L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 14

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 13

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 15 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 13 Art. 1 c. 15


Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Assegno di invalidità liquidato con il metodo di calcolo contributivo - Assegno ai superstiti caso morte)

14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta' dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.