La scienza nuova - Volume III/Libro IV
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[INTRODUZIONE]
[Si riassume e si sviluppa la storia ideale delineala nella ó’iVi, anche q^i riparlila nelle Ire età egizie degli dèi, degli eroi e degli uomini, egualmente sistemata sull’unità divina, su di cui parimente reggeva tutto il DU.
In forza (a) de’ priiicipii di questa Scienza, stabiliti nel libro primo; e dell’origini di tutte le divine ed umane cose della gentilità, ricercate e discoverte dentro la Sapienza poetica nel libro secondo; e nel libro terzo ritruovati i poemi d’Omero essere due grandi tesori del Diritto naturale delle genti di Grecia, siccome la Legge delle XII Tavole era stata già da noi ritruovata esser un gravissimo testimone del Diritto naturale delle genti del Lazio 1; ora con tai lumi cosi di filosofia come di filologia, in séguito delle Deguità d’intorno alla Storia ideal eterna già sopi’a poste ^, in questo libro quarto soggiugniamo il corso che fanno le nazioni, con costante uniformità procedendo in tutti i loro tanto vari e sì diversi costumi sopra la divisione delle tre età, che dicevano gli Egizi essere scorse innanzi nel
(a) delle D e g n i t à ricevute e dalla Filosofia e dalla Filologia nel libro primo, stabilite ivi per elementi di questa Scienza, e sopi’a i Principii ch’ivi medesimo se ne sono posti, e col Metodo ivi propostici di ragionarne, in séguito delV origini, ecc.
1 Si veda Degn. XIX, p. 773 e cfr. in Appendice il Ragionamento primo.
2 Degn. XIII e si veda p. 230. Cfr. già SN^, II, 5 {Ordine naturale dell’idee umane intorno ad un giusto univer sai e), weWo. quale il V. (conlorinemente d’altronde al i>£/, S 97 sgg.) mostra come il diritto naturale, dapprima, nello stato ferino, monastico, divenne, nello slato delle famiiilie, diritto naturale iconomico o familiare; poi, «diramati 1 ceppi in piii famiglie», ossia costituite le genti, diritto naturale delle genti maggiori; indi, «unite le casco tribù in città», diritto naturale delle genti m i nori, ossia diritto naturale civi le; e finalmente, conosciutesi tra loro le città, diritto naturale delle genti seconde, «o sia delle nazioni unite insieme, come in una gran città del mondo, che è ’1 diritto del genere umano >.Cfr. ancora SN^, II, 8.