L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 22

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 21

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 22 agg. 13 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 21 Art. 1 c. 22 agg. 13


Testo in vigore dal: 17-8-1995 al 24/06/2008

(Cumulo della pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro per pensionati di età uguale o superiore a 63 anni)

22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.