La regola di san Benedetto/Capitolo 67
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Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
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Dei Fratelli che vanno in viaggio.
CAP. 67.°
I Fratelli che hanno da mettersi in
viaggio, si raccomandino all’orazione
di tutti gli altri Fratelli o dell’Abbate;
e sempre, nell’ultima orazione dell’officio
divino, si faccia memoria di tutti
gli assenti. Ritornati poi dal viaggio,
i fratelli nello stesso giorno dell’arrivo,
in tutte le ore canoniche, alla
fine dell’officio divino, prostrati in
terra nell’Oratorio, implorino
preghiere da tutti per le mancanze
commesse, se mai del viaggio l’aver
veduta o udita cosa turpe o il parlare
ozioso avesse loro tolto dello spirito
religioso.
Nè alcuno ardisca riferire agli altri qualsiasi cosa abbia veduta o ascoltata fuori del monastero; perchè ne vengono gravissimi mali. Che se taluno abbia ardito di farlo, sia sottoposto alle pene della Regola. Similmente per chi avrà ardito uscire dal chiostro del monastero, o recarsi dovecchessia, o fare il menomo che senza comandamento dell’Abbate.