L. 6 maggio 2015, n. 52 - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati
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LEGGE 6 maggio 2015, n. 52
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. (15G00066)
LEGGE ELETTORALE "ITALICUM"
Vigente al: 23-5-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Elezione della Camera dei deputati
1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le
medesime modificazioni, stabilisce:
a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni
elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti
salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste
disposizioni particolari;
b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine
alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il
60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno puo' essere
candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i
capolista nel limite di dieci collegi;
c) l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati
di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei
quozienti interi e dei piu' alti resti;
e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono,
su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo
quanto stabilito ai sensi della lettera a);
f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su
base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in
mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due
con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra
liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che
spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i
capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze;
h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo
da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge;
i) la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della
presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.
Art. 2
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957», e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito
a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi
ai candidati, ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi
plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e
fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle
liste nel territorio nazionale e' effettuata dall'Ufficio centrale
nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno
di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti
validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a
seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e'
costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota
di seggi spettante alla circoscrizione e' attribuita con il metodo
del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI
del presente testo unico».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo
unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla piu' recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione
dei comizi.
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1 e' determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di
seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei
risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a
ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo
sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali e' assegnato un
numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove».
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da
esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna
lista e il nominativo del candidato capolista. Puo' altresi'
esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso
di espressione della seconda preferenza, a pena di nullita' della
medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso
diverso rispetto al primo».
5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra' tenersi
nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei
comizi».
6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui
giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito,
entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal
Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».
7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti:
«nei collegi plurinominali»;
b) dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le
seguenti: «il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 13, e»;
c) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi
plurinominali».
8. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. - 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di
cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al
Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma,
della Costituzione.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti
di cui all'articolo 15, primo comma».
9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole:
«della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle
liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione».
10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La
presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi
nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e
da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi
in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali
collegi»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un
candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo
un ordine numerico. La lista e' formata da un numero di candidati
pari almeno alla meta' del numero dei seggi assegnati al collegio
plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al
collegio plurinominale. A pena di inammissibilita', nel complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due
sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento,
con arrotondamento all'unita' superiore, e nella successione interna
delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in
lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di
inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei candidati
capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo' esservi
piu' del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato
un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due
di sesso femminile».
11. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: «A pena di nullita' dell'elezione
nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi
contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un
candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo contrassegno,
in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo
di dieci collegi plurinominali».
12. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le
parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le
liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati
nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite
dalle se-guenti: «del capoluogo della regione».
13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le
parole: «della lista dei candidati presentata» sono sostituite dalle
seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali
presentate».
14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste
contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al
comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti
di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»;
b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio
centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di
cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarita' agli Uffici
centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche
nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei
candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei
candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non
risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di
cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle
verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei
criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche
prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della
composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel
modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei
candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei
candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non
risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di
cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».
15. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 2), primo periodo, le parole da: «alle coalizioni e
alle liste non collegate» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «alle liste e ai relativi contrassegni»;
b) al numero 2), secondo periodo, le parole: «e sui manifesti» sono
sostituite dalle seguenti: «e, unitamente ai nominativi dei candidati
nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui
manifesti»;
c) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della
circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del
comune capoluogo di regione»;
d) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura
capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei
comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei
comuni inclusi nei collegi plurinominali».
16. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole:
«liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «liste dei candidati del collegio plurinominale».
17. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo
unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono
in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente
presentate inseriti al centro di appositi rettangoli»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sulle schede l'ordine delle liste e' stabilito con sorteggio
secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
Sulle schede sono altresi' riportati, accanto a ciascun contrassegno
di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato
capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono
riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente,
della prima e della seconda preferenza»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica
nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni
delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al
ballottaggio e' stabilito con sorteggio da effettuare presso
l'Ufficio centrale nazionale».
18. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano,
previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la
quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come
elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle
liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella
sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano
elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in
una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono
proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se
risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi
altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti
della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa
presentazione della tessera elettorale».
19. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole:
«sezione elettorale nella cui circoscrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «sezione elettorale nel cui collegio plurinominale».
20. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il
primo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia
avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla
scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta. Puo' anche esprimere uno o due
voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto,
o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».
21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e' inserito il seguente:
«Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo
del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno
della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista
stessa.
2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del
contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista
medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza
tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende
che abbia votato anche per la lista stessa.
4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e
scrive il nominativo di uno o piu' candidati sulle linee orizzontali
poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il
voto e' nullo.
5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e
sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto e'
nullo.
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle
disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente
articolo, ne determina la nullita' nel caso in cui sia manifesta
l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il
voto».
22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: «a cui e' stato
attribuito il voto» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del
candidato o dei candidati cui e' attribuita la preferenza» e, nel
quarto periodo, dopo le parole: «dei voti di ciascuna lista» sono
aggiunte le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «i voti di lista»
sono aggiunte le seguenti: «e i voti di preferenza».
23. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista»
sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «per le singole liste» sono
inserite le seguenti: «e per i singoli candidati».
24. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai
seguenti:
«1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio della lista stessa;
3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale
totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste;
4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato
nel collegio plurinominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti
validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei
candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre
individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di
presentazione nella lista;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2),
nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il
totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)».
25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale
cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno;
2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale;
3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto
preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione medesima;
4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in
base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista
di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo
cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato
i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di
quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la
maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero
2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi
espressi;
6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito
positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero
4);
8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per
ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo
cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti
per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il
prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei
quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei
seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al
numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali
dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita',
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede
alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da
parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista
nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o,
in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale
nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio
eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano
liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,
l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei
decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a
quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e
attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni
precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle
quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente
di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato
esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero
aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340
seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso
l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi' determinato alla suddetta
lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della
lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti
seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi
assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai
sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A
questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di
minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e
3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in
luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente
elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre
liste.
5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato
esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste
che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali
nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3).
Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno
di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a
ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di
cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede
quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.
6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono calcolati: per la
determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini
del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per
l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale
ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al
comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi
assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene
redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e'
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale
ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione.
Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da
parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui
all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli
collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con
attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della
ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di
maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di
minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale
delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e
del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi
rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la
parte frazionaria del risultato;
2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza,
divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della
lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza
determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo
ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista
maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi
nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di
collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai
sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da
attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli
indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista
di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla
lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in
caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio;
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di
liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente
determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla
lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia
seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi
sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei
medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di
minoranza deficitario;
4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi
dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A
tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di
minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio
delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi
assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna
lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad
essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale.
In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di
seggi eccedentari e, a parita' di questi, la lista che tra queste ha
ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del
quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui
e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di
attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior
numero di seggi deficitari e, a parita' di questi, alla lista che tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato
luogo alla assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete
quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi
alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio
centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei
collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con
le medesime modalita' stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei
seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare
e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la
quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso
la cancelleria della Corte di cassazione».
26. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo
83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in
ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal
candidato capolista e successivamente in ragione del numero di
preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio,
l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli
altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in
ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in
ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli
altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia'
utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in
ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in
ordine decrescente.
3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale
nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia
la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a
sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale
circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale
provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di
parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio.
5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da'
immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che
la portano a conoscenza del pubblico».
27. All'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola:
«circoscrizioni» e' sostituita dalle seguenti: «collegi
plurinominali» e la parola: «circoscrizione» e' sostituita dalle
seguenti: «collegio plurinominale».
28. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio
plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior
numero di preferenze»;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi
uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.
3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale,
il seggio e' attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione,
al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo
degli eletti nell'ordine progressivo di lista».
29. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
30. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella
determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
quando questa concorre alla determinazione del numero di voti
considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla
determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione
dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel
collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato nel numero
dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale e'
contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando
tale lista e' collegata al candidato proclamato eletto»;
b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad
esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle
candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis,
comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo,
nonche' le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo»;
c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero
dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter,
comma 1»;
d) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
«L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul
contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della
lista o di una delle liste cui e' collegato il candidato nel collegio
uninominale e' espresso anche in favore del candidato nel collegio
uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in
favore della lista cui questi e' collegato quando il candidato e'
collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il
nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu'
liste e' voto valido in favore del candidato medesimo ma non e'
attribuito ad alcuna delle liste cui questi e' collegato».
31. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Ufficio centrale elettorale» sono
sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale circoscrizionale»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del
cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i
voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai
verbali;
c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio
uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti
dalla lista o dalle liste cui questi e' collegato e dei voti
attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,
ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il
nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle
liste alle quali e' collegato, il totale dei voti validi conseguiti
da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi
nel collegio nonche' i seggi provvisoriamente assegnati con le
modalita' di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo,
quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio e' la medesima
con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale
»;
c) al secondo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «,
anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo
83, comma 1, numero 3)».
32. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 93-bis. - 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste
proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e'
disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente
titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti
con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo
proporzionale sono attribuiti con le modalita' di cui all'articolo
93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale
nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero
di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei
seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene
conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate
per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi
attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono
computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel
collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di
quella lista ovvero quando tale lista e' collegata in un collegio
uninominale ad un candidato proclamato eletto.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' determinato il numero
dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non
assegnati nei collegi uninominali.
3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e'
fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o piu' liste
di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del
presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della
candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere
accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui
all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a
cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la
conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda
elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal
contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui
egli e' collegato. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il
nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno
di ciascuna delle liste cui egli e' collegato. Il candidato nel
collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale. Qualora piu' liste dichiarino di
presentare la medesima candidatura in uno o piu' collegi uninominali
le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda
elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun
candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio
uninominale o in piu' di una lista circoscrizionale. La candidatura
della stessa persona in piu' di un collegio uninominale o in piu' di
una lista circoscrizionale e' nulla. E' nulla la candidatura in una
lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio
uninominale.
4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere
indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno
o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero
dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la
lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui
all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio
uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di una lista o di
piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale. Per le donne candidate puo' essere indicato il solo
cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. La
dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali
deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi
e di due supplenti.
5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei
collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da
non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico
comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto
alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e
successive modificazioni.
6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata
da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha
accettato candidature in altri collegi ne' in altra circoscrizione.
7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei
seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura
in uno o piu' collegi uninominali. All'atto della presentazione della
lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la
denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la
presenta, nonche' il contrassegno ovvero i contrassegni delle
candidature uninominali cui la lista e' collegata. Nessuna lista puo'
essere collegata a piu' di una candidatura nel medesimo collegio
uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste
circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non piu'
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi
nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei
seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei
deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della lista e' ridotto della meta'.
8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle
candidature nei collegi uninominali e' effettuata ai sensi
dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di
Trento.
Art. 93-ter. - 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per
la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista
circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del
rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle
liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in
successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo
l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora
piu' liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al
medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi
contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro,
in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato
sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione
intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del
candidato a queste collegato.
2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul
contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso
in favore della lista ovvero di una delle liste cui e' collegato il
candidato nel collegio uninominale e' espresso anche in favore del
candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando
il nominativo del candidato nel collegio uninominale e' un voto
espresso anche in favore della lista cui questi e' collegato, quando
il candidato e' collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto
espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio
uninominale collegato a piu' liste circoscrizionali e' voto valido in
favore del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle
liste cui questi e' collegato.
3. La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la
votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.
Art. 93-quater. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede,
con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle
modalita' di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi
uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi
dell'articolo 93-bis;
d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel
collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato e' collegato
e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter,
comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna
delle liste a lui collegate.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in
conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun
collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parita' di voti, e'
proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1,
numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti
validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati,
il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai
sensi del comma 2.
4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale
e' fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformita' con le
determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a
seguito dello svolgimento del ballottaggio.
5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio
centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse
la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di
quei seggi. Tale cifra e' data dal totale dei voti validi ad essa
attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun
collegio uninominale in cui e' stato eletto ai sensi del comma 2 un
candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unita', e, comunque, non inferiore al 25 per
cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche'
tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal
candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a piu'
liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste
suddette nell'ambito territoriale del collegio.
6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione
dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio
centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla
ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo
83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste,
divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del
comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza
del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti cosi'
ottenuti, i piu' alti in numero eguale ai deputati da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati
alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa
graduatoria. A parita' di quoziente, il seggio e' attribuito alla
lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista
spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi
eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di
quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della
lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione
dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito
dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui
all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior
numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle
altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalita' di
cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi
attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo
l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati
nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello
nazionale».
33. La tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e' sostituita dalla tabella A di cui
all'Allegato 1 alla presente legge.
34. Le tabelle A-bis e A-ter, allegate al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, sono sostituite dalle tabelle A-bis
e A-ter di cui all'Allegato 2 alla presente legge.
35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le
elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo
periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano
anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo
parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.
37. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Possono votare per corrispondenza nella
circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica
consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di
lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno
tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima
consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono
anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470. Con le stesse modalita' possono votare i familiari conviventi
con i cittadini di cui al primo periodo.
2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera,
sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento
di identita', deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro
i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali. La richiesta e' revocabile entro
il medesimo termine ed e' valida per un'unica consultazione. Essa
deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico
elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente
revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il
comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero
dell'interno le generalita' e l'indirizzo all'estero degli elettori
che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle
liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di
svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno
comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli
uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli
elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del
voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalita'
previste dalla presente legge.
4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al
presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli
elettori di cui all'articolo 1, comma 2.
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di
polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni
internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari
situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei
plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi
a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio
del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel
caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.
6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici
consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui
all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n.
470, con modalita' definite d'intesa tra il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero
dell'interno»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 3, le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di
cui all'articolo 1, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti:
«ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
2) al comma 5, le parole: «, all'elettore che si presenti
personalmente,» sono soppresse;
3) al comma 7, le parole: «alla comunicazione del numero degli
elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «agli elenchi degli elettori ammessi al voto per
corrispondenza ai sensi della presente legge»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole:
«residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al
voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
d) all'articolo 14, comma 2, le parole: «dell'elenco di cui al
comma 1 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «degli
elenchi di cui all'articolo 12, comma 7»;
e) l'articolo 19 e' abrogato;
f) all'articolo 20:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo
4-bis, non e' ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui
l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonche' negli Stati
nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche
temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga
in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza, ovvero che
nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i
diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani
in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivita'
previste dalla presente legge»;
2) al comma 2, le parole da: «in cui non vi sono» fino a:
«all'articolo 19, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 1-bis».
38. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2003, n. 104.
Art. 3
Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957
1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, primo comma, le parole: «, salva la
possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne» sono
soppresse;
b) all'articolo 58, secondo comma, le parole: «inumidendone la
parte gommata» sono soppresse;
c) all'articolo 67, primo comma, numero 2), le parole: «al Pretore
del mandamento, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «, per il
tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del
Tribunale competente, che»;
d) all'articolo 67, primo comma, numero 3), le parole: «al Pretore
del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del
comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale
competente, che ne rilascia ricevuta».
Art. 4
Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto
legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali
nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti
circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera
dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La
circoscrizione Molise e' costituita in un unico collegio
plurinominale;
b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna
circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti
interi e dei piu' alti resti in proporzione al numero di seggi ad
essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi
dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun
collegio puo' scostarsi dalla media della popolazione dei collegi
della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
difetto;
c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun
collegio e, di norma, la sua omogeneita' economico-sociale e delle
caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del
territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio
stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono
dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu'
collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere
suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori
dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in
cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la
delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri
indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, ciascun
collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione
territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata
in vigore della presente legge, o e' determinato per accorpamento di
province diverse, purche' contermini; nel caso di province di
dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei
territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati,
escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia:
e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio
della continuita' territoriale di cui alla lettera c), il territorio
del collegio puo' essere determinato anche in deroga al principio
dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al
criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all'estensione
territoriale della provincia;
f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono
determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati
all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi
uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia
compreso in piu' di una circoscrizione provinciale;
g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi
plurinominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla
rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica
slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n.
38.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una
Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di
statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente
ai compiti che la Commissione e' chiamata a svolgere, senza oneri
aggiuntivi.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da
parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro
venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto
non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo,
contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al
Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia
espresso entro i termini assegnati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando