Che niuno ardisca percuotere altrui. CAP. 70.°

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Che niuno ardisca percuotere altrui. CAP. 70.°
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Che niuno ardisca percuotere altrui.

CAP. 70.°


Ad evitare nel monastero ogni occasione di arroganza, stabiliamo, che a niuno sia lecito di scommunicare o battere quale che sia dei suoi Fratelli, eccetto colui che ne ebbe il potere dall’Abbate. I trasgressori poi siano rimproverati alla presenza di tutti, onde gli altri ne prendano timore. I fanciulli però sino al decimo quinto anno siano sotto la diligente disciplina e la guardia di tutti; ma questo pur con modo e misura. Quanto poi a quelli di maggiore età, se alcuno, senza il comandamento dell’Abbate, si riscalderà troppo contro di loro o contro gli stessi giovanetti, sia sottoposto alle pene della Regola; perchè sta scritto: Non fare altrui ciò che non vuoi sia fatto a te.