L. 20 febbraio 2006, n. 91 - Vittime di Kindu

Parlamento italiano

2006 diritto diritto Legge 20 febbraio 2006, n. 91 - Vittime di Kindu Intestazione 28 giugno 2012 25% Da definire

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961
2006
G.U. di pubblicazione: n. 62 del 15 marzo 2006
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Legge 20 febbraio 2006, n. 91, in materia di Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961

Legge 20 febbraio 2006, n. 91

"Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2006

Art. 1.

(Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu)

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.