L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 38

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 37

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 39 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 37 Art. 1 c. 39


Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Autorizzazione di spesa per l'attuazione dei commi da 34 a 37)

38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.