribuzione dell’opera (o “diritto di paternità dell’opera”), ossia di indicare sempre il nome reale o lo pseudonimo, qualora usato, dell’autore, ovvero, in caso di opera anonima, di indicare che l’autore è sconosciuto, evitando comunque l’errata o fraudolenta attribuzione dell’opera;

b) integrità dell’opera, ossia di opporsi a deformazioni, modificazioni e ogni altro atto a danno dell’opera che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore.11

Tali diritti devono garantirsi anche nel caso in cui l’autore acconsenta a cedere a terzi i diritti di sfruttamento economico sulla sua opera o che questi risultino decaduti (art. 6-bis, par. 1). In generale, essi sono garantiti «almeno fino allo scadere dei diritti economici», anche se i Paesi membri possono decidere di ampliare ulteriormente l’ambito temporale di applicazione (art. 6-bis, par. 2), così come a loro è delegata la facoltà di scegliere come la tutela degli stessi vada esplicata (art. 6-bis, par. 3).

Riguardo i diritti di sfruttamento economico, essi possono essere suddivisi in tre fattispecie: riproduzione,12 adattamento e pubblicazione.

Per quanto riguarda la riproduzione di un’opera, gli autori detengono il diritto esclusivo di autorizzarla «in qualsiasi maniera e forma» (art. 9, par. 1).13 È però possibile (art. 9, par. 2) per gli Stati membri della Convenzione permetterne la riproduzione, a patto che vengano soddisfatte tre condizioni (c.d. three step test):

a) che tale decisione sia limitata a casi sui generis (special cases);

b) che la riproduzione così autorizzata non interferisca con il normale sfruttamento dell’opera;

c) che non pregiudichi ingiustificatamente i legittimi interessi dell’autore.

La Convenzione tratta poi ulteriori aspetti più specifici riguardanti la riproduzione parziale di un’opera (per esempio, il diritto di corta citazione) o la riproduzione effettuata per taluni fini (per esempio, il diritto di cronaca o di illustrazione a fini didattici).14

Per quanto riguarda l’adattamento di un opera, ex art. 12 viene riconosciuto il diritto esclusivo agli autori originali di concedere o meno l’autorizzazione per «adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere». Vengono considerate a parte le autorizzazioni per le traduzioni in altre lingue (art. 8) e per gli adattamenti cinematografici (art. 14).

Più complesso appare il discorso riguardo il complesso dei diritti relativi alla pubblicazione dell’opera. Essendo il frutto di varie e successive Conferenze Diplomatiche sul punto, essi non si applicano in modo uniforme a tutte le fattispecie di opere, sussistendo, in aggiunta, difficoltà di interpretazione fra le versioni francese e inglese.15

Gli autori di «opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali» (art. 11, par. 1) e di «opere letterarie» (art. 11-ter, par. 1) hanno il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione e l’esecuzione «con qualsiasi mezzo o procedimento» in luoghi pubblici e aperti al pubblico e la trasmissione via cavo «con qualsiasi mezzo» delle loro opere. Nel caso queste vengano tradotte, tale diritto viene esteso anche ai curatori delle traduzioni (art. 11, par. 2 e art. 11-ter, par. 2).

Ex art. 11-bis, par. 1, viene garantito agli autori di «opere letterarie e artistiche» il diritto esclusivo di autorizzare, riguardo la propria opera:

a) la trasmissione via etere (wireless broadcast) o la ritrasmissione via cavo di una rappresentazione trasmessa originariamente via etere;

b) la ritrasmissione via cavo o via etere da parte di un altro operatore differente dall’operatore originale;

c) la trasmissione via altoparlante «o qualsiasi altro analogo strumento».

Fatti salvi il rispetto dei diritti morali e del diritto di ricevere un equo compenso in capo all’autore, le condizioni per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 11-bis, par. 1, sono determinati dai singoli Paesi membri e avranno effetto solo all’interno dei rispettivi confini nazionali (par. 2).

Viene inoltre statuito che l’autorizzazione non implica, salvo accordo contrario, la possibilità di registrare l’opera. Tuttavia, viene demandata ai singoli Paesi la determinazione delle condizioni per l’esercizio delle c.d. “registrazioni effimere”16 ed eventualmente per la conservazione di tali registrazioni in archivi ufficiali «in considerazione del loro eccezionale carattere documentario» (par. 3).

Menzione a parte, infine, merita la questione della distribuzione, citata solo marginalmente all’interno della Convenzione e solo riguardo gli adattamenti cinematografici di un’opera: ex art. 14, par. 1, num. 1), fra i diritti esclusivi concessi all’autore dell’opera originaria è ricompreso anche quello di autorizzazione alla distribuzione. Ciò perché, ai fini della Convenzione, «a film incorporating a work (e.g. the underlying novel, the screen play, soundtrack music, etc.) is regarded as a cinematographic reproduction, and the author has the right to control the distribution of copies of the film to the public».17

In ultimo, rileva notare una sfumatura riguardo l’oggetto stesso della Convenzione. Fino alla revisione apportata dall’Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, l’unica versione ufficiale della Convenzione era quella stesa in lingua francese. Con la revisione decisa nel 1967, a questa venne affiancata ex art. 37, par. 1, lett. a) una traduzione in lingua inglese.18 Tuttavia, ex art. 37, par. 1, lett. c), in caso di controversie continua a far fede la versione in lingua francese.

È questo un particolare non di poco conto, se si considera che non sempre la terminologia inglese rende con precisione i concetti linguistici espressi da quella francese. Il caso più eclatante è quello dell’utilizzo del termine copyright per indicare il droit d’auteur: sebbene il termine inglese in questo caso vada inteso come sinonimo del termine francese, non si può affatto trarre la conclusione che i due siano perfettamente sinonimi anche in altri casi.19

Note

  1. La Convenzione originaria è stata infatti: emendata dall’Atto addizionale di Parigi e annessa Dichiarazione interpretativa, firmati il 4 maggio 1896 ed entrati in vigore il 9 dicembre 1897; rivista dall’Atto di Berlino, firmato il 13 novembre 1908 ed entrato in vigore il 9 settembre 1910; emendata dal Protocollo Addizionale di Berna, firmato il 20 marzo 1914 ed entrato in vigore il 20 aprile 1915; rivista dall’Atto di Roma, firmato il 2 giugno 1928 ed entrato in vigore il 1º agosto 1931; rivista dall’Atto di Bruxelles, firmato il 26 giugno 1948 ed entrato in vigore il 1º agosto 1951; rivista dall’Atto di Stoccolma, firmato il 14 luglio 1967 e i cui articoli da 22 a 38 sono entrati in vigore nel 1970; rivista dall’Atto di Parigi, firmato il 24 luglio 1971 ed entrato in vigore il 10 ottobre 1974; infine ulteriormente emendata il 28 settembre 1979.
  2. La lista completa delle Parti contraenti della Convenzione di Berna è disponibile al sito http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15.
  3. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 602.
  4. Questa estensione è stata confermata dal Rapporto del Panel costituitosi il 26 maggio 1999 su richiesta delle Comunità Europee in merito alla vicenda United States – Section 110(5) of the US Copyright Act. Il Panel afferma, ai parr. 17 e 18: «Article 9.1 of the TRIPS Agreement obliges WTO Members to comply with Articles 1-21 of the Berne Convention (1971) [...] We note that through their incorporation, the substantive rules of the Berne Convention (1971) [...] have become part of the TRIPS Agreement and as provisions of that Agreement have to be read as applying to WTO Members». Il rapporto completo, in lingua inglese, è disponibile al sito: http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/DS/160R-00.doc.
  5. Cfr. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 611. Non è necessario però richiedere tale autorizzazione per la pubblicazione o ripubblicazione di opere i cui diritti di sfruttamento commerciale siano decaduti secondo i termini previsti dalla legge del Paese membro o dalla Convenzione.
  6. Ex art. 3, par. 4, «[s]i considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l’opera che appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione».
  7. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 609.
  8. Sterling nota come sorgano alcuni problemi riguardo l’applicazione del trattamento nazionale riguardo taluni diritti e opere, citando espressamente i diritti di prestito pubblico (public lending rights), i diritti di copia privata (private right to copy) e i prodotti informatici. Cfr. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 606. Si può affermare che una prima risposta a questi problemi sia stata data prima dall’Accordo TRIPs (sebbene esso si applichi solo in ambito WTO) e poi dal WIPO Copyright Treaty e dal WIPO Performances and Phonograms Treaty (entrambi firmati nel 1996 in ambito WIPO). Riguardo questi ultimi, cfr. infra, par. 1.3. “Le questioni ancora aperte”.
  9. In merito, Sterling giustamente nota come, in generale, sia da ritenere “ingiusto” il principio per cui un autore, per il solo fatto di non ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della Convenzione di Berna, possa in teoria vedere “usurpato” il proprio lavoro all’interno dell’Unione di Berna. Posizione, questa, peraltro difficile da giustificare, se si considerano tanto i principi che la Convenzione stessa statuisce, quanto il profondo mutamento del concetto di confini nazionali derivante dall’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione. Cfr. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 615.
  10. Va notato come siano esclusi dalla Convenzione il c.d. “diritto di inedito”, ossia il diritto dell’autore di decidere se e quando rendere pubblica un’opera, e il diritto di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali. Cfr. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 616.
  11. Alcuni ordinamenti, come quello francese, ampliano il diritto all’integrità anche a quegli atti che non recano danno alla onorabilità o alla reputazione dell’autore, sancendo dunque un divieto assoluto di modifica di un’opera senza previo permesso.
  12. In questo caso, il termine “riproduzione” è da intendersi come “copia”, “replica” e non come “esecuzione”. Cfr. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 617.
  13. Ex art. 9, par. 3, sono da considerarsi ricompresi anche i formati video e audio.
  14. Per una più ampia analisi su limitazioni ed eccezioni minori, cfr. J.A.L. Sterling, op. cit., pagg. 618-619 e 625-626.
  15. Cfr. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 620.
  16. Per “registrazione effimera” si intende la registrazione di un programma che sarà poi, per necessità di programmazione dell’emittente, trasmesso in un orario differito.
  17. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 620. Occorre notare che, in ambito WTO, questi diritti si estendono anche al noleggio delle opere, ex art. 11 TRIPs. Cfr. anche infra, par. 1.1. “L’Accordo TRIPs”.
  18. Ex art. 37, par. 1, lett. b), viene prevista la stesura di altri testi ufficiali, a cura del Direttore Generale dell’Unione di Berna, in lingua tedesca, araba, spagnola, italiana, portoghese «e nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare».
  19. Cfr. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 608. Per un’analisi storica delle differenze dei due termini esposti, vedi U. Izzo, “Alle radici della diversità tra copyright e diritto d’autore”, in G. Pascuzzi, R. Caso, I diritti sulle opere digitali: copyright statunitense e diritto d’autore italiano, Padova, 2002.