L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 25

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 24

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 25 agg. 4 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 24 Art. 1 c. 25 agg. 4


Testo in vigore dal: 17-8-1995 al 31/12/1996

(Requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti)

25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata e' cumulabile con la retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non puo' comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.