L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 35

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 34

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 36 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 34 Art. 1 c. 36


Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Riduzione del requisito di anzianità contributiva per i lavoratori impegnati in lavori usuranti - aggiornamento D.Lgs. 374/1993)

35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati".