La FAO/5
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5. CONTESTUALI SOLUZIONI OPERATIVE DEL MERCATO INTERNAZIONALE
L’esposizione dell’evoluzione degli obiettivi e della funzionalità della Fao deve necessariamente tener conto del ruolo che ad essa assegnano i Paesi del Mondo. Forse è un punto di vista tautologico ma credo necessario ai fini di questo lavoro. La realtà contemporanea ha incentrato i suoi sforzi nell’assidua ricerca (cui non sempre è seguita una effettiva risposta) di meccanismi ispirati da dimensioni sopranazionali: tuttavia non deve essere dimenticato il ruolo che gioca il mercato economico nelle relazioni internazionali.
Nella World Trade Organization (Wto) per esempio ci sono degli istituti volti a favorire gli scambi con i paesi in via di sviluppo che devono essere presi in considerazione, per spirito di completezza, per concludere questa sommaria ricerca.
A parte il pallido tentativo delle disposizioni della Carta dell’Avana concernenti un favor per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS), il primo significativo sforzo di incoraggiamento dell’economia e degli scambi commerciali con i paesi più arretrati si ebbe con il Gatt 1947 nell’art XVIII . Fu soprattutto grazie alla pressione esercitata dal Gruppo dei 77 che a partire dal 1962 si incominciò a porre sempre maggiore attenzione alle problematiche economiche dei paesi del terzo mondo: la creazione dell’ Unctad, dell’Undp e dell’Unido fu la naturale conseguenza di questa azione.
Specialmente nell’Unctad-I si affermò nell’VIII Principio Generale dell’Atto finale, dopo la pacifica menzione del fondamentale ruolo della clausola della nazione più favorita, il principio di non-reciprocità (i Paesi sviluppati dovrebbero ‘grant concessions to all developing countries’ senza ‘require any concessions in return from developing countries’) e quello del trattamento preferenziale (per cui ‘new preferential concessions, both tariff and no tariff, should be made to developing countries as a whole and such preferences should not be extended to developed countries’).
A ciò seguì l’introduzione nel Gatt 1947 della Parte IV comprendente gli articoli XXXVI, XXXVII, XXXVIII finalizzati a poter rendere operativo il principio di non-reciprocità. Fu la prima importante presa di posizione in favore dei paesi in via di sviluppo in ambito commerciale. L’attenzione accordata ai PVS si è estrinsecata anche nella creazione del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG). Verso la fine del Tokyo Round (svoltosi dal 1973 al 1979) il sistema SPG divenne regola permanente all’interno del Gatt grazie all’Enabling Clause (che prevedeva il trattamento differenziato e più favorevole dei PVS, in deroga alla clausola della nazione più favorita).
In particolar modo si può apprezzare la portata dell’impegno internazionale verso i PVS analizzando singolarmente le specifiche deroghe a regole di applicazione generale contenute nelle norme Gatt/Wto e più precisamente quelle alla Most Favored Nation Clause (MFNC, ovvero clausola della nazione più favorita) ed al principio di reciprocità, intimamente connesso con la prima. Se è pur vero che nei principi generali contenuti nel preambolo del Wto è incluso quello, per gli scambi commerciali, della non discriminazione (o del pari trattamento che si attua tramite la MFNC), è altrettanto vero che gli Stati in negoziati multilaterali possano concedere lato sensu benefici tariffari, estenderli a Stati terzi, prevedere delle deroghe in favore dei PVS. La MFNC assicura la parità esterna al trattamento commerciale privilegiato riservato ad uno Stato membro: se si concedono in un determinato settore ad uno stato dei vantaggi, il concedente si impegna a concederli anche agli altri Stati membri.
Essendo la concessione della clausola della nazione più favorita reciproca, i benefici che se ne traggono anche per i paesi di nuova industrializzazione sono evidentemente sensibili. Si aggiunga che il carattere di multilateralità della stessa è ormai sancito a chiare lettere nell’articolo I del Gatt : gli effetti in bona parte quindi sono garantiti (operando la clausola, inter alia, non solo riguardo ai vantaggi già estesi ma anche riguardo a quelli che pro futuro si concederanno). Si ricordi che l’ambito di applicazione (e quindi la relativa eccezione) dell’estensione della MFNC annovera anche i prodotti similari cioè quelli succedanei oppure sostituibili oppure concorrenziali. Ne consegue che la portata della MFNC, con le relative deroghe fra Paesi sviluppati e PVS, è di molto ampliata e sempre più favorevole per i paesi affetti da deficienze (spesso croniche) del mercato.
Dall’altra parte, l’eccezione alla reciprocità contenuta nell’articolo XXXVI del Gatt 1947 permette ai Paesi sviluppati un trattamento differenziato, più favorevole e non reciproco per ciò che attiene alle misure tariffarie e non, nei riguardi dei PVS. Il concetto di reciprocità qui esposto si struttura nell’accezione formale e sostanziale. La prima comprende la «simmetricità degli impegni convenzionalmente assunti dagli Stati» (quindi normativi), la seconda comprende «un costante bilanciamento tra i vantaggi effettivamente ottenuti dagli Stati sul piano materiale e tra il soddisfacimento equilibrato dei loro rispettivi interessi economici».
Sebbene la reciprocità formale e quella sostanziale siano di solito coincidenti, la reciprocità sostanziale può essere ravvisata nella struttura stessa degli scambi tra paesi industrializzati e PVS: l’eccezione contenuta nell’articolo XXXVI par. 8 è difatti ulteriormente corroborata dalla possibilità di concedere un trattamento preferenziale ai prodotti provenienti dai PVS. Esaminando quindi anche gli impegni previsti dalle lettere a), b), c), del paragrafo 1 dell’articolo XXXVII , non possiamo che constatare una effettiva volontà (sul piano teorico, che però spesso si è tradotta in fatti concreti) di offrire stabili e cospicue garanzie finalizzate al miglioramento dello status quo dei Paesi in Via di Sviluppo.