La regola di san Benedetto/Capitolo 10
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Benedetto da Norcia - La regola di san Benedetto (540)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Come si deve regolare l’officio di notte in tempo di estate. CAP. 10.°
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Come si deve regolare l’officio di notte in tempo di estate.
CAP. 10.°
Da Pasqua sino al primo di
novembre, si mantenga tutto il numero dei
salmi, come si è detto; non però,
attesa la brevità delle notti, si leggano
le lezioni nel codice: ma invece di
esse tre lezioni, se ne dica a memoria
una sola del vecchio testamento, cui
si aggiunga il responsorio breve: e si
faccia in tutto, come è stato detto, in
guisa che nell’officio di notte mai non
si dicano meno di dodici salmi, senza
computare il terzo e il nonagesimo
quarto.