La mano reggia (13 maggio 1835)

Giuseppe Gioachino Belli

1835 Indice:Sonetti romaneschi IV.djvu sonetti letteratura La mano reggia (13 maggio 1835) Intestazione 25 dicembre 2023 100% Da definire

Nostro Siggnore a Ffiumiscino Le Vergine
Questo testo fa parte della raccolta Sonetti romaneschi/Sonetti del 1835

[p. 204 modifica]

LA MANO REGGIA.1

     Che sturbo, fijjo! A ccasa der padrone
Oggi è stato un inferno, è stato un lutto:
Tutto a ccausa der Papa, de quer brutto
Pidicozzo de naso a ppeperone.2

     E pperché? pperché llui, ccusì ssanbrutto,3
J’ha mmannato a esiguì ’n’esecuzzione
De scèrta mano reggia, ch’è un manone
Che indóve pò arrivà sse pijja tutto.

     Nun basta. Aveva detto er Tribbunale:
“La mano reggia cqui nun c’entra un c....,
E er tesoriere l’ha intimata male.„

     Bbe’, er zanto Padre ha avuto la cremenza,
Come adesso l’Accé4 ffussi un pupazzo,5
De dà un baffo de penna a la sentenza.6

13 maggio 1835.

Note

  1. [La mano regia (che, con lo stessso o con altro nome, e in forme più o meno crude, è una cosa molto vecchia, ma sempre nuova), secondo il Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili, pubblicato col Motuproprio Gregoriano del 10 novembre 1834, era una specie di privilegio per procedere sommariamente contro i debitori morosi dello Stato o di altri enti, e competeva o per legge o per concessione sovrana. Il creditore, che in un modo o nell’altro ne godesse, aveva facoltà di procedere contro il debitore, previa una semplice intimazione, la quale doveva farsi tre soli giorni prima di eseguire il pignoramento dei mobili e l’espropriazione degl’immobili, e doveva contenere queste sole indicazioni: ammontare del debito; suo titolo; comminatoria che, non avvenendo il pagamento dentro i tre giorni, sarebbe subito pronunziata l’ordinanza esecutiva. E per ottenere questo procedimento, bastava che il creditore privilegiato depositasse nella Cancelleria del Tribunale Civile il titolo del suo diritto. Se poi si trattava di dazi fiscali o di gabelle comunitative, teneva luogo del titolo la nota stessa de’ debitori morosi, con l’indicazione della somma da ciascuno dovuta e con la firma dell’amministratore o agente fiscale a cui era commessa l’esazione. E, in questo caso, quando il numero dei debitori era più di cinque, si poteva fare a tutti in una volta una sola intimazione, stampandola e pubblicandola nell’albo municipale, sulla porta del Tribunale e nei luoghi dove per solito si affiggevano gli avvisi municipali e governativi. Decorsi invano i tre giorni, il Presidente del Tribunale rilasciava l’ordinanza esecutiva, la quale, senz’altre notificazioni, era consegnata al cursore. Tuttavia alla mano regia il debitore poteva fare opposizione; ma finchè il Tribunale non avesse ordinato la revoca o l’annullamento, proseguivano gli atti. E la revoca o l’annullamento potevano essere ordinati, solo nel caso di difetto di forme, o per mancanza di diritto, o perchè il credito non fosse, come barbaramente dicono, nè certoliquido, o per seguito pagamento ed esibizione della relativa prova scritta. Per proceder poi alla vendita de’ beni pignorati ed espropriati, non c’era bisogno di sentenza. Il perito per la stima veniva eletto dal Presidente del Tribunale su semplice memoria presentata dal creditore, il quale, come pignorante, non era nemmeno obbligato a produrre il capitolato per la vendita degli immobili. Pubblicati gli avvisi, i beni erano venduti dopo cinque giorni; e se nell’incanto non comparivano offerenti, o non c’erano offerte superiori al prezzo di stima, il creditore poteva farsi aggiudicare i beni o diritti pignorati. Nè l’aggiudicazione avveniva per sentenza, ma per opera del cursore stesso, se si trattava di mobili; o per opera del solo cancelliere, se si trattava di immobili o di azioni reali. Come poi se tutto questo fosse poco, il Papa poteva, e ne abbiamo una prova nel presente sonetto, far applicare la mano regia anche se il Tribunale avesse deciso che non ci entrava punto; e con un editto che il Belli chiama affricano (V. il sonetto: Er debbitore ecc., 15 agosto 35), Gregorio XVI le diede persino effetto retroattivo! — Si veda anche l’altro sonetto del 20 nov. 35, che è pure intitolato: La mano reggia.]
  2. [Pidicozzo, propriamente, è “il picciuolo delle frutte„ salvo quello delle ciliege (cerase), che si chiama zeppo. Qui dunque, per iperbole, il Belli immagina che a Papa Gregorio il corpo gli servisse come da picciuolo al naso, il quale per verità era enorme, e anche adunco, cioè a peperone.]
  3. Il Tribunale dell’A. C. (Auditor Camerae). [V. la nota 4 del sonetto: Du’ servitori, 28 nov. 32.]
  4. Ex-abrupto.
  5. [Un fantoccio, un burattino.]
  6. La sentenza di cui qui si parla fu cancellata dal Papa con dispaccio della Segreteria di Stato l’11 maggio 1835. Vedi la bella e coraggiosa scrittura di Bartolommeo Belli, difensore di Pietro Gramiccia, avanti la Congregazione Civile dell’A. C., per l’udienza del giorno 18, detto mese, impressa dalla Stamperia Camerale.