L. 8 febbraio 1948, n. 47 - Disposizioni sulla stampa

Parlamento italiano

1948 diritto diritto Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Intestazione 3 novembre 2008 75% Diritto

G.U. di pubblicazione: Riferimenti Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 43 del 20 febbraio 1948)
Entrata in vigore: 21/02/1948


Legge 8 febbraio 1948, n. 47

"Disposizioni sulla stampa"

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.43 del 20 febbraio 1948)


Art. 1

Definizione di stampa o stampato


Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Art. 2

Indicazioni obbligatorie sugli stampati


Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno di pubblicazione, nonchè il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari.

Art. 3

Direttore responsabile


Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Puo' essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualita' di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilita' ai sensi del comma precedente.

Art. 4

Proprietario


Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa e' diversa dal proprietario.

Art. 5

Registrazione


Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica , se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione all'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalla legge sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro e' pubblico.

Art. 6

Dichiarazioni dei mutamenti


Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Art. 7

Decadenza della registrazione


L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero se si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

Art. 8

Risposte e rettifiche


Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia.
Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Art. 9

Pubblicazione obbligatoria di sentenze


Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile e' tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, comma primo, del Codice di procedura penale.

Art. 10

Giornali murali


Il giornale murale, che abbia un titolo ed una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso dell'affissione alle autorita' di pubblica sicurezza.

L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

Art. 11

Responsabilita' civile


Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12

Riparazione pecuniaria


Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa puo' richiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma e' determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

Art. 13

Pene per la diffamazione


Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila.

Art. 14

Pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza


Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilita' e impressionabilita' ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

Art. 15

Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante


Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Art. 16

Stampa clandestina


Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire centomila.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore ne' quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

Art. 17

Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati


Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo e' punita con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 18

Violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6


Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Art. 19

False dichiarazioni nella registrazione dei periodici


Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero e' punito a norma del primo comma dell'art. 483 del Codice penale.

Art. 20

Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati


Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena e' punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, la pubblicazione o la diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da piu' persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.

Art. 21

Competenza e forme del giudizio


La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al Tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Non e' consentita la remissione del processo al Pretore.
Al processo si procede col rito direttissimo.
E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'art. 8 della presente legge, appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con rito direttissimo.
E' fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'art. 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n.12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.

Art. 22

Periodici già autorizzati


Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'art. 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

Abrogazioni


Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 24

Norme di attuazione


Il Governo emanera' le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 25

Entrata in vigore della legge


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.