La regola di san Benedetto/Capitolo 70
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Benedetto da Norcia - La regola di san Benedetto (540)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Che niuno ardisca percuotere altrui. CAP. 70.°
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Che niuno ardisca percuotere altrui.
CAP. 70.°
Ad evitare nel monastero ogni occasione
di arroganza, stabiliamo, che
a niuno sia lecito di scommunicare o
battere quale che sia dei suoi Fratelli,
eccetto colui che ne ebbe il potere
dall’Abbate. I trasgressori poi siano
rimproverati alla presenza di tutti,
onde gli altri ne prendano timore.
I fanciulli però sino al decimo quinto
anno siano sotto la diligente disciplina
e la guardia di tutti; ma questo
pur con modo e misura. Quanto poi
a quelli di maggiore età, se alcuno,
senza il comandamento dell’Abbate,
si riscalderà troppo contro di loro o
contro gli stessi giovanetti, sia sottoposto
alle pene della Regola; perchè
sta scritto: Non fare altrui ciò che
non vuoi sia fatto a te.