L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 23 agg. 15

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 22 agg. 13

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 24 IncludiIntestazione 3 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 22 agg. 13 Art. 1 c. 24

Art. 1 comma 23 previgente

Testo in vigore dal: 28-12-2011

(agg.15)

(Mantenimento dei requisiti previgenti per il conseguimento della pensione di vecchiaia per i lavoratori che ricadono nel calcolo della pensione con il metodo misto o con il metodo retributivo)


23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ((. . .)) a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. (15)


AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 417 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e' concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo."