L. 30 aprile 1999, n. 130 - Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
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Legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di Cartolarizzazione
LEGGE 30 aprile 1999 n. 130. (indice)
(Testo aggiornato)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1999 n. 111)
DISPOSIZIONI SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1. (nota 1)
Ambito di applicazione e definizioni La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3;
le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.
Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Art. 2. (nota 2)
Programma dell'operazione
I titoli di cui all'articolo I sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.
Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:
il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;
i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;
gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria.
Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.
I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.
Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.
Art. 3. (nota 3)
Società per la cartolarizzazione dei crediti
La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
Alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico.
Art. 4. (nota 4)
Modalità ed efficacia della cessione Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:
agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.
Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica 1 ' articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.
Art. 5. (nota 5)
Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati
Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario. rio.
Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, né i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.
Art. 6. (nota 6)
Disposizioni fiscali e di bilancio
Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell' articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15.
Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi.
Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.
Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.
Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. (nota 7)
Altre operazioni Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili: alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i chiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1
Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
Note all'art. 2
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:
"Art. 107 (Elenco speciale).
Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
Nota all'art. 3
Si ritiene utile, per opportuna conoscenza, riportare il testo delle disposizioni contenute nel titolo V del citato decreto legislativo n. 385/1993, ad esclusione dell'art. 106, commi 2 e 3, lettere b) e c) e nel titolo VIII dello stesso provvedimento:
"Titolo V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Art. 106 (Elenco generale).
L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
(Omissis).
L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; (omissis); (omissis); possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
Art.107. (Si veda nelle note all'art. 2).
Art. 108 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti).
Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.
Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 109 (Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali).
Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Art. 110 (Obblighi di comunicazione). Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.
L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 111 (Cancellazione dall'elenco generale).
Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.
La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.
Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.
Il presente articolo non si applica nei sensi dell'art. 107, comma 6.
Art. 112 (Comunicazioni del collegio sindacale).
I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale. Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma. 2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109. Art. 114 (Norme finali). Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.
La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni".
"Titolo VIII
SANZIONI
Capo I Abusivismo bancario e finanziario
Art. 130 (Abusiva attività di raccolta del risparmio). Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Art. 131 (Abusiva attività bancaria).
Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Art. 132 (Abusiva attività finanziaria).
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.
Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni. Art. 133 (Abuso di denominazione bancaria). L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole banca, banco, credito, risparmio ovvero di altre parole o locuazioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.
Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa pena si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107.
Capo II
Attività di vigilanza
Art. 134 (Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria). Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Capo III
Banche e gruppi bancari
Art. 135 (Reati societari). Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria. Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.
Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.
L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile. Art. 137 (Mendacio e falso interno bancario). Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni. Art. 138 (Aggiotaggio bancario). Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157.
Capo IV
Partecipazione al capitale
Art. 139 (Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo). L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art. 19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo.
Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari).
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3, e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.
Capo V
Altre sanzioni
Art. 141 (False comunicazioni relative a intermediari finanziari). Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni. Art. 142 (Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari). - Omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.
Art. 143 (Emissione di valori mobiliari). L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie). Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.
Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).
Capo VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
Art. 145 (Procedura sanzionatoria).
Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.
Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.
La corte di appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonché consentire l'audizione, anche personale, delle parti.
Il giudizio della corte di appello è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto sul bollettino previsto dall'art. 8.
L'esecuzione delle sanzioni previste dall'art. 144, ivi compresa l'eventuale iscrizione a ruolo e le connesse incombenze, anche di tipo coattivo, ha luogo a cura delle direzioni regionali delle entrate del Ministero delle finanze competenti per territorio.
Le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Note all'art. 4
Il testo dell'art. 58, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:
"La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile". Si trascrive il testo dell'art. 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali". Note all'art. 5
Si riporta il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo n. 385/1993:
"Art. 129 (Emissione di valori mobiliari).
Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.
Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.
La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.
L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; ai titoli azionari, semprechè non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto; all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali; alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri Paesi dell'Unione europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo". Per il testo dell'art. 143 si veda in nota all'art. 3.
Il testo dell'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385/1993, è il seguente: "2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche".
Si trascrive il testo degli articoli 2410 e 2420 del codice civile.
"Art. 2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni). - La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
Tale somma può essere superata:
quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;
quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società". "Art. 2420 (Sorteggio delle obbligazioni). Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio". Note all'art. 6
Il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, reca: "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati".
Il testo degli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), è il seguente:
"Art. 15 (Operazioni di credito a medio e lungo termine).
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi".
"Art. 16 (Altre operazioni di credito). - Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
credito per il lavoro italiano all'estero di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
(soppresso); 3) credito all'artigianato di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;
(soppresso);
credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;
(soppresso);
credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
credito peschereccio d'esercizio". "Art. 19 (Finanziamenti speciali). - Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva: i finanziamenti previsti dalle leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da calamità naturali;
i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18. Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma".
Nota all'art. 7
Per il decreto legislativo n. 58/1998, si veda nelle note all'art. 2.