La regola di san Benedetto/Capitolo 44
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Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
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Del modo con cui gli scommunicati debbono soddisfare.
CAP. 44.°
Colui che per grave colpa viene
scommunicato dall’Oratorio e dalla
mensa, nel tempo che si celebrano i
Divini Officii nell’Oratorio, giaccia
prostrato davanti alla porta dell’Oratorio,
senza parlare; ma steso colla
faccia per terra, stia curvato ai piedi
di coloro ch’escono dall’Oratorio. E
così faccia, sintanto che l’Abbate non
giudichi aver esso soddisfatto. E
quando abbia avuto il cenno dell’Abbate, vada a gittarsi ai piedi di esso
Abbate, e poi a quelli di tutti i
fratelli, onde preghino per lui. Allora,
se lo comandi l’Abbate, venga
ricevuto in coro nel posto che l’Abbate
avrà decretato; ma però non ardisca
d’intonare salmo o lezione o altro
nell’Oratorio, senza un nuovo cenno
dell’Abbate. E in tutte le ore, nel
terminarsi l’officio divino, si prosterni
in terra nel luogo dove sta, e così
soddisfaccia, sino a che l’Abbate di
nuovo non gli comandi di cessare
finalmente da questa soddisfazione.
Coloro poi che per colpe leggiere vengono scommunicati soltanto dalla mensa, soddisfacciano nell’Oratorio finché piacerà all’Abate; e così prosieguano a fare, sino a che egli li benedica, e ordini che basti.