L. 3 febbraio 1963, n. 69 - Ordinamento della professione di giornalista

Parlamento italiano

1963 diritto diritto L. 3 febbraio 1963, n. 69 Intestazione 10 ottobre 2013 75% Da definire

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Legge 3 febbraio 1963, n. 69


TITOLO I

Dell'Ordine dei giornalisti


La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Ordine dei giornalisti


E' istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Art. 2.

Diritti e doveri


E' diritto insopprimibile dei giornalisti la liberta' da informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalita' altrui ed e' loro obbligo inderogabile il rispetto della verita' sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealta' e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando cio' sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Art. 3.

Composizione dei Consigli regionali o interregionali


I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianita' di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola, con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 4.

Elezione dei Consigli dell'Ordine


L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio devo essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindi giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione e' stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea e' valida in prima convocazione quando intervenga almeno la meta' degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

Votazioni


Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il piu' anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio.

A parita' di data di iscrizione, prevale l'anzianita' di nascita.

Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

Art. 6.

Scrutinio e proclamazione degli eletti


Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non e' ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorche' non e' raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al ((Ministero della giustizia)) l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 7.

Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni


I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 8.

Reclamo contro le Operazioni elettorali


Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalita' che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

Art. 9.

Cariche del Consiglio


Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

Art. 10.

Attribuzioni del presidente


Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

Art. 11.

Attribuzioni del Consiglio


Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attivita' diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazionti;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza, del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti


Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalita' stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

Assemblea per l'approvazione dei conti


L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 14.

Assemblea straordinaria


Il presidente, oltre, che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Art. 15.

Norme comuni per le assemblee


Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

CAPO II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE


Art. 16.

Consiglio nazionale: composizione


E' istituito, con sede presso il ((Ministero della giustizia)), il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale e' composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno piu' di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla meta'.

Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno piu' di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla meta'.

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carico.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perche' da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

Art. 17.

Durata in carica del Consiglio nazionale - Sostituzioni


I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.

Art. 18.

Incompatibilita'


Non si puo' far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

Art. 19.

Cariche


Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perche' esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nello elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

Art. 20.

Attribuzioni del Consiglio


Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) da' parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attivita' culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) da' parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.

Art. 21.

Attribuzioni al Comitato esecutivo


Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresi', in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

Art. 22.

Attribuzioni del presidente


Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, da' disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 23.

Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo


Per la validita' delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

Art. 24.

Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia


Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

Art. 25.

Ineleggibilita'


Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

TITOLO II

Dell'albo professionale


CAPO I

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI


Art. 26.

Albo: istituzione


Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza ((o il loro domicilio professionale,)) nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

Art. 27.

Albo: contenuto


L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ((o il domicilio professionale)) e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.

Art. 28.

Elenchi speciali


All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalita' straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attivita' di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 29.

Iscrizione nell'elenco dei professionisti


Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32.

((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.))

La iscrizione e' deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente puo' ricorrere ((Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.))

Art. 30.

Rigetto della domanda


Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 31.

Modalita' di iscrizione nell'elenco dei professionisti


La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all'articolo 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano dai riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che, sia intervenuta riabilitazione.

Nei caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa e' cessata, il Consiglio dell'Ordine puo' concedere la, iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la, condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione iscrizione.

Art. 31-bis


(((Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti)


1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.))

Art. 32.

Prova di idoneita' professionale


L'accertamento dell'idoneita' professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'estate dovra' sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sorte membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumera' le funzioni di presidente della Commissione di esame.

Le modalita' di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

((Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita' tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia)).

Art. 33.

Registro dei praticanti


Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di eta'.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo.

Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi' avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di presidente della Commissione, sara' scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

Art. 34.

Pratica giornalistica


La pratica giornalistica deve svolgersi presso una quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenda quotidiana di stampa a diffusione nazionale, e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinati, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attivita' giornalistica svolta, per, i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.

Il praticante non puo' rimanere iscritto per piu' di tre anni nel registro.

Art. 35.

Modalita' d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti


Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre, che dati documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da, certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attivita' pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

Art. 36.

Giornalisti stranieri


((I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocita'. Tale condizione non e' richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico)).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articola 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente e' cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

CAPO II

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO


Art. 37.

Trasferimenti


Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un albo. In caso di cambiamento di residenza ((o domicilio professionale)), il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza ((o domicilio professionale)); trascorsi tre mesi dai cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazioni dall'albo del giornalista che si e' trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione A compreso il luogo della nuova residenza ((o domicilio professionale)), che provvedera' ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.

Art. 38.

Cancellazione dall'albo


Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita, del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista e' iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.

Art. 39.

Condanna penale


Debbono essere cancellati dall'alba coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto e sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di fattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.

Art. 40.

Cessazione dell'attivita' professionale


Il giornalista i cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusivita' professionale.

In tal caso il professionista puo' essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

Art. 41.

Inattivita'


E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattivita' professionale. Tale termine e' elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattivita' dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattivita' professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attivita' continuativa e lucrativa.

Art. 42.

Reiscrizione


Il giornalista cancellato dall'albo puo', a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna, penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione puo' essere proposta quando si e' ottenuta la riabilitazione.

Art. 43.

Notificazione delle deliberazioni del Consiglio


Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente 7 devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

Art. 44.

Comunicazioni


Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il ((Ministero della giustizia)).

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al ((Ministro della giustizia)), alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

CAPO III

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA


Art. 45.

Esercizio della professione


Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave. ((3))


AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale con sentenza 21 - 23 marzo 1968 n. 11 (in G.U. 1a s.s. 30/3/1968, n. 84) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, limitatamente alla sua applicabilita' allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana".

Art. 46.

Direzione dei giornali


Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa; di cui, al primo comma, dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47. ((4))

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quel lo dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.


AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti".

Art. 47.

Direzione affidata a persone non iscritta nell'albo


La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, puo' essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti, Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento a i sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articolo 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge.

Resta ferma la responsabilita' stabilita dalle legge civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo. ((4))


AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "la illegittimita' costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti".

TITOLO III

Della disciplina degli iscritti


Art. 48.

Procedimento disciplinare


Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignita professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignita' dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare e' iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.

Art. 49.

Competenza


La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato e' membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare e' rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 50.

Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine


L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

Sanzioni disciplinari


Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

Art. 52.

Avvertimento


L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entita', consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, e' disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento e' rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale e' stato rivolto l'avvertimento puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 53.

Censura


La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entita', consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Art. 54.

Sospensione


La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignita' professionale.

Art. 55.

Radiazione


La radiazione puo' essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignita' professionale fino ai rendere incompatibile con la dignita' stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

Art. 56.

Procedimento


Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.

Art. 57.

Provvedimenti disciplinari: notificazione


I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 58.

Prescrizione


L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione e' interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonche' dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se piu' sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma puo' essere, prolungato oltre la meta'.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 59.

Reiscrizione dei radiati


Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare puo' chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera, sulla domanda: la deliberazione e' notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

TITOLO IV

Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali


Art. 60.

Ricorso al consiglio nazionale


Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli e' notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dai giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

Art. 61.

Procedimenti disciplinari


Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

Art. 62.

Deliberazioni del Consiglio nazionale


Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonche' il materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonche' al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

Art. 63.

Azione giudiziaria


((Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) ((8))

((Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((8))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((8))

Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.


AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 23 marzo 1968, n. 11 (in G.U. 1a s.s 30/3/1968, n. 84), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo" della legge 3 febbraio 1963, n. 69.


AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 64.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((8))


AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 65.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((8))


AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie


Art. 66.

Costituzione dei primi Consigli


Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovra' procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio a zionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita, dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 14 provvede; entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sara' convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura, del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, il caso di parita', dal piu' anziano d'eta'. La convocazione stessa dovra' aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio nazionale sara' convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

Art. 67.

Commissione unica - Devoluzione


Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potra' procedere nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28. ((La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73)).

Fermo restando il disposto del primo comma del riresente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogo tenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, al fine, dara' notizia della, propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimettera' a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, al, l'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attivita' patrimoniale e l'archivio.

Art. 68.

Ricorsi


Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, e' ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla, data predetta, non e' ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

Art. 69.

Termini di decadenza


Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorita' giudiziaria, della presente legge, se a tale data sia stata gia' notificata la deliberazione, della Commissione unica.

Art. 70.

Azione giudiziaria


Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

Art. 71.

Anzianita'


I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti o negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianita' di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianita', negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962, possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in fase ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

Art. 72.

Personale degli Ordini o del Consiglio nazionale


Per la disciplina giuridica ed economica del personale, degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attivita' della stessa, sara' assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 73.

Norme regolamentari


Il Governo provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potra' farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interegionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

Art. 74.

Abrogazione


Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, numero 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 75.

Entrata in vigore


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 ((febbraio)) 1963

SEGNI


FANFANI - BOSCO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO