L. 9 gennaio 2009, n. 1 - Disposizioni per il reclutamento nelle università

Parlamento italiano

2009 Leggi Diritto L. 9 gennaio 2009, n. 1 - Disposizioni per il reclutamento nelle università Intestazione 7 luglio 2014 25% Da definire

LEGGE 9 gennaio 2009, n. 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca.

Vigente al: 7-7-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.


1. Il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni

urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 9 gennaio 2009


NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca


Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "ciascuno anno" sono sostituite dalle seguenti: "ciascun anno" e le parole: "21 dicembre" dalle seguenti: "31 dicembre" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse universita' e' data facolta' di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.";


dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.";

al comma 3, secondo periodo, le parole: "a tempo determinato e indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,";

al comma 3, capoverso, le parole: "autorizzazione legislativa" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzazione di spesa" e le parole: "ed euro" dalle seguenti: "e di euro";

al comma 4, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio.";

al comma 5, primo periodo, le parole: "e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230," sono soppresse;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione";


dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresi' alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attivita' della commissione non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.";

al comma 7, dopo le parole: "sulla base dei titoli" sono inserite le seguenti: ", illustrati e discussi davanti alla commissione," e le parole: "da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";


dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta'.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le universita' possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati".


Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle universita'). - 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' sostituito dai seguenti:

"9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica."".

All'articolo 2, al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2009"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma".


All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: "ai commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: ", per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2,";

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"".


Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. - (Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori). - 1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati modalita' e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe e' aggiornata con periodicita' annuale.

Art. 3-ter. - (Valutazione dell'attivita' di ricerca). - 1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorita' accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della meta' dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Art. 3-quater. - (Pubblicita' delle attivita' di ricerca delle universita'). - 1. Con periodicita' annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attivita' di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonche' i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione e' pubblicata sul sito internet dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-quinquies. - (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1.

Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare".