L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 17

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 16

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Tab. 1 IncludiIntestazione 5 giugno 2015 25% Da definire

Art. 16 Tab. 1

Testo in vigore dal: 17-8-1995

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO