L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 31 agg. 5

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 30

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 32 agg. 2 IncludiIntestazione 5 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 30 Art. 1 c. 32 agg. 2

Art. 1 comma 31 previgente

Testo in vigore dal: 27-11-1997

(agg.5)

(Decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola)

31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995 - 1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.((7))

AGGIORNAMENTO (7)

La Corte costituzionale con sentenza 13 - 21 novembre 1997, n. 347 (in G.U. 1a s.s. 26/11/1997, n. 48) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell' art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.