L. 31 marzo 1904, n. 140 - Legge speciale per la Basilicata

Regno d'Italia

1904 Basilicata Diritto L. 31 marzo 1904, n. 140 - Legge speciale per la Basilicata Intestazione 19 novembre 2012 25% Da definire

TESTO DELLA LEGGE SPECIALE PER LA BASILICATA APPROVATA DALLA CAMERA NELLA TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1904

TITOLO I


CREDITO AGRARIO


Art. 1

È istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto: a) di fare anticipazioni di danaro, in attrezzi o in scorte ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari, nei casi e nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;
b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Società Cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purché le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, o anche alla chiusura di muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti da lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;
c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali.
Queste anticipazioni saranno fatte a misura che procedono i lavori di costruzione, né potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d’amministrazione della Cassa con l’approvazione del ministro d’agricoltura e commercio.


Le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887 n. 20 e 31 maggio 1903, n.157. Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi ed a proprietari e conduttori di terre, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per 100. tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant’anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell’interesse, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento. Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 2

Il patrimonio della Cassa provinciale di credito agrario è formato: 1) di una somma di lire 2000000 che sarà prelevata dagli avanzi resultanti dai conti consuntivi degli esercizi 1903-1904 e 1904-1905.
Tale fondo sarà somministrato in tre rate annuali.
È data facoltà al Governo, quando gli accennati avanzi fossero altrimenti impegnati, di provvedere in modo diverso alla somministrazione integrale de’ due milioni.
Su questo fondo per dieci anni, dalla data dell’ultimo versamento, la Cassa provinciale non corrisponderà alcun interesse allo Stato: dall’undicesimo anno in poi, e per la durata di 50 anni, corrisponderà l’interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento;
2) di tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivo, e della Provincia;
3) di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Società cooperative legalmente riconosciute e ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nei successivi articoli 25 e 26 e nel regolamento.
La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti di asta deserta si potrà fare a trattative private.

Art. 3

I proventi ordinari della Cassa sono i seguenti:
1) Gli interressi sulle anticipazioni fatte a norma dell’articolo 1;
2) I canoni sui terreni concessi in enfiteusi come al precedente articolo 2 ed ai susseguenti articoli 25 e 26;
3) la rendita netta dei nuovi boschi formati dal Governo sui terreni patrimoniali erariali o provinciali a tenore del seguente articolo 45. Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l’affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa a’ termini dell’articolo precedente, trascorsi sessant’anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante del circondario, di cui nell’articolo 32, della buona coltura del fondo da cedersi.
In questo caso il prezzo dell’affrancazione andrà ad accrescere il capitale dell’istituto.
Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

Art. 4

Il Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale è costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sopra terna proposta dal prefetto della provincia.
Due consiglieri sono nominati rispettivamente dai ministri dell’interno e del tesoro fra il personale governativo residente a Potenza, e un terzo dal ministro di agricoltura industria e commercio, con l’incarico di cui al seguente articolo 21.
Tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell’articolo 42 della legge comunale e provinciale (Testo unico), in una lista di non meno di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti residenti nella Provincia e gli agricoltori inscritti nei Consorzi o Comizi agrari.
Il presidente dura in ufficio quattro anni e non può essere rinominato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un triennio d’intervallo.
I componenti del Consiglio di amministrazione non sono eleggibili all’ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta amministrativa nella provincia di Basilicata, se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.
La Cassa avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, con un massimo di stipendio da stabilirsi nel regolamento.
Il sevizio di cassa sarà fatto dalla Tesoreria della Provincia. Annualmente sarà pubblicato gratuitamente nel Bollettino della Prefettura il bilancio della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l’elenco dei mutui.
Pei primi cinque anni dalla costituzione della Cassa, le spese occorrenti per l’amministrazione saranno a carico del Ministero di agricoltura (n.10 della tabella A).

Art. 5

In ciascun Comune della Basilicata dovrà essere un Monte frumentario o una Cassa agraria.
I Monti frumentari e le Casse agrarie funzioneranno anche come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario, dalla quale per questo oggetto dipenderanno direttamente.

Art. 6

Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessità della costituzione del Monte frumentario o dell’aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potrà esserne formata o integrata mediante concessione del grano che il Demanio dello Stato riceve annualmente a titolo di prestazione perpetua.
La concessione del grano al Monte non potrà essere fatta per un periodo di tempo maggiore di dieci anni.
Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà, sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui nell’articolo 35 della legge luglio 1866, n. 3036.
La Giunta provinciale amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

Art. 7

In mancanza di mezzi di cui nell’articolo precedente per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, ha facoltà d’imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento. Durante il termine della gratuita concessione, che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dalla imposta e dalla sovrimposta fondiaria.
L’imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.
La coltura del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante circondariale di cui nell’articolo 32.

Art. 8

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.
In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell’articolo 10 della parte in danaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.

Art. 9

Il capitale di ciascun Monte è costituito:
1) del capitale in natura e in danaro posseduto;
2) della anticipazione di una somma non superiore a lire 5000 da concedersi dalla Cassa provinciale di credito agrario;
3) del magazzino mortuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;
4) di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all’articolo 7, dagli enti morali o dai privati.
A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni. Dai terreni comunali sarà dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento, di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all’abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà coltivato a cura dell’amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante circondariale, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite alla amministrazione del Monte.
Per quei Monti che non avessero magazzino mortuario, l’amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.
Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo sarà acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell’amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.

Art. 10

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:
1) prestiti in grano, precipuamente a scopo di semina, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;
2) prestiti in danaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, curative o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.
I prestiti non possono essere superiori a lire 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, né avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;
3) prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale e da pagarsi al raccolto;
4) acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata la utilità delle operazioni.
Sui prestiti in natura e in danaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse superiore al 5 per cento. - Art. 11

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell’articolo precedente, devono essere destinati per non oltre la metà nell’acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potrà disporre l’Amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l’incremento della istituzione.

Art. 12

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di un presidente e due commissari.
Il Presidente è nominato dal ministro di agricoltura industria e commercio o per delegazione dal Prefetto; un commissario è eletto dai venti maggiori contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e l’altro è eletto dal Consiglio comunale. Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dell’altro commissario. Nessun amministratore può rimanere in ufficio oltre due bienni consecutivi. Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del Comune.
L’Amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera; ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di Commercio, l’elenco de’ prestiti e delle restituzioni; e ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

Art. 13

Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, né per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella stabilita per i mutui di ciascun Monte dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale.
Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione. La violazione di queste disposizioni produce l’immediata decadenza dall’amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con un ammenda da lire 100 a lire 1000. L’ammenda, inflitta con decreto prefettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

Art. 14

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Monti frumentari o di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri Enti morali o di privati.
Le Casse agrarie costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

Art. 15

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a lire 3000 e dovrà essere interamente versato.
Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri Enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.
Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.
Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, non solo dovuti interessi agli enti fondatori o ai privati.
Quando non sia possibile costituire il capitale di prima fondazione nei modi sopra indicati, potrà la Cassa provinciale anticipare (a norma dell’articolo 1) una somma non inferiore a lire 3000 né superiore a lire 5000, da restituirsi quando la Cassa agraria abbia costituito una massa di rispetto eguale al capitale iniziale e in ogni caso in un corso di anni non superiore a 50.

Art. 16

Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.
Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 17

Le Casse agrarie fanno prestiti in danaro agli agricoltori indicati nell’articolo 10 e per gli scopi seguenti:
1) per la raccolta;
2) per la coltivazione;
3) per le sementi;
4) per i concimi;
5) per le materie anticrittogamiche curative o insetticide;
6) per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all’esercizio dell’agricoltura.
I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 e 5 non possono essere superiori a lire 1000, né avere durata maggiore di un anno.
I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l’acquisto di macchine possono giungere i primi a lire 2000, per la durata di due anni; i secondi a lire 3000, per la durata di tre anni.
L’interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

Art. 18

Gli agricoltori residenti nel Comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno inscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a lire 5. Le norme per la inscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli inscritti nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa,
per la pubblicità delle inscrizioni, per la partecipazione degli inscritti all’amministrazione e al sindacato dell’Istituto, saranno stabilite nel regolamento.

Art. 19

Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa provinciale nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio di amministrazione della stessa anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Società cooperativa.
I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell’articolo seguente, che con i soci. Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi con l’attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

Art. 20

I Consorzi agrari possono proporsi l’esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti:
1) acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirle ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;
2) vendere, per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
3) fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
4) fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;
5) partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all’estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;
6) fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell’uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl’interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

Art. 21

La Cassa provinciale, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti Istituti nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Il Ministero destinerà uno speciale ispettore con l’incarico di promuovere il riordinamento dei Monti frumentari o la loro costituzione e quella delle Casse e de’ Consorzi agrari ne’ Comuni della provincia e di sorvegliarne ed assicurarne il funzionamento. L’ispettore avrà sede nel capoluogo e rappresenterà il ministro di agricoltura, industria e commercio, nel Consiglio d’amministrazione della Cassa provinciale, di cui nell’articolo 4.

Art. 22

Ferme restando le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n.334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario, i Monti frumentari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari della Basilicata, oltrechè dalla Cassa provinciale di credito agrario, possono ottenere sovvenzioni dalle Casse di risparmio e dalle Società ordinarie e cooperative di credito all’uopo designate con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.
I prestiti dovranno essere ammortizzati in un periodo di tempo non maggiore di tre anni e la misura dell’interesse sui medesimi non potrà essere superiore al 3 per cento.
Nel regolamento saranno stabilite le norme per la concessione dei prestiti e le malleverie da cui questi devono essere assicurati.

Art. 23

Nel bilancio della spesa del Ministro di agricoltura, industria e commercio sarà stanziata annualmente a cominciare dall’esercizio 1906 – 907 (n. 11 della tabella A) la somma occorrente per compensare alle Casse di risparmio ordinarie e alle Società cooperative ed ordinarie di credito la differenza fra l’interesse sui prestiti, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari e il saggio normale dell’interesse.
La differenza compensata dallo Stato non potrà essere superiore al 2 per cento e il contributo non potrà eccedere annualmente la somma di 50000 lire. Il contributo è esente da qualsiasi imposta presente e futura. Le norme per l’accertamento e la liquidazione del contributo dello Stato saranno stabilite nel regolamento.

Art. 24

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio aprirà ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti con un capitale iniziale interamente versato di lire 10000 almeno; l’altro fra le Casse agrarie che si siano costituite nella forma di Società in nome collettivo a responsabilità illimitata.
Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 10000 all’anno (n.13 della tabella A).

TITOLO II PROVVEDIMENTI PER L’AGRICOLTURA

Art. 25

I beni di patrimonio erariale e provinciale messi a disposizione dalla Cassa provinciale di credito agrario saranno prima divisi in due categorie, cioè terreni sottoposti al vincolo forestale e terreni liberi.
I terreni vincolati saranno consegnati alla Ispezione forestale per essere rimboscati a’ termini del successivo articolo 45. I terreni liberi saranno alla lor volta divisi in due parti, quelli ai quali conviene la coltura silvana, che verranno consegnati all’Ispezione forestale come i precedenti; e quelli adatti per coltura agraria, che saranno a cura dell’amministrazione della Cassa ripartiti in quote di estensione diversa, e dalla stessa amministrazione concessi ad enfiteusi, giusta le norme prescritte dagli articoli seguenti. Il canone dovuto sarà indivisibile.
Le dette quote potranno essere anche vendute dall’amministrazione della Cassa provinciale, sempre con l’obbligo dei miglioramenti, concedendo il pagamento a rate comprendenti l’interesse e l’ammortamento.

Art. 26

L’enfiteuta o l’acquirente assume l’obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare la sua quota o dirigerne personalmente la coltivazione. La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volontà del concessionario non porta decadenza.
I concessionari, sotto pena di risoluzione, come all’articolo 31, non potranno, per un periodo di venti anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo qualunque contratto stipulato durante il ventennio all’oggetto suindicato.
Quando però concorreranno speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall’amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari, previa l’approvazione del Ministero di agricoltura, di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi. Tale cessione deve sempre farsi coll’obbligo, nel nuovo enfiteuta o acquirente, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. Il pagamento del canone enfiteutico, nei primi quattro anni della concessione, sarà della metà del canone convenuto; e nel caso di vendita la metà delle rate di prezzo, dovuta per gli anni medesimi, sarà ripartita in aumento delle rate successive.

Art. 27

Le concessioni enfiteutiche da accordarsi in base alle disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere sottoposte alle seguenti norme: a) Il fondo non potrà essere di una estenzione superiore a quindici ettari. È vietata qualsiasi più estesa concessione alla medesima persona;
b) il contratto di enfiteusi dovrà riportare l’approvazione del commissario civile di cui al titolo VII della presente legge; c) è vietato qualsiasi patto di rinunzia ad indennità per miglioramenti arrecati al fondo;
d) il diritto d’affrancazione non potrà essere esercitato dall’enfiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica.

Art. 28

In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulino nella provincia di Basilicata, sarà ammessa la rinunzia per 60 anni al diritto di affrancazione di cui all’art. 1564 del Codice civile, a condizioni che:
a) la prima concessione sia fatta a chi lavori direttamente e personalmente il fondo;
b) il fondo abbia una estensione non superiore ai 15 ettari.

Art. 29

I beni patrimoniali dei Comuni saranno pure divisi nelle due categorie di terreni soggetti al vincolo forestale e terreni liberi, tenuto conto delle condizioni locali.
I terreni liberi, i quali nel giorno della pubblicazione della presente legge non siano stati, ai termini dell’articolo 160 della legge Comunale e Provinciale, ridotti a coltura, saranno con pubblici incanti alienati o dati in enfiteusi.
Il Commissario civile provocherà dai Comuni l’alienazione o la concessione in enfiteusi, le quali dovranno essere autorizzate dalla Giunta Provinciale Amministrativa.
Del provento di tali vendite e concessioni enfiteutiche, la rendita, fino all’ammontare della attuale, continuerà ad essere erogata per i servizi pubblici obbligatori a norma delle leggi vigenti. Ogni ulteriore incremento della rendita per metà andrà in aumento delle entrate comunali e per l’altra metà a beneficio della Cassa agraria locale o del Monte frumentario, ove esista.

Art. 30

Fino all’attuazione di una legge generale sui demani comunali ex-feudali nelle province meridionali, è data facoltà al Governo di sospendere le operazioni di quotazione in quei Comuni dove sia più utile la conservazione dell’uso civico in natura.

Art. 31

Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intese a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle, il bonificamento dei terreni acquitrinosi e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie e locali.
Nello stabilire le quote. La Cassa dovrà fissare le vie ed i passaggi da lasciarsi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.
L’inadempimento delle condizioni nei termini fissati trae seco la risolu- zione del contratto, senza diritti a compenso per i miglioramenti eseguiti, salvo che si tratti di casi di forza maggiore, come l’inabilità al lavoro o la morte del capostipite con figli minorenni, nei quali casi vi è diritto a compenso. La risoluzione, promossa dall’Amministrazione della Cassa, e la decisione su gli eventuali compensi come sopra, saranno pronunziate dal Prefetto. Contro il procedimento che dichiara la risoluzione, è ammesso, entro un mese, il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 32

È istituita in ciascuno dei quattro circondari della provincia di Basilicata una cattedra ambulante di agricoltura, viticoltura, enologia, caseificio e zootecnia. Ogni cattedra sarà costituita di un professore dirigente di due assistenti e di sorveglianti esperti (nn. 7, 8 e 9 della tabella A).
Alle cattedre ambulanti è annesso, nel luogo di residenza ordinaria degli insegnanti, un podere dimostrativo di superficie non minore di dieci ettari, da servire di dimostrazione e di esempio agli agricoltori che intendessero eseguire opere di bonificamento agrario e colonizzazione. Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio destinerà la sede delle cattedre ambulanti, possibilmente al centro di ciascun circondario. Per la cattedra ambulante nel circondario di Melfi il Ministero di agricoltura potrà, d’accordo con gli enti locali e col Ministero della pubblica istruzione, avvalersi dell’azienda e del podere attualmente annessi al R. Istituto tecnico di Melfi, completandoli ed orinandoli pel funzionamento della cattedra ambulante, in modo che il podere e l’azienda passino alla cattedra ambulante, siano dal personale di essa esclusivamente amministrati e diretti, e la rendita e le perdite eventuali vengano attribuite alla Cassa provinciale. La sezione di agronomia dell’Istituto potrà avvalersi del podere dimostrativo, per l’istruzione degli alunni. Se per effetto dell’accennato accordo, la somma destinata alla cattedra ambulante e alla dotazione di essa, secondo i numeri 1 e 2 della tabella A, non sia spesa per intero, l’avanzo servirà all’ampliamento e all’ordinamento dell’Istituto tecnico di Melfi.


Art. 33

Nei Comuni dove saranno le cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e si potrà fare a meno dei campi sperimentali municipali.
Il direttore del podere sarà anche il direttore tecnico del Monte frumentario. A ciascun podere dimostrativo saranno anche annesse stazioni di monta equina, bovina, ovina e suina. La prima costituzione di tali stazioni sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio (nn. 3 e 4 tabella A); la successiva manutenzione od il rifornimento dei fattori sarà a carico della Cassa provinciale agraria.
Le rendite o le perdite eventuali annuali dell’esercizio del podere saranno attribuite alla Cassa provinciale agraria.
Le retribuzioni del professore dirigente, degli assistenti delle cattedre ambulanti e dei sorveglianti esperti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio; ed alle loro attribuzioni, come al funzionamento dei poderi dimostrativi, sarà provveduto con regolamento.

Art. 34

Ai proprietari delle case coloniche, che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge, oltre all’esenzione dell’imposta di cui all’articolo 79, potrà essere dato dal Ministero di agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio come alla tabella A, n. 6, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto, per incarico del Commissario civile, da uno dei professori od assistenti delle cattedre ambulanti e da un ingegnere del Genio civile.
In ogni caso, il premio di costruzione non sarà superiore alle lire mille. La somma per i premi che non fosse assegnata durante un esercizio, sarà aggiunta allo stanziamento dell’esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premi disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dall’accettazione delle domande per parte del Ministero di agricoltura.
Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo, per l’ammissione al godimento dei premi, e le modalità di costruzione -dei fabbricati, saranno stabilite nel regolamento.
Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio dal Commissariato, intesi i titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 35

Con la somma riportata al n. 5 della tabella A, saranno stabiliti i premi in danaro o in natura per i seguenti oggetti:
a) formazione di poderi di estensione sufficiente a dar lavoro ad una famiglia di agricoltori, che intendano di coltivare per conto diretto, o con contratto a mezzadria;
b) incoraggiamenti ai piccoli proprietari, agli agenti di campagna ed ai coloni, che più si distingueranno nella coltivazione dei terreni e delle piante e nell’allevamento degli animali;
c) costruzione di strade rurali, prosciugamento di terreni acquitrinosi con fossi aperti, fognature, piccole colmate ed allacciamento di sorgenti;
d) dotazione di acqua potabile nei fondi da colonizzare, a mezzo di pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche di cisterne razionali; e) buon governo agrario delle acque nei terreni in declivio, con opere e lavori intesi a evitare i dilavamenti, le corrosioni e gli smottamenti;
f ) impianto di avvicendamenti razionali con prati artificiali di leguminose e miglioramento dei pascoli e del bestiame;
g) impianto di oliveti, frutteti e gelseti, ed innesti di perastri ed olivastri;
h) impianto di stabilimenti per la confezione regolare e la esportazione di frutta secche e di prodotti alimentari, vegetali ed animali, conservati in scatole.

Art. 36 È autorizzata la spesa annua di lire 10.000 per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario contemplate dai titoli I e II (n. 14 tabella A).

TITOLO III RIMBOSCHIMENTI E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI

Art. 37

Durante il periodo del commissariato civile, nella provincia di Basilicata sono ad esso deferite le attribuzioni del Comitato forestale provinciale, ferma rimanendo la disposizione del primo capoverso dell’articolo 5 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, serie II.

Art. 38

A norma della presente legge sarà proposto il vincolo forestale su tutti i terreni che hanno bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o che, comunque, interessa di rimboscare per il regime idraulico dei corsi d’acqua o per ragioni igieniche ed economiche.
Le proposte fatte, previo l’accertamento delle condizioni dei luoghi ove occorra, dall’Ispezione forestale di Potenza, entro il primo anno dalla promulgazione della presente legge, saranno sottoposte al Commissariato civile per la definitiva decisione, e quindi riportate in apposito elenco.

Art. 39

Reso così definitivo l’elenco saranno tracciati, a cura dell’Ispezione forestale, i limiti del fondo vincolato sulle carte dell’Istituto geografico militare in scala di 1: 10.000, ed a cura del Commissariato verrà trasmessa ad ogni Comune copia dell’elenco riguardante i terreni vincolati, con le unite tavole, compresi nella giurisdizione del suo territorio.
La sorveglianza dei terreni anzidetti sarà affidata a un corpo di guardie forestali che dipenderà direttamente dall’Ispettore forestale e dal Commissariato civile.
Gli attuali agenti potranno far parte del nuovo corpo quando posseggano i requisiti richiesti dal regolamento.
I contributi della Provincia e dei Comuni stabiliti dalla legge forestale vigente per il mantenimento delle guardie forestali non potranno essere aumentati e saranno versati nella cassa del Commissariato per il mantenimento del nuovo corpo.

Art. 40 I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturità economica.
Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprietà della Provincia, dei Comuni e degli Enti morali, il rispettivo proprietario dovrà presentare domanda al Commissario civile, che farà accertare dall’Ispezione forestale la maturità economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sarà indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l’esame e l’approvazione.
Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprietà privata basterà il consenso scritto del Commissario civile, il quale, tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescriverà all’uopo le condizioni e cautele che reputerà necessarie.

Art. 41

Qualora il proprietario di un fondo vincolato intenda destinarlo ad uso agrario, deve dimostrare la convenienza con speciale domanda al Commissariato, il quale, udito il parere della Ispezione forestale, potrà concedere il permesso sotto l’osservanza delle condizioni atte ad assicurare il buon regime delle acque meteoriche e la stabilità del suolo, a mezzo di quelle opere che saranno ritenute necessarie. La decisione del Commissariato non sarà esecutiva che dopo l’approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 42

Nei boschi vincolati sottoposti al taglio generale o parziale, distrutti dagli incendi, non sarà permesso il pascolo senza l’autorizzazione scritta dell’Ispettore forestale, e questa non potrà essere in alcun caso concessa se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentire alcun danno dal pascolo.
Le infrazioni alle disposizioni di questo e dei due articoli precedenti saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie II).

Art. 43

Oltre all’esenzione dall’imposta fondiaria, di cui al successivo articolo 78, sono stabiliti i premi seguenti:
Fino a lire 100 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluogo dell’Ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminagione.
Fino a lire 50 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.
Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.
Annualmente il Commissario civile stabilirà la somma complessiva pei detti premi, prelevandola dallo stanziamento di cui al n. 15 della tabella A. L’Amministrazione somministrerà gratuitamente semi e piantine.
I proprietari, ai quali sia stato conferito il premio dovranno, sotto pena di decadenza dall’esenzione dell’imposta fondiaria di cui all’articolo 78, assoggettarsi all’osservanza di un piano di coltura e di conservazione che sarà preparato dall’Ispezione forestale. La decadenza sarà pronunciata dal Commissario civile su proposta dell’Ispezione forestale.

Art. 44

Ai fini del rimboschimento dei terreni privati, ove ne sia riconosciuta la necessità, è demandata al Commissario civile, sotto la dipendenza del Ministero d’agricoltura, la facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1888, n. 5238. Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennità, si provvederà nei limiti delle somme assegnate con la tabella A, n. 15.

Art. 45

Colla somma annuale stabilita al n. 15 dell’allegata tabella A, il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o demaniali o ex feudali, che fossero compresi nella zona vincolata. Si provvederà pure colla stessa somma alla costruzione delle case di guardia, delle siepi o delle strabelle che fossero necessarie per l’impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.
La spesa sarà ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della Provincia per la quale è obbligatoria.
Tutti i terreni rimboschiti a cura del Governo, provinciali e comunali, elusi da questi ultimi quelli demaniali ex feudali, formeranno parte, fin dall’inizio dei lavori di rimboschimento, delle foreste demaniali inalienabili.
Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario per i beni demaniali dello Stato e provinciali; e a vantaggio dei Monti frumentari, per i beni comunali patrimoniali, fatta deduzione della precedente rendita, percepita dalla provincia o dai comuni, che continueranno a riscuoterla.
A tale effetto il Ministero di agricoltura, industria e commercio, provvederà a suo tempo al reparto della rendita netta di cui sopra, a’ termini del regolamento.

TITOLO IV OPERE PUBBLICHE

Sezione I. Sistemazione idraulica

Art. 46.

È autorizzata la spesa di lire 21.600.000 (n. 1 tabella F) per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei corsi d’acqua della Basilicata comprese le opere di rimboschimento e rinsodamento dei terreni montani naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime.
La detta spesa sarà ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della Provincia.
Le Amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggio dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi.

Art. 47

L’approvazione dei progetti dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
In caso di espropriazione l’indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata nel modo indicato all’art. 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382 sulla Sardegna.
Il reddito imponibile, che dovrà servire di base al computo relativo, sarà quello portato dal catasto attuale.

Art. 48

Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d’acqua compiute in forza della presente legge, saranno classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche.
I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 49

Per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Basilicata in virtù della legge 7 luglio 1902, n. 333, i contributi fissati dall’art. 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195, sono così modificati:
Sette decimi a carico dello Stato;
Un decimo a carico della Provincia;
Due decimi a carico dei proprietari interessati.

Art. 50

Per la durata di un ventennio il Governo potrà concedere gratuitamente la derivazione da tutti i corsi di acque pubbliche in Basilicata.
La gratuità della concessione è subordinata alle condizioni seguenti:
a) che l’acqua derivata sia adoperata per uso di irrigazione o potabile;
b) che la forza motrice sviluppata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali;
c) che l’ente concessionario debba espropriare a suo carico, coi privilegi della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, tutte le derivazioni parziali di privata proprietà ultratrentennale che, per la nuova derivazione complessiva, venissero a cessare in tutto o in parte. Agli aventi diritto il concessionario potrà dare o un compenso pecuniario o una quantità di energia, commisurata alla utenza media in acqua o in energia usufruita dall’espropriato nell’ultimo quinquennio.
Gli atti di concessione dovranno stabilire il prezzo massimo che gli utenti dovranno pagare al concessionario, sia per l’acqua potabile sia per l’acqua irrigua.
Gli stessi atti conterranno pure disposizioni di decadenza per i casi nei quali il concessionario non dia principio, entro un determinato periodo di tempo, tanto alla costruzione quanto all’esercizio delle opere di derivazione Sez. II. Strade ordinarie.

Art. 51

È autorizzata la spesa:
a) di lire 13.000.000 a completamento delle somme necessarie per la costruzione delle strade provinciali sovvenute, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869 n. 5147, 30 maggio 1875 n. 2521 e 23 luglio 1869 n. 333, giusta la tabella B annessa alla presente legge;
b) di lire 1.300.000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie già iniziate, di cui nella tabella C, annessa alla presente legge;
c) di lire 2.600.000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni, e le frazioni di comuni ora isolati, di cui nella tabella D, annessa alla presente legge.

Art. 52

La spesa per le opere stradali segnate nelle tabelle B, C, D, sarà ripartita in ragione di _ a carico dello Stato, e di _ a carico della Provincia.

Art. 53

Sono ridotti della metà i contributi a carico della provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n, 333.

Art. 54

La spesa relativa alla costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui nella legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico della Provincia.

Art. 55

Il Governo del Re provvederà con decreto Reale alla revisione della classificazione delle strade nazionali della Basilicata entro 2 anni dalla promulgazione della presente legge.
Il Governo del Re è anche autorizzato, su proposta del Consiglio provinciale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e nei limiti delle somme autorizzate, ad introdurre varianti nelle strade di cui nella legge 30 maggio 1875 n. 2521 e 23 luglio 1881 n. 333, per metterle in relazione collo sviluppo successivo della rete di strade ordinarie e di ferrovie. Sezione III. Consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile

Art. 56

È autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l’esecuzione delle opere comunali, di cui nella tabella E, annessa alla presente legge.

Art. 57

I progetti per i lavori di cui al precedente articolo saranno compilati ed eseguiti a cura del Commissariato civile per la Basilicata. Il Commissariato civile stabilirà quindi il riparto della suaccennata somma di lire 10.000.000 fra i Comuni sopra nominati. Per la fornitura di acqua potabile ai Comuni inscritti nella tabella E sarà provveduto nei limiti del necessario. Ai Comuni non inscritti nella tabella E, che posteriormente al 1 luglio 1903 abbiano appaltato opere di conduttura d’acqua potabile sarà accordato un contributo in ragione della metà della spesa. Qualora un Comune intenda eseguire un’opera di conduttura d’acqua potabile, che importi una spesa superiore alla somma assegnata dal Commissario, la differenza sarà a carico del Comune.

Art. 58

A modificazione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600, 10 aprile 1892, n. 174, 12 maggio 1901, n. 170, e del R. Decreto 8 novembre 1901, n. 554, sono adottate, per quanto riguarda la frana del comune di Campomaggiore, le seguenti disposizioni: a) il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale del Regno che ha assunte le operazioni e mutui a favore dei danneggiati dalle frane di Campomaggiore, in esecuzione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600 e 10 aprile 1892, n. 174, viene esonerato dall’obbligo di proseguirle dalla data della pubblicazione della presente legge. Lo stesso Credito fondiario, nel termine di 25 anni, provvederà sul suo bilancio all’ammortamento della somma di lire 103.760 per anticipazioni e mutui a tutto il 30 settembre 1902, rinunziando così di fronte ai sovvenuti al rimborso delle somme medesime.
b) la somma a carico del bilancio dello Stato per effetto dell’articolo 2 della legge 26 luglio 1888, n. 5600, sarà destinata fino alla concorrenza di lire 335.000, a rimborsare al Credito fondiario le somme che questo avrà pagato ai danneggiati dal primo ottobre 1902 fino alla pubblicazione della presente legge, ed a fornire i mezzi per la ricostruzione delle case degli altri danneggiati aventi diritto alla sovvenzione, in conformità dell’elenco formato dalla Giunta comunale di Campomaggiore, purchè si trovino nell’impossibilità economica di provvedere, senza la sovvenzione, alla ricostruzione delle case e chiedano la sovvenzione nel termine stabilito dall’articolo 3 della legge 12 maggio 1901, n. 170. La maggiore somma che potrà essere anticipata oltre le lire 335.000 suddette in corrispettivo delle annualità di lire 25.000, sarà devoluta al Municipio di Campomaggiore per pubblici lavori di sistemazione delle strade interne e delle fonti o di risanamento dell’abitato, e ciò oltre le somme che gli saranno assegnate in base all’articolo 57 che precede;
c) la Cassa de’ depositi e prestiti sarà autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, secondo i bisogni, tutta la somma corrispondente ad una annualità costante per 25 anni comprendente ammortamento ed interessi al 4,50 per cento, da inscriversi nel bilancio del detto Ministero ed eguale a quella di lire 25.000 stabilita dall’articolo 2 della citata legge 26 luglio 188, n. 5600.
A modificazione dell’articolo 4 della legge 7 luglio 1901, n. 325, riguardante la frana del comune di Aderenza, la somma di lire 65.000 accordata allo stesso Comune per ricostruzione di case, sarà invece destinata ai lavori di rinforzo delle grotte e cantine sottostanti all’abitato.

Sezione IV.

Spese pel Commissariato civile e spese impreviste.

Art. 59

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000, delle quali lire 900.000 per spese del Commissariato civile, e lire 1.600.000 per imprevisti relativi alle opere pubbliche indicate nelle Sezioni I, II, e III del presente titolo. La detta somma di lire 2.500.000 sarà ripartita in conformità ai numeri 6 e 7 della tabella F annessa alla presente legge.

Sezione V. Strade ferrate.

Art. 60

È autorizzata la concessione delle seguenti ferrovie a sezione di m. 0,95: 1 Grumo- Matera- Ferrandina- Pisticci-Valle della Calandra-Valle del Sauro-Armento-Valle dell’Agri-innesto con la Sicignano-Lagonegro, utilizzando eventualmente, con interposizione di terza rotaia, le ferrovie esistenti nei tratti Bari-Grumo e Ferrandina-Pisticci.
2 Albano di Lucania-Armento-Valle del Sinni-Nova Siri, utilizzando eventualmente, con interposizione di una terza rotaia, il tratto di ferrovia esistente da Potenza ad Albano di Lucania.
3 Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano, utilizzando eventualmente, con interposizione di una terza rotaia, i tratti Gravina-Altamura e Potenza-Avigliano.
Al concessionario delle dette ferrovie, od a quello della ferrovia Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, autorizzata dalla legge 4 dicembre 1902, n. 506, potrà essere accordata anche la concessione della esistente ferrovia. Sicignano-Lagonegro quando nell’interesse della nuova rete si ritenga opportuno stabilirvi la sezione di metri 0,95.

Art. 61

Il Governo del Re è autorizzato per le ferrovie indicate nel precedente articolo:
a) ad aumentare fino a lire 7.500 il massimo della sovvenzione stabilita dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4785 (Serie III) e 30 aprile 1899, n. 168, per ogni chilometro di ferrovia costruita con binario indipendente da quello delle ferrovie esistenti, compresi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni di queste ultime e da misurarsi fino agli assi dei fabbricati viaggiatori; b) ad accordare con le norme della legge 30 giugno 1889, n. 6183 (Serie III) una sovvenzione, per un periodo non maggiore di 70 anni e fino al massimo di lire 2.500, per ogni chilometro di linea a sezione di m. 0,95 ottenuto con la interposizione di una terza rotaia nei binari di corsa delle ferrovie esistenti e da esercitarsi in comune col concessionario di queste, esclusi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni ferroviarie di cui al comma a).
Questa sovvenzione potrà anche essere accordata nel caso previsto dall’ultimo capoverso dell’articolo precedente. Gli enti locali sono esonerati da ogni concorso nella spesa delle dette ferrovie.

Art. 62

Sulle ferrovie indicate nel precedente articolo 60 saranno adottate tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell’articolo 146 del codice di commercio semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte del 40% rispetto a quelle ora in vigore sulle reti principali.
Speciali riduzioni di tariffa saranno stabilite negli atti di concessione per trasporti di materiale ed operai destinati ai lavori da eseguirsi in base alla presente legge, nonché pei lavoratori dei campi.
Alle ferrovie medesime saranno estese le disposizioni sui diritti di bollo di cui all’articolo 3 della legge 9 giugno 1901, n. 229, e sarà applicata nella ragione del 2% la imposta erariale stabilita per i trasporti a grande velocità dalle leggi 6 aprile 1865, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945.
Le suddette riduzioni di tariffa e facilitazioni sui diritti di bollo e sulla imposta erariale saranno estese anche ai trasporti che si eseguiranno sulla Sicignano-Lagonegro nel caso indicato nell’ultimo capoverso dell’articolo 60.

Art. 63

Alle ferrovie indicate nell’articolo 60, oltre alle facilitazioni di costruzio- ne e di esercizio di cui nelle leggi 27 dicembre 1896 n. 561 e 9 giugno 1901 n. 229, e nell’articolo 8 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, sarà accordato l’esonero dall’obbligo della separazione della sede ferroviaria da quella stradale sui tratti con sede promiscua, purchè siano rispettate le norme prescritte agli articoli 2 e 6 della prima delle citate leggi.

Art. 64

I comuni, le province ed i consorzi proprietari delle strade ordinarie, sulle quali dovessero essere impiantate le ferrovie di cui all’art. 60, non potranno opporsi a tale impianto e non avranno diritto che al rimborso delle maggiori eventuali spese di manutenzione, da determinarsi di comune accordo e, in mancanza, da arbitri.

Art. 65

Il concessionario della ferrovia non potrà opporsi quando il Commissariato, con l’approvazione del Ministero dei lavori pubblici, richiedesse che la sede della ferrovia fosse trasformata in sede promiscua per strada ordinaria, osservando le norme dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.
Da parte sua il Commissariato non potrà opporsi a che, con le stesse cautele, il concessionario utilizzi per l’impianto della sua ferrovia tronchi costruiti od in corso di costruzione di strada dipendenti dal Commissariato. In entrambi i casi le eventuali divergenze per compensi saranno deferite ad arbitri.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI TRIBUTARI

Art. 66

Per i Comuni della Provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905 saranno compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento, la Direzione generale del catasto farà eseguire da propri periti e con procedimenti speditivi tariffe d’estimo provvisorie da applicarsi ai risultati del classamento per determinare una nuova rendite imponibile complessiva dei Comuni suddetti.
Mediante il confronto dell’imposta erariale attuale con quella risultante dall’applicazione dell’aliquota dell’8,80% della rendita imponibile provvisoria determinata nel modo sopra indicato, sarà stabilita, separatamente per ogni circondario, la riduzione percentuale da accordarsi, a cominciare dal 1° gennaio 1906 e fino all’attuazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti attuali inscritti nei ruoli dei terreni della provincia, ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a Lire ottomila. Nel computo delle lire ottomila di rendita imponibile non sarà compresa la rendita dei fondi concessi in enfiteusi giusta le disposizioni della presente legge. Le somme equivalenti alla riduzione dell’imposta fondiaria che non si applicano e non si devolvono a favore dei maggiori censiti, secondo il disposto del precedente comma, andranno ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario.
La ripartizione delle sovrimposte, provinciali e comunali, fra terreni e fabbricati, e fra i singoli possessori, continuerà a farsi sulla base dei rispettivi imponibili, senza riguardo alla riduzione d’imposta accordata colla presente legge.
Rimangono impregiudicati i diritti di reclamo ai sensi degli art. 27,28 e 29 della legge 1°marzo 1986, n.3682, e 21 gennaio 1897, n.23, che le Commissioni censuarie comunali e provinciale, i possessori egli altri enti interessati eserciteranno in occasione della pubblicazione del nuovo catasto, di cui all’articolo seguente.

Art.67

La formazione del nuovo catasto ordinato dalle predette leggi 1° marzo 1886, n.3682, 3 21 gennaio 1897, n.23, verrà per la provincia di Basilicata verrà accelerata in modo che l’attivazione del medesimo sia fatta col 1° gennaio 1909.
Qualora a questa data le operazioni non fossero compiute, l’aliquota dell’8,80% ai nuovi estimi avrà egualmente applicazione a datare dal 1° gennaio 1909, e la differenza di imposta erariale, che eventualmente fosse pagata in più dai possessori di terreni, sarà rimborsata alla Provincia, la quale dovrà ridurre di altrettanta somma la sovrimposta provinciale sui terreni inscritta nel bilancio dell’anno in cui avviene il rimborso.

Art. 68

Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto ed a cominciare dal 1° gennaio 1905, i fabbricati esistenti e quelli di nuova costruzione, i quali siano da considerarsi rurali, a’ termini dell’art.15 della legge 1°marzo 1886, n,3682, serie terza, sul riordinamento dell’imposta fondiaria, saranno esenti anche dall’imposta sui terreni.Le somme sgravate non daranno luogo a reimposizione, rimanendo di altrettanto diminuito l’importare del contingente.

Art. 69

Nella provincia di Basilicata, a datare dal 1° luglio 1905, sarà concessa l’esenzione dell’imposta erariale sopra i fabbricati, fino a lire 4 d’imposta principale, de’ relativi decimi e della corrispondente sovrimposta comunale e provinciale.
Lo Stato rimborserà alla Provincia ed ai Comuni la diminuzione effettiva d’entrata fino all’ammontar delle sovrimposte inscritte tanto nei ruoli principali quanto in quelli speciali pubblicati nel marzo 1903.
L’esenzione di cui al presente articolo non compete a coloro che sono soggetti ad una imposta principale, dè relativi decimi e della corrispondente sovrimposta comunale e provinciale. Lo stato rimborserà alla Provincia ed ai Comuni la diminuzione effettiva d’entrata fino all’ammontare delle sovrimposte inscritte tanto nei ruoli principali quanto in quelli speciali pubblicati nel marzo 1903.
L’esenzione di cui al presente articolo non compete a coloro che sono soggetti ad un imposta principale per terreni o per fabbricati o per ricchezza mobile superiore a L. 10, o quando il coacervo delle imposte principali per terreni, fabbricati e per redditi di ricchezza mobile dia per singolo contribuente un carico superiore a L. 20.

Art. 70

A datare dal 1à gennaio 1905 sarà abolita nei Comuni della Provincia di basilicata la tassa sul bestiame.
Le perdite, che i bilanci comunali subiranno per effetto di tale abolizione, saranno compensate nel modo stabilito all’art.86.

Art. 71

Sono estese alla provincia di Basilicata le disposizioni degli art.5, 6, 7,8, 9 e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 345 sulla Sicilia, e le attribuzioni affidate da essa al R. Commissario civile sono esercitate dal Prefetto di Potenza, sentito il Consiglio di Prefettura e la Giunta Provinciale amministrativa. I provvedimenti emessi dal Prefetto in virtù di detti articoli rimarranno invariati fino a tutto il 1909, salve le determinazioni del Ministero dell’interno di cui ai suddetti art. 9 e 10.

Art. 72

LA Cassa dei depositi e prestiti trasformerà, con un ammortamento in cinquanta anni e al saggio di interesse del 4,50 per cento, il debito liquidato al 31 dicembre 1903 in lire 5.151.252,93 che la provincia di Potenza ha verso la stessa Cassa in dipendenza dei mutui che le furono fin qui concessi. È data facoltà alla provincia di Potenza di usufruire delle successive trasformazioni che venissero acconsentite per effetto di nuove disposizioni legislative alle altre province del Mezzogiorno continentale.

Art. 73

La detta provincia è ammessa a corrispondere le somme dovute all’Erario per contributi nelle spese dello Stato liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1903, mediante il pagamento di cinquanta uguali annualità, a cominciare dal 1904.
Eguale durata di rateazione è ammessa per ogni contributo nelle spese dello Stato risultante a carico della suddetta Provincia, a partire dal 1 gennaio 1904, in dipendenza della presente e delle precedenti leggi.
A tale uopo l’Amministrazione del tesoro comunicherà, entro luglio di ogni anno, l’importo delle spese sostenute dallo Stato nell’esercizio finanziario precedente, e la Provincia corrisponderà la rispettiva quota di contributo in 50 anni a cominciare da 1 gennaio susseguente.
A garanzia del pagamento delle singole annualità previste nel presente articolo la Provincia rilascerà altrettante delegazioni sulla sovrimposta. La Provincia inoltre, allo scopo di diminuire il periodo di estinzione del suo debito per contributi dal 1 gennaio 1904, avrà l’obbligo di elevare, anno per anno, la quota di ammortamento del debito stesso, in corrispondenza delle maggiori disponibilità che si verificassero, per cessazione di impegni continuativi, in qualunque dei propri bilanci a cominciare da quello del 1905. Per l’osservanza di tale obbligo, vigilerà la Prefettura nella revisione annua del bilancio provinciale, promovendo, in caso di inadempienza, i necessari provvedimenti.ù

Art. 74

Gli atti di concessione e di enfiteusi, di cui negli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 saranno registrati con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno saranno trascritti nella conservatoria delle ipoteche, mediante il solo diritto fisso di una lira. Le transazioni enfiteutiche sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.
Gli atti di permuta e di compra vendita fatti nel termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di arrotondare per non più di due ettari il tenimento di uno stesso proprietario, sempreché il fondo principale non ecceda 50 ettari di estensione, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.
Per tutti gli atti contemplati nel presente articolo si farà luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse. Tutti gli atti occorrenti per le somministrazioni da farsi dal Tesoro dello Stato alla Cassa provinciale, a’ termini dell’articolo 2, saranno esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative.

Art. 75

Gli atti costitutivi e gli statuti della Cassa provinciale, dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.
È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni della Casse agrarie costituite da Società e dai Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell’articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

Art. 76

Gli atti e scritti, diversi da quelli contemplati nell’articolo 74, che si compiono nell’interesse diretto dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro o ipotecaria. Ai Monti frumentari e alle Casse agrarie è esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

Art. 77

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alla Cassa provinciale, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni compiute a norma degli articoli precedenti. Sono pure esenti da imposta di ricchezza mobile i premi di cui agli articoli 24, 34, 35 e 43.

Art. 78

A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia, resta stabilito che i terreni privati, sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento, sono esenti dall’imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni trenta quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni quindici quando si tratti di cedui. L’imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831. Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all’Agenzia delle imposte e corredata da certificato dell’Ispezione forestale comprovante l’eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. La Ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 15 della tabella A, e desumendo i dati necessari dai registri catastali.

Art. 79

I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonché gli edifici per magazzini della Cassa provinciale di credito agrario e dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni e stazioni di monta dei poderi sperimentali, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciale e comunale. L’imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizione, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

Art. 80

I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini della presente legge, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall’imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.
Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovrà esserne fatta denuncia all’agenzia delle imposte nei ruoli da stabilirsi dal regolamento, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione.

Art. 81

Saranno esenti dall’imposta di ricchezza mobile per un decennio le Società, i Consorzi ed i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali, di cui all’art. 46 della presente legge, limitatamente al reddito del loro esercizio industriale, nonché sempre per il reddito del loro esercizio industriale, gli esercenti di opifici industriali stabiliti a nuovo, usando della forza motrice prodotta a mezzo delle suddette derivazioni. Tale esenzione non competerà a quelli opifici esistenti che trasformassero solamente i loro motori usando della accennata nuova forza motrice.

Art. 82

Agli opifici nuovi per industrie non esercitate nella Provincia in stabilimenti tecnicamente organizzati, che s’impianteranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente, è concessa per un decennio dal loro impianto la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile pei redditi industriali. Per gli opifici nuovi riferibili ad industrie esistenti o che risultino dagli ampliamenti organici di stabilimenti minori, l’esenzione predetta è limitata a cinque anni dal relativo impianto, purchè questa si verifichi entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge. Gli opifici nuovi o ampliati, di cui in questo e nel precedente articolo, ed i terreni annessi saranno esenti dalle imposte fondiaria e fabbricati e relative sovrimposte per tutto il tempo in cui sarà applicata l’esenzione dalla ricchezza mobile.

Art. 83

I nuovi centri di popolazione non inferiore ai cinquanta abitanti, che entro il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge si costituissero in regioni disabitate e incolte, godranno per venti anni della esenzione da qualunque tassa governativa o comunale.
Constatata ufficialmente l’esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cesserà ogni ingerenza del Comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui appresso, e si applicherà l’esenzione delle tasse di cui al precedente comma.
L’imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.
Agli effetti della stessa esenzione il decreto del Prefetto determinerà il territorio attribuito alla nuova borgata delimitato sopra un piano in scala di 1: 50,000, vistato dal Genio civile ed allegato al decreto.
Il Prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di Ufficiale del Governo ai termini dell’articolo 153 della legge provinciale e comunale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.
Mediante accordi fra cittadino designato quale Ufficiale del Governo ed il Comune, nella cui circoscrizione si forma la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col Comune medesimo, salvo il contributo nella spesa da determinarsi in caso di disaccordo dalla Giunta provinciale medesima.
Qualunque controversia possa sorgere per l’amministrazione della borgata o nei rapporti di essa col Comune, sarà deferita alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa e dalla decisione della Giunta è ammesso il ricorso in merito alla IV Sezione del Consiglio di Stato. - TITOLO VI PROVVEDIMENTI SCOLASTICI

Art. 84

A cominciare dall’anno scolastico 1904 – 1905 i Comuni e la Provincia saranno esonerati dal contributo che, in virtù di convenzioni vigenti o di disposizioni legislative, versano all’erario dello Stato per Istituiti di istruzione classica, tecnica e normale, i quali saranno a carico del bilancio del Ministero di pubblica istruzione (tabella G, n. 1). Resta fermo nei Comuni stessi e nella Provincia l’obbligo di provvedere agli edifici, per i detti Istituti, alla loro manutenzione e all’arredamento.
Alla stessa data il Convitto annesso al Liceo-ginnasio di Matera sarà annoverato fra i Convitti nazionali.
È convertita in governativa la scuola tecnica di Melfi.

Art. 85

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio contribuirà nelle spese di mantenimento della scuola d’arti e mestieri di Potenza con la somma annua fissa di lire 12.000 (tabella A, n. 12) esonerando la Camera di commercio della Provincia dal contributo a favore della scuola stessa. La somma suddetta sarà inscritta nel Bilancio della spesa del Ministero d’agricoltura, industria e commercio a partire dall’esercizio 1904 –905.

Art. 86

A quei Comuni della Provincia, che per l’abolizione della tassa di cui all’art. 70, siano nell’impossibilità di mantenere le scuole per l’istruzione elementare obbligatoria, sarà corrisposto, sul bilancio del Ministero di pubblica istruzione, dall’esercizio 1905 –906, un sussidio continuativo, entro il limite massimo del reddito già ricavato dalla tassa che si abolisce (tabella G, n. 2).
Ai comuni, che all’epoca della promulgazione della presente legge, siano già divisi in parecchie borgate, oltre il centro abitato, sarà per un quinquennio concesso un congruo sussidio sul bilancio della pubblica istruzione, come concorso alla spesa pel mantenimento delle scuole elementari già istituite nelle frazioni o borgate (tabella G, n. 3). - TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 87

È istituito un Commissariato civile per provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche, escluse le ferrovie, contemplate dalla presente legge o dalle leggi anteriori, nonché ai rimboschimenti.

Art. 88

Per il disimpegno delle attribuzioni indicate nell’articolo precedente è costituito un Consiglio del Commissariato, presieduto dal Commissario civile e composto:

  • dell’ingegnere capo del Genio civile;
  • di un consigliere di Prefettura;
  • dell’ispettore forestale;
  • dell’Intendente di finanza;
  • del medico provinciale;
  • del presidente della Camera di commercio di Potenza;
  • di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura nominati dal Ministero di

agricoltura, industria e commercio

Art. 89

Il Commissario civile è nominato fra i funzionari dello Stato con Decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell’interno, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.
La carica di Commissario civile non è compatibile con la qualità di membro del Parlamento e con ogni ufficio locale elettivo. Con altro decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sarà designato quale dei membri del Consiglio del Commissariato dovrà, nei casi di impedimento del Commissario civile, assumerne interinalmente le funzioni.

Art. 90

Il mandato del Commissario civile, e di tutti i membri a scelta ed elettivi, dura cinque anni e può essere riconfermato. Il Commissario deve risiedere a Potenza e non può esercitare altri uffici. Allo stesso è assegnata un’indennità annuale da stabilirsi nel regolamento.
I membri del Consiglio del Commissariato, i quali non avessero altro stipendio, hanno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.

Art. 91

Il Commissario civile comincerà a funzionare entro un anno dalla promulgazione della presente legge.
Esso dovrà compiere la sua missione in 20 anni da quello della promulgazione della legge nei modi e con le facoltà che saranno determinati dal regolamento. Le funzioni del Commissariato potranno essere prorogate per cinque anni mediante Decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 92

I progetti esecutivi di tutti i lavori, dei quali è affidata l’esecuzione al Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere dell’Ispettore compartimentale, quando l’importo delle opere non superi le lire duecento mila.
Oltre tale limite il parere sarà dato da una Commissione centrale consultiva, composta:
a) di due ispettori del Genio civile;
b) di due ispettori superiori forestali;
c) del direttore generale della sanità, o di un suo delegato.
Per le attribuzioni di ordine non tecnico, indicate nei seguenti articoli e nel regolamento, saranno aggregati alla Commissione, con diritto di voto, un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo divisione.
La Commissione sarà nominata con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto coi ministri dell’interno, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 93

Il Commissario civile provvede:
a) allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi di tutte le opere pubbliche in base alle allegate tabelle e colle norme di cui al seguente articolo 94.
Lo studio dei progetti e la direzione dei lavori si eseguiranno col personale del corpo Reale del Genio civile, con la cooperazione del personale forestale per la sistemazione idraulica;
b) ai rimboschimenti col personale forestale;
c) ai servizi amministrativi con personale dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 94

Entro due mesi dal suo funzionamento il Commissariato riceverà dal Ministero dei lavori pubblici un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in base alle tabelle annesse alla presente legge. Al piano di massima sarà allegato un programma di esecuzione, che dovrà specificare il riparto della somma fra le diverse opere o fra i comuni, e l’ordine di esecuzione delle opere. Il piano sarà preventivamente approvato dalla Commissione centrale di cui all’articolo 92. Il Consiglio del Commissariato nella compilazione del prospetto, di cui al seguente articolo 95, può proporre modificazioni al programma di esecuzione, sulle quali, all’atto dell’approvazione del prospetto, deciderà il Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale.

Art. 95

La somma totale degli stanziamenti fissati nella tabella F annessa alla presente legge rimarrà immutata. Potrà però essere variato il riparto dei singoli stanziamenti annuali fra i diversi lavori, in conformità del prospetto che per ogni esercizio sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici a termini del precedente articolo 94.
Le somme che per una o più categorie di opere saranno stanziate in meno in un esercizio, si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.

Art. 96

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la formazione del prospetto che, in ogni esercizio, il Commissariato invierà al Ministero dei lavori pubblici, per l’impiego della somma complessiva annuale stanziata per opere pubbliche, in esecuzione della presente legge. Tale prospetto sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale.

Art. 97

Qualora il Governo riconoscesse la necessità di accelerare la esecuzione di opere previste dalla presente legge, e non si potesse provvedere con la ripartizione stabilita nella tabella F, si chiederà con legge speciale la facoltà di anticipare gli stanziamenti sugli assegni degli ultimi esercizi.

Art. 98

Per le opere, delle quali al precedente articolo 86, il Commissario civile eserciterà le attribuzioni deferite al Prefetto dalle leggi in vigore, ad eccezione di quella che si riferisce ad espropriazioni per causa di pubblica utilità e di tutte le altre, che sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa o per le quali deve essere udito il Consiglio di Prefettura. Contro i provvedimenti del Commissario civile sono ammessi i ricorsi come contro i provvedimenti del prefetto.

Art. 99

Il Ministero dei lavori pubblici valendosi, quando occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, può in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l’andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Commissariato.

Art. 100

Le opere che verranno mano mano ultimate, saranno dal Commissariato consegnate all’Ente che, in forza delle leggi organiche, deve curarne la manutenzione.

Art. 101

Nulla sarà innovato alla gestione dei lavori pubblici, dipendenti da leggi anteriori, che siano appalti o autorizzati prima della costituzione del Commissario civile.

Art. 102

Rispetto alle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Commissariato vanno soggetti alle stesse norme seguite per gli atti ed i contratti dell’Amministrazione dello Stato.

Art. 103

Ogni anno il ministro dei lavori pubblici ed il ministro di agricoltura, industria e commercio, insieme coi rispettivi bilanci della spesa, presenteranno una relazione sull’esecuzione della presente legge, ciascuno per la parte che li concerne. Art. 104 È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto reale, sentita la Commissione di cui all’articolo 92, ed il Consiglio di Stato, alla pubblicazione di regolamenti per la esecuzione della presente legge.

TABELLA A.

Spese a carico del Ministero di agricoltura. Oggetto della spesa S 1. Miglioramento agrario 1 Acquisto di quattro poderi dimostrativi di dieci o più ettari ciascuno 2 Costruzione delle case coloniche, magazzini e stazioni di monta nei quattro poderi di cui al n. 1 (4 x 65.000 = 260.000) 3 Acquisto dei fattori per le stazioni di monta (4 x 10.000) 4 Primo impianto attrezzi e scorte nei quattro poderi (4 x 10.000) 5 Premi per formazione di poderi, governo agrario delle acque, impianti oliveti e frutteti, innesti ecc. - 211 - 6 Premi per costruzione di case coloniche 7 Stipendi a 4 professori e 8 assistenti delle cattedre ambulanti: 8 Direttori 4 x 4 = 16.000 Assistenti 4 x 2 = 8.000 Assistenti 4 x 1,5 = 6.000 9 Sorveglianti esperti 10 Stipendio al personale della Cassa provinciale per i primi 5 anni di servizio “ e stipendio all’Ispettore, di cui all’art. 21 della legge ” 11 Differenza interesse sui mutui delle Casse di risparmio ed altri Istituti 12 Scuola d’arte e mestieri di Potenza 13 Concorsi a premi fra i Consorzi agrari e le Casse agrarie 14 Spese impreviste S 2. Rimboschimento e conservazione dei boschi 15 rimboschimento eseguito direttamente dalla Ispezione forestale nei terreni demaniali o patrimoniali, premi per rimboschimenti eseguiti da privati Totale per ogni esercizio ESERCIZIO Esercizi 1909-910 fino al 1904-905 1905-906 1906-907 1907-908 1908-909 1923-924 40.000 - - - - - 50.000 90.000 60.000 60.000 - - - 20.000 20.000 - - 20.000 - 20.000 - - - - - - 30.000 30.000 30.000 - - 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 - - - 50.000 50.000 50.000 50.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 - 212 - 1904-905 1905-906 1906-907 1907-908 1908-909 1923-924 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 300.000 301.000 301.000 381.000 571.000 511.000 484.000 - 213 -