L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 43 agg. 7

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 42

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 44 IncludiIntestazione 11 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 42 Art. 1 c. 44

Art. 1 c. 43 previgente

Testo in vigore dal: 1-1-2001

(agg.7)


(Divieto di cumulo delle prestazioni previdenziali con la rendita vitalizia quando liquidate per lo stesso evento invalidante)


43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti. ((13))

AGGIORNAMENTO (13)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore."