L.cost. 17 giugno 1947, n. 2 - Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente

Parlamento italiano

1947 diritto diritto L.cost. 17 giugno 1947, n. 2 - Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente Intestazione 3 gennaio 2018 75% Da definire


Art. 1
Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente, è prorogato non oltre il 31 dicembre 1947.
Art. 2
La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.