L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 7

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 6

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 8 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 6 Art. 8

Testo in vigore dal: 17-8-1995

Art. 7.

(Banca depositaria)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".


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