L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 17

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 16

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 18 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 16 Art. 1 c. 18

Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Innalzamento dei requisiti del D.Lgs. 503/1992 per il calcolo della retribuzione pensionabile)

17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.