L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 9 agg. 16
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Testo in vigore dal: 21-5-2015
(agg.16)
(Metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo individuale nozionale)
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai
soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
((In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante
contributivo come determinato adottando il tasso annuo di
capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non puo'
essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle
rivalutazioni successive)).