L. 28 novembre 1980, n. 784 - Partecipazioni statali
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G.U. di pubblicazione: 28 novembre 1980 G.U.R.I. n. 327
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Preambolo
La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Articolo 1
È autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all’Istituto Mobiliare Italiano (IMI), all’EFIM, all’ENI e all’IRI di concorrere all’ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI Spa, costituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
A tal fine per l’anno 1980 il Ministero del Tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell’IMI la somma di lire 84 miliardi, e i fondi di dotazione dell’EFIM, dell’ENI e dell’IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle Partecipazioni Statali in favore di ciascuno dei predetti enti.
La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al Testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato col Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, riservando, sulla somma suddetta, l’importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.
Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell’ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all’articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in relazione ai punti di crisi del Piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l’8 luglio 1980 e ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.
La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l’assunzione.
Ove se ne ravvisi la necessità si applica ai lavoratori predetti l’articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.
La limitazione alle sole attività industriali private di cui all’articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non si applica agli interventi previsti dall’articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Articolo 2
Per consentire, nel quadro dell’urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell’industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR Finanziaria Spa, l’ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.
Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR Finanziaria Spa, per il tempo necessario all’adempimento dei compiti di cui alla presente legge e, al più tardi, fino al 31 ottobre 1981.
Articolo 3
Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all’articolo 2, il comitato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni Consorzio bancario Spa - CBS, previo accertamento dell’esecuzione dell’obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR Finanziaria Spa a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.
La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR Finanziaria Spa, è a carico, fermi gli effetti già verificatisi in applicazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l’obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7 di integrare ai sensi del comma precedente la copertura già effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende e istituti di credito e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende e istituti di credito.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato è autorizzato a erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell’ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.
I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.
Articolo 4
Entro il 31 luglio 1981 l’ENI, d’intesa con il comitato, forma un programma che prevede:
- a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;
- b) il rilievo, da parte dell’ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende o impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell’ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell’industria chimica pubblica;
- c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende o impianti;
- d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute né risanabili.
Durante la gestione fiduciaria l’ENI assicura il mantenimento dell’occupazione esistente nonché l’aggiornamento del programma complessivo.
Entro il 31 dicembre 1980 il comitato provvede, d’intesa con l’ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 ottobre 1981.
Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al ministro delle Partecipazioni Statali che li sottopone all’approvazione del CIPIi entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.
Il programma viene trasmesso al parlamento ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
La stima del valore degli impianti di cui alla lettera b) è realizzata da tre esperti nominati rispettivamente dal Consorzio bancario Spa - CBS, dall’ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.
Con l’approvazione del programma l’ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende o impianti di cui alla lettera b) e l’acquisto deve essere perfezionato entro il 31 ottobre 1981.
A seguito dell’approvazione del conto di previsione il ministro del Tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all’articolo 6, secondo comma, della presente legge.
Articolo 5
Il comitato, direttamente ovvero nell’esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario Spa - CBS, persegue in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d’intesa con l’ENI, il risanamento industriale e il riequilibrio finanziario SIR e a tal fine promuove in particolare:
- il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese e il rinnovo dei relativi organi sociali;
- la puntualità ed economicità dell’esecuzione del programma di risanamento formulato ai sensi del precedente articolo 4;
- la riorganizzazione strutturale e finanziaria del gruppo;
- gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;
- la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;
- ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli.
Il comitato cura, inoltre, la redazione di un progetto di pagamento dei crediti in linea capitale di ammontare fino a 100 milioni e di un progetto di pagamento, anche dilazionato e parziale, dei crediti in linea capitale, diversi da quelli di cui all’articolo 7, di ammontare superiore, seguendo, in entrambi i casi, l’ordine di graduazione assegnato dalle leggi vigenti.
Sono sospese fino al 31 dicembre 1981, sempre che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le scadenze indicate nel progetto, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR. Sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9 è riservata la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti fino a 100 milioni, e la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti di ammontare superiore.
Per l’adempimento dei compiti di cui alla presente legge il comitato può utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all’uopo messo a disposizione dal Ministero delle Partecipazioni Statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall’ENI o dall’IRI, nonché personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso in quest’ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6, delle spese di gestione nella misura determinata dal ministro vigilante.
I membri del comitato e il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all’adempimento dei compiti di cui alla presente legge.
Articolo 6
A favore del comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli precedenti, la somma di lire 269 miliardi.
Con decreto di cui all’articolo 4, ultimo comma, il ministro del Tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo di ulteriori lire 150 miliardi.
Delle somme a esso erogate il comitato rende conto, al termine della gestione, al Ministero del Tesoro che lo approva con proprio decreto.
Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato istituito con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980, per quote non inferiori a lire 10 miliardi.
Articolo 7
È istituita, presso la Cassa Depositi e Prestiti, una sezione autonoma con le finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistite da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 3.
In corrispettivo delle suddette ragioni di credito la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.
La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito.
L’ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1981.
Le annotazioni conseguenti alle cessioni di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai competenti tribunali e uffici dei registri immobiliari.
Quando si sia proceduto ai rilievi, alle cessioni o liquidazioni di cui al precedente articolo 4, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo devono essere versate alla sezione autonoma.
Le eventuali ulteriori occorrenze finanziarie per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa Depositi e Prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del ministro del Tesoro.
Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro del successivo esercizio.
All’atto della liquidazione della sezione, l’eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.
I titoli, nonché gli atti, le istanze e i documenti relativi e conseguenti alla cessione dei crediti e all’emissione e amministrazione dei titoli stessi sono esenti da imposte, tasse e diritti di ogni specie.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alla sezione autonoma di cui al primo comma le norme in vigore per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa Depositi e Prestiti.
Articolo 8
Le società del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall’obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 90 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.
Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero.
Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall’obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.
Articolo 9
In relazione alla disposizione del precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 419 miliardi - che sarà stanziata in ragione di lire 269 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981 - nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Articolo 10
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario conferisce e l’ENI assume, anche al fine di salvaguardarne l’unità funzionale e la continuità della produzione, la gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica in amministrazione straordinaria che, unitamente alle attività già inquadrate nell’ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell’attività dei settori chimico e petrolifero.
Entro tre mesi dalla data predetta gli impianti di cui al comma precedente, gli immobili a essi pertinenti, nonché i beni mobili di qualsiasi genere necessari all’esercizio delle singole attività produttive, ivi compresi i brevetti e le licenze, sono ceduti in blocco all’ENI a trattativa diretta. La stima del valore dei singoli complessi di beni per ciascuna società che ne sia titolare è effettuata da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dall’ENI e dal presidente del Consiglio di Stato. Entro un mese dalla data della cessione cessa il mandato di cui al primo comma.
Articolo 11
Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, d’intesa con il ministro per gli Interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e la Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l’indicazione dei Comuni rientranti nei territori di cui all’articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all’attuazione del programma medesimo, nonché dei tempi di realizzazione delle opere.
Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Per l’attuazione del programma di cui ai comma precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:
- a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l’utilizzazione di questo nei territori di cui all’articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
- b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei Comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonché della trasformazione o dell’ampliamento a tali fini delle reti esistenti;
- c) concessione ai Comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l’ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).
A tal fine è autorizzata:
- la concessione ai Comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, con un minimo del 10 per cento e fino a un massimo del 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;
- la concessione ai Comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l’assunzione di mutui ventennali, al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare dal 10 al 30 per cento della spesa, per le opere indicate dal precedente comma;
- la concessione all’ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell’attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
L’individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.
I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei Comuni o dei consorzi dei Comuni, a far tempo dal primo gennaio dell’anno successivo a quello effettivo di inizio dell’esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni Meridionali, l’ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministero del Tesoro.
In sede d’approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai Comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge e altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.
L’articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l’approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.
I Comuni e i loro consorzi che alla data d’entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l’ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell’adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai Comuni dalle presenti norme.
I Comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data d’entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendono trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l’assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, a ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i Comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del ministro del Tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell’ammontare del mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del ministro del Tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
Al fine di incentivarne l’impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo è esente dall’imposta di consumo, istituita con l’articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, d’intesa con il ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.
L’autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro. Per l’anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.
Articolo 12
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 358 miliardi - risultante dalla differenza tra un onere complessivo di 627 miliardi e 269 miliardi relativi ad atti o provvedimenti disciplinati dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687 - si provvede quanto a lire 298 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno finanziario medesimo, all’uopo utilizzando l’accantonamento Ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7704 dello Stato di previsione del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l’anno finanziario 1981, alla quantificazione della spesa provvederà la legge finanziaria, utilizzando per la relativa copertura i mezzi dalla stessa previsti a fronte degli oneri derivanti per tale anno dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.
Articolo 13
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - DE MICHELIS - BISAGLIA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il guardasigilli: SARTI