L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 45 agg. 9

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 45 agg. 6

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 45 agg. 11 IncludiIntestazione 11 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 45 agg. 6 Art. 1 c. 45 agg. 11

Testo in vigore dal: 6-10-2004 al 8/8/2007

(agg.9)

(Componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale)

45. (( Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e' preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso )). Per il funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti nonche' l'effettuazine di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. (3)



AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo".