L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 27

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 26

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 27 agg. 3 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 26 Art. 1 c. 27 agg. 3

Testo in vigore dal: 17-8-1995 al 23/12/1996


(Regime transitorio dei requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità)


27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.