L. 2 marzo 1988, n. 33 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari
Questo testo è incompleto. |
G.U. di pubblicazione: n. 54 del 6 marzo 199
|
Documenti collegati:
Legge 2 marzo 1988, n. 33, in materia di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari |
Legge 2 marzo 1998, n. 33
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di: a) esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) dal 1982 al 1991; b) accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito la Federconsorzi, anche in relazione ai suoi soci; c) verificare le condizioni di ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, i presupposti per la vendita in massa dei beni e la congruità del prezzo offerto dalla SGR S.p.A. (Società gestione per il realizzo); d) valutare l'azione di dismissione conseguente al dissesto e le procedure seguite dalla SGR S.p.A. per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari; e) verificare la situazione economico-finanziaria, nonché le ragioni, le modalità e i tempi del ricorso alle procedure di liquidazione o commissariamento dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa o di commissariamento.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 3.
1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 5.
1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.
Art. 6.
1. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.
Art. 7.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
Art. 8.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Il termine previsto dal comma 1 è stato prorogato al 31 ottobre 2000 dall’articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 291.
Art. 9.
1. (*) Il termine previsto dal comma 1 è stato prorogato al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 291. La Commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.
2. La Commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.
Art. 10.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 marzo 1998
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardiasigilli: Dini
(*) Il termine previsto dal comma 1 è stato prorogato al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n.291.