L. 21 agosto 1862, n. 763, concedente al conte Bastogi la costruzione e l'esercizio di ferrovie nelle Provincie Meridionali e nella Lombardia/Capitolato

Capitolato per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate meridionali e di una linea da Voghera a Pavia e da Pavia a Brescia per Cremona

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Capitolato per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate meridionali e di una linea da Voghera a Pavia e da Pavia a Brescia per Cremona

CAPITOLATO


Capitolo I.

Tracciato e costruzione


Art. 1. Per ognuna delle linee o delle sezioni di linee contemplate nella Convenzione in data d’oggi, la Società concessionaria delle medesime dovrà sottoporre preventiva approvazione del Governo un progetto comprendente la pianta ed il profilo della strada colla indicazione della natura, della posizione e della distribuzione dei principali edifizi e delle stazioni lungo le medesime.

Per tutti indistintamente i fabbricati delle stazioni, come per gli edifizi principali lungo le strade, e per i ponti che avranno una luce da 10 metri in oltre, dovranno presentarsi all’approvazione del Governo i relativi progetti particolareggiati prima di cominciarne l’eseguimento.

Quanto alle opere di minore importanza, la Società potrà limitarsi alla produzione dei tipi, sulla norma dei quali le medesime dovranno essere costrutte.

I progetti saranno corredati di una memoria descrittiva e spiegativa delle condizioni loro.

Sarà cura della Società il presentare i progetti in tempo utile onde il loro esame non abbia ad essere causa di ritardo nel compimento dei lavori che ne dipendono.

Art. 2. Per le linee o le sezioni di linee attualmente in corso di eseguimento, la Società dovrà portarne a termine i lavori secondo i progetti approvati.

Essa dovrà del pari osservare per tutte le altre linee o sezioni di linee i progetti tanto di massima che particolareggiati, che a diligenza del Governo già sono stati allestiti, riservata però ad essa la facoltà di cui all’art. 221 della Legge 20 novembre 1859.

Art. 3. La linea lungo il litorale adriatico da Ancona ad Otranto e quella da Bari a Taranto saranno originariamente costrutte per un solo binario, acquistando però i terreni e disponendo le fondazioni per le opere d’arte all’uopo del collocamento d’un secondo binario sulle medesime.

I lavori di terrapienatura o di sterrato ed i manufatti saranno raddoppiati, ed il secondo binario verrà collocato su quelle linee quando il prodotto lordo delle medesime raggiunga la somma di lire 35,000 chilometro.

La linea da Ceprano a Pescara e la sezione della linea da Foggia a Napoli, compresa tra Foggia ed Eboli, saranno costrutte ed in ogni parte disposte per un solo binario. La residua porzione della linea da Foggia a Napoli sarà immediatamente disposta per due binari, subordinata la obbligazione del collocamento del secondo binario al caso del prodotto lordo chilometrico prementovato.

Art. 4. I ponti in corso di eseguimento fra San Benedetto del Tronto e Foggia, con larghezza eccedente il bisogno del collocamento di un primo binario, saranno condotti a termine secondo le dimensioni prestabilite, e la parte della via che rimarrà disponibile sui medesimi sarà accomodata al transito dei veicoli ordinari, finché a termini dell’articolo precedente, non si verifichi il caso del collocamento del secondo binario su quella sezione di strada.

Art. 5. La strada da Brescia a Voghera per Cremona e Pavia sarà compiutamente preparata per due binari, ma il collocamento del secondo binario non potrà essere imposto alla Società se non quando la rendita brutta della strada non abbia raggiunto la cifra di lire 30,000 al chilometro.

Con larghezza proporzionata alla sede per due binari, dovranno essere edificati del pari sia il ponte provvisorio all’americana che quello definitivo in pietra e ferro, che per il varco del Po si dovranno costrurre lungo quella linea.

La Società dovrà costrurre il ponte provvisorio all’americana nel termine prefisso per l’ultimazione dei lavori relativi alla sezione di strada da Pavia a Voghera, e nel termine di dodici anni dall’apertura dell’esercizio su quella sezione di strada sarà obbligata a costrurre il ponte stabile in pietra ed in ferro, con sistema eguale a quello che venne approvato per il ponte sul Po a Piacenza.

La Società sarà però tenuta ad anticipare la esecuzione del predetto ponte stabile, quando a giudizio di periti venisse riconosciuto che il passaggio sul ponte provvisorio, potesse difettare della necessaria sicurezza, o per deperimento naturale dell’opera, o per eventi straordinari.

Sia il ponte provvisorio che quello stabile dovranno essere costrutti per modo che possano contemporaneamente servire ai convogli della ferrovia ed al passaggio del pubblico, tanto a piedi che coi rotanti comuni, e dovranno essere aperti al pubblico servizio.

Art. 6. La spesa sia per il ponte provvisorio, che il ponte stabile sarà intieramente a carico della Società.

Quando però alle opere arginali o di sponda del fiume, da erigersi a difesa del ponte o della ferrata, si volesse dare tale estensione che giovasse insieme a difendere un territorio più o meno vasto dalle irruzioni del Po, concorreranno nella spesa per ciò necessaria lo Stato, i Comuni ed i consorzi, in ragione dei vantaggi che ne otterrebbero a mente del disposto del Titolo III, Capitolo I della Legge 20 novembre 1859.

La maggiore spesa di costruzione e di manutenzione del passaggio aperto al pubblico sul ponte provvisorio o stabile, per quanto esclusivamente riflette questo passaggio, sarà rimborsata alla Società o con apposito pedaggio a carico dei passeggieri o con equivalente annualità.

Art. 7. Il Governo si riserba di fissare in massima l’andamento che dovrà seguire la predetta linea per Brescia, Cremona e Pavia.

Per la sezione della medesima compresa tra Pavia e Voghera, essa si staccherà dalla linea per Torre-Beretti, in un punto tra il Ticino ed il Gravellone, attraverserà il Gravellone alquanto al disotto del ponte per la predetta linea, passerà a levante dell’abitato di Cava e, varcato il Po a circa mille metri a ritroso delle acque dal ponte di barche a Mezzana Core, e la Staffora in vicinanza del molino Orecchia farà direttamente capo nella stazione di Voghera.

Art. 8. Per tutto ciò che si riferisce alle condizioni tecniche di costruzione delle strade concesse, ed in quanto non risulti altrimenti determinato dal presente Capitolato, dovrà la Compagnia attenersi a tutte le disposizioni contenute nella Legge 20 novembre 1859, non che alle seguenti, cioè:

a) Che i raggi delle curve non vengano mai ridotti a lunghezza minore di 500 metri, salvo nelle traversate dell’Apennino, nelle quali sarà tollerato un raggio di 300 metri;

b) Che le pendenze non sorpassino i limiti massimi del 6 per 1000, salva l’autorizzazione di portarli sino al 10, che potrà venire data eccezionalmente dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreti motivati, e salvo nelle due traversate dell’Apennino, nelle quali sarà tollerata una pendenza massima del 25 per 1000;

c) Che tutte le strade sieno munite di colonne chilometriche;

d) Che sia escluso il legname nella costruzione dei ponti di qualsiasi luce;

e) Che le stazioni abbiano i locali necessari per i servizi doganali, sanitari e di polizia.

Art. 9. La Società, non portando a compimento la costruzione e non attivando l’esercizio sulle diverse linee, o sezioni di linee, nei termini per loro rispettivamente fissati all’art. 2 della Convenzione, salve le eccezioni di che ai successivi articoli 3 e 4, andrà soggetta ad una conseguente diminuzione della guarentigia di annuo prodotto lordo chilometrico accordato per quelle linee o sezioni di linee.

Questa diminuzione sarà proporzionale alla durata del ritardo e valutata sulla base del 10 per cento per un ritardo di un anno.

Art. 10. Le spese per la sorveglianza ed il collaudo dei lavori, del pari che quelle del controllo dell’esercizio, saranno sostenute dalla Società.

Esse comprenderanno gli emolumenti degli Ispettori e dei Commissari a tal uopo nominati dal Governo, non meno che quelli del Personale subalterno addetto ai loro Uffizi.

Per provvedere a queste del pari che a quelle della sorveglianza speciale, di cui fa menzione l’art. 15, la Società dovrà versare ogni anno al pubblico Tesoro la somma di lire italiane 60 per cadun chilometro di strada in costruzione ed in esercizio.

Art. 11. Per tutta la durata della concessione la Società dovrà conservare in buono stato di manutenzione tutte le linee che le sono concesse, tenerle munite di tutto il materiale mobile occorrente ai bisogni del servizio, ed esercitarle lodevolmente.

Dovrà inoltre stabilire e conservare in attività in una o più stazioni principali le officine necessarie per provvedere con esse alle grandi riparazioni di tutto il materiale mobile.


Capitolo II.

Applicazione della guarentigia


Art. 12. Le guarentigie stipulate all’art. 15 della Convenzione in data d’oggi, saranno applicate dal giorno in cui verrà sopra ciascuna linea o sezione di linea avrà attivato il doppio servizio dei viaggiatori e delle merci.

Nel caso però in cui il Governo stimasse conveniente di ordinare l’attivazione del servizio per i viaggiatori sopra qualche sezione di linea, prima che si potesse sulla medesima effettuare anche il trasporto delle mercanzie, la misura delle guarentigie sarebbe temporariamente ridotta a due terzi del totale.

Qualora in conseguenza di un avvenimento qualunque, o per caso di forza maggiore l’esercizio di un tratto qualunque delle strade ferrate avesse a ritrovarsi interrotto, e questa interruzione per negligenza della Società venisse a protrarsi più di quanto sarebbe assolutamente necessario per porvi riparo, sarà del pari proporzionatamente sospesa l’applicazione della guarentigia.

Art. 13. Nel computo della lunghezza chilometrica della linea da Brescia a Voghera per Cremona e Pavia e per l’applicazione alla medesima della pattuita guarentigia di prodotto lordo, non sarà tenuto conto di quei tratti di essa che saranno comuni colle strade ferrate lombarde.

Art. 14. Le somme che lo Stato avesse eventualmente sborsate in forza della guarentigia stabilita, costituiranno un’anticipazione fruttante l’annuo interesse del 4 per 100.

Quest’anticipazione verrà rifusa coll’eccedente introito lordo sull’annualità garantita. Le eccedenze verranno applicate alle estinzioni, prima dell’interesse, poscia del capitale.

Art. 15. Il Governo si riserba il diritto di verificare e controllare nel modo il più lato la gestione della Società rispetto agli introiti di ogni genere derivanti dal possesso e dall’esercizio delle strade; e la Società, a semplice di lui richiesta, avrà l’obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e le comunicazioni che egli stimerà opportune, uniformandosi inoltre a tutte quelle prescrizioni circa alla dotazione dell’occorrente materiale circolante, al numero e alla distribuzione dei treni sia di viaggiatori che di merci sulle diverse linee, che nell’interesse di un perfetto e soddisfacente esercizio egli fosse per emanare.

La sorveglianza e il controllo, che sopra, saranno esercitati per mezzo di Commissari nominati dal Governo.

Questo avrà altresì il diritto di farsi rappresentare alle adunanze generali delle Società.


Capitolo III.

Riscatto e scadenze


Art. 16. Il Governo prenderà possesso ed entrerà immediatamente nel godimento di tutte le strade ferrate comprese nella concessione allo spirare di essa.

Al Governo incomberà l’obbligo di rimborsare alla Società il valore del materiale mobile, degli strumenti ed utensili, dei mobili, degli approvvigionamenti di ogni genere al prezzo che si regolerà in via amichevole, o che verrà fissato dai periti.

Gli stabilimenti fondati ed eserciti in virtù del disposto dell’art. 40 del presente Capitolato e dell’art. 11 della Convenzione rimarranno di proprietà della Società.

Art. 17. Dopo trent’anni dalla data della Legge di concessione il Governo avrà facoltà di riscattare le ferrovie contemplate nel presente Capitolato e nella Convenzione, mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondersi semestralmente alla Società per tutta la durata della concessione.

Art. 18. Per determinare il prezzo di tale riscatto si prenderanno gl’introiti netti annui ottenuti dalla Società durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo avrà notificata l’intenzione di riscattare le ferrovie; se ne dedurranno gl’introiti netti dei due anni meno proficui, e si prenderà la media degli introiti dei cinque anni restanti; questo introito netto medio costituirà l’ammontare della rendita annua che verrà pagata semestralmente alla Società per tutti gli anni che rimarranno a trascorrere fino al termine della concessione. Questa rendita annua non potrà essere in alcun caso minore della rendita annua dell’ultimo dei sette anni presi a termine di paragone.

Art. 19. Nel caso previsto dall’art. 17, come pure in quello in cui il Governo non prendesse possesso delle ferrovie che al termine della concessione, queste insieme con tutti i loro annessi dovranno essere consegnate in buono stato di manutenzione.

Se ciò non fosse, esso avrò diritto di far eseguire le riparazioni necessarie a spese della Società, ovvero di obbligare quest’ultima a provvedervi.

Le stesse disposizioni si applicheranno quando la Società venisse a sciogliersi prima del termine della concessione.

Art. 20. Allo spirare della concessione la Società dovrà, qualora il Governo lo richiegga, continuare la manutenzione e l’esercizio per i sei mesi successivi a spese e per conto dello Stato.

Il resoconto dell’esercizio, così sostenuto dalla Società dietro richiesta del Governo, dovrà essere prodotto nei tre mesi seguenti.

Se il Governo fa delle osservazioni su questo resoconto, la Società deve presentare la sua risposta e somministrare entro tre mesi le nuove dilucidazioni che le saranno state domandate, senza di che le obiezioni sollevate contro il suo resoconto si terranno per fondate e si regoleranno i conti a norma delle medesime.

Per contro, se il Governo non muove obiezioni contro il resoconto entro tre mesi o contro la risposta della Società entro sei settimane, i conti presentati dalla Società si riterranno come approvati.


Capitolo IV.

Tariffe e condizioni del trasporto e del servizio pubblico


Art. 21. Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci sulle linee contemplate nella presente concessione sono autorizzate le tariffe attualmente in vigore sulle strade ferrate dello Stato.

La Società e il Governo potranno per ulteriori accordi nei limiti delle tariffe suddette formare delle tariffe definitive allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme per la varie reti di strade ferrate italiane che comunicano fra di loro.

Art. 22. Ogni sotterfugio tendente a defraudare la Società delle tasse che le sono dovute pei trasporti, ogni tentativo di viaggiare senza pagare tutta o parte della tassa nelle carrozze della Società, ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso di una merce, ogni agglomerazione in un’unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse o dirette a persone diverse darà diritto alla Società di esigere il pagamento del triplo della somma della quale si è tentato di defraudare la Società stessa.

Queste disposizioni saranno inserite nella tariffa a stampa della Società.

Art. 23. In caso di straordinaria carestia di viveri, il Governo avrà diritto di imporre una riduzione sulle tasse di trasporto delle derrate alimentari fino alla metà del massimo portato dalla tariffa.

Art. 24. I trasporti militari dovranno essere eseguiti a prezzi ridotti, cioè:

  • Per i militari in corpo o staccati, ma provvisti di foglio di via, al terzo;
  • Per i cavalli, bagagli, oggetti militari e materiali da guerra alla metà delle tasse portate dalle tariffe.

Gli oggetti appartenenti al materiale da guerra, di cui non è fatta espressa menzione nella classificazione delle merci, saranno pareggiati alle merci di seconda classe nei trasporti a piccola velocità.

Art. 25. La Società si obbliga a trasportare sulle proprie linee il sale ed i tabacchi per conto dello Stato ad un prezzo corrispondente alla metà di quello stabilito dalle tariffe per le merci dell’infima classe.

Art. 26. I detenuti, non che gli agenti della forza pubblica che li scortano, verranno trasportati per metà del prezzo di tariffa nelle vetture di terza classe.

I detenuti si trasporteranno in un compartimento speciale quando siano chiusi in carrozze cellulari.

Ove poi l’Amministrazione facesse uso per trasportarli di siffatte carrozze, essa non pagherà alcuna tassa suppletiva.

Art. 27. Fino a che l’introito lordo rimanga inferiore alla somma di prodotto guarentita, le disposizioni dei tre precedenti articoli 24, 25 e 26 non saranno applicate.

Art. 28. I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l’esercizio delle ferrovie, o di controllare le operazioni della Società, verranno trasportati gratuitamente dei pari che i loro bagagli.

Art. 29. La Società si obbliga ad eseguire gratuitamente il trasporto delle lettere, dei dispacci, dei pieghi di servizio e degl’impiegati postali nei convogli di viaggiatori e misti, ed il trasporto delle lettere anche nei convogli celeri.

I carri ambulanti postali saranno somministrati dall’Amministrazione delle poste, la quale provvederà alla loro manutenzione.

Qualora l’Amministrazione non impiegasse carri specialmente destinati al servizio postale nei convogli ordinari e misti, la Società dovrà porre a sua disposizione un carro a quattro ruote.

Ogniqualvolta questo servizio esigerà l’uso di un veicolo di maggior capacità di un carro postale, il Governo dovrà corrispondere alla Società un compenso di 15 centesimi di lira italiana per ogni chilometro e per ogni carro supplettivo.

La Società si obbliga d’incaricarsi delle spedizioni fatte dall’Amministrazione delle poste non accompagnate da un impiegato, del pari che della sorveglianza dei carri postali.

In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere si porranno gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione delle poste i locali ad uso di Ufficio.

Art. 30. Il Governo si riserva il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse alla Società, ovvero di far uso dei pali delle linee telegrafiche della medesima.

La Società dal canto suo avrà diritto di stabilire a proprie spese delle linee telegrafiche, ovvero di far uso dei pali appartenenti allo Stato onde provvedere al proprio servizio e mettere in comunicazione gli Uffizi della Società colla sede della medesima.

La Compagnia non potrà trasmettere altri dispacci fuorché quelli relativi al servizio per le sue strade, e sarà perciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 31. La Società dovrà far invigilare gratuitamente dai suoi agenti le linee telegrafiche stabilite o da stabilirsi per conto del Governo lungo le sue strade ferrate.

Gli agenti incaricati di questa sorveglianza dovranno denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica, od alla più vicina Autorità competente, tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

La Società dovrà far trasportare gratuitamente gli agenti telegrafici del Governo, non che gli operai ed i materiali occorrenti, sia per lo stabilimento che per la manutenzione delle linee telegrafiche suddette.


Capitolo V.

Stipulazioni diverse


Art. 32. La Società assume il carico dell’esercizio della strada ferrata da Pavia a Torre-Beretti cogli stessi diritti ed obblighi derivanti all’Amministrazione dello Stato dalla Legge 16 ottobre 1859.

Art. 33. Aperta all’esercizio la strada da Voghera a Pavia, la Società riceverà la strada ferrata di Torre-Beretti dall’Amministrazione dello Stato, che attualmente la esercita, in perfetto stato di manutenzione, come a termine della Legge prementovata l’Amministrazione stessa aveva il diritto di riceverla dai rispettivi concessionari.

Colla strada sarà pure consegnata in ottimo stato alla Società la linea telegrafica colle macchine di trasmissione ed ogni altro attrezzo relativo.

L’Amministrazione dello Stato cederà inoltre alla Società tutti gli arredi esistenti nelle stazioni distribuite lungo la suddetta linea e necessari al servizio delle medesime.

Art. 34. Sarà obbligo del Governo di procurare l’adempimento, da parte dei concessionari della costruzione della strada Pavia e Torre-Beretti, delle prescrizioni loro imposte dall’art. 12 del Capitolato di concessione, annesso alla Legge del 16 ottobre 1859.

Art. 35. Per quella parte della linea da Bari a Taranto, che sarà compresa tra la stazione di Taranto ed il punto di diramazione della strada ferrate delle Calabrie, la Società dovrà dare il transito sulla medesima ai treni destinati al servizio della predetta linea delle Calabrie.

I corrispettivi e le condizioni di questo transito, come dell’uso in comune della stazione e dello sbarcatoio al porto di Taranto, saranno stabilite d’accordo fra le parti interessate, ed in caso di discrepanza fissate d’ufficio dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 36. La Società dovrà rifondere allo Stato la metà delle spese che saranno per occorrere per la costruzione ed il completo arredamento di ogni genere della grande stazione centrale di Napoli.

Le condizioni della costruzione e del servizio in quella stazione saranno regolate dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentite le parti interessate.

Art. 37. La Società dovrà nella costruzione e nell’esercizio delle strade a lei concedute impiegare esclusivamente degl’Italiani, salvo poche eccezioni che dietro giustificati motivi venissero approvate dal Governo.

I posti del servizio attivo dell’esercizio della strada saranno dalla Società, a pari condizioni, di preferenza accordati ai militari congedati, ed ai volontari che combatterono le battaglie italiane.

Un terzo almeno del numero totale dovrà essere in ogni caso riservato a questa classe di persone.

Art. 38. Decidendo il Governo di costruire o di concedere nuove linee di strade ferrate in diramazione di quelle comprese nella presente concessione, il concessionario godrà del diritto di preferenza durante il periodo di dieci anni, a partire dalla data del presente Capitolato, semprechè dichiari di accettare le condizioni proposte da altri offerenti entro quattro mesi dal giorno in cui queste gli saranno notificate.

Da questa condizione sono escluse la linea delle Calabrie ed i prolungamenti e le diramazioni delle ferrovie dello Stato.

Qualora la Società non accettasse una o più diramazioni che le fossero state offerte, e posto che queste venissero eseguite dal Governo, o da Società col concorso dei Comuni e delle Provincie, e consegnate in perfetta condizione, munite di tutto il materiale fisso occorrente per l’esercizio, sarà la medesima nullameno tenuta ad assumere ad opera finita l’esercizio di queste diramazioni.

In compenso dell’esercizio, per il quale la Società provvederà tutti gli oggetti mobili occorrenti, ed inoltre il completo materiale di trasporto, e s’incaricherà della manutenzione ordinaria, la Società avrà diritto di prelevare ui prodotti lordi annui di queste diramazioni 7,500 franchi, guarentiti quale minimum per l’esercizio annuo di ciascun chilometro fino alla rendita lorda di 10,000 franchi, e dell’eccedente un terzo sino alla rendita chilometrica di 50,000 franchi, ed un quarto quando la rendita lorda oltrepassi i 30,000 franchi al chilometro.

Art. 39. I monumenti che potranno essere scoperti nell’esecuzione dei diversi lavori della ferrovia, non dovranno essere menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della rispettiva provincia, il quale provvederà sollecitamente perché sieno tolti onde non impedire l’esecuzione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, oggetti di arte, frammenti archeologici, e per tutti gli oggetti antichi in generale, si osserveranno le Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 40. La Società è autorizzata a creare stabilimenti, officine e fucine, ad acquistare ed esercire miniere di lignite, depositi di torba, boschi e selve, uniformandosi perciò alle Leggi ed ai Regolamenti tanto emanati, quanto da emanarsi, e con espressa riserva che le disposizioni contenute negli articoli 41 e 42 non debbano ritenersi applicabili alle varie industrie ora accennate.

Art. 41. Pel corso di 10 anni, a partire dalla data del presente capitolato, il concessionario potrà immettere in franchigia di dazio o di qualsivoglia altro diritto, il ferro, i regoli, le locomotive, i tenders, i vagoni, gl’istrumenti, i metalli e generalmente tutto ciò che è necessario alla costruzione, esercizio e mantenimento delle ferrovie concesse, in quanto però sia dimostrato che non possano provvedersi ad eque condizioni nello Stato.

L’esercizio di questo diritto sarà determinato dal Ministro per le Finanze, con apposito Regolamento, inteso il concessionario.

Art. 42. L’imposta territoriale che la Società pagherà allo Stato per i terreni e fabbricati acquistati per la strada sarà valutata in base ai catasti vigenti all’epoca dell’acquisto.

Art. 43. La Società potrà trasportare gratuitamente sulle proprie linee le lettere ed i pieghi riguardanti unicamente l’amministrazione e l’esercizio delle ferrovie concesse.

Art. 44. Tutti i contratti ed atti qualsiansi che la Società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla concessione delle linee concesse saranno soggetti al diritto fisso di una lira italiana, ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 45. Insorgendo qualche difficoltà nell’esecuzione del disposto del presente Capitolato o della Convenzione cui il medesimo va annesso, il concessionario o la Società dovranno rivolgersi direttamente al Ministro pei Lavori Pubblici cui spetterà di decidere in proposito.

In caso di discrepanza fra il Ministro ed il concessionario o la Società, le contestazioni verranno definite nei modi e per le vie prescritte dalle Leggi generali del Regno.


Il Ministro dei Lavori Pubblici

Agostino Depretis