L. 1 dicembre 1997, n. 420 - Edizioni Nazionali.

Parlamento italiano

1997 Diritto Diritto Legge 1° dicembre 1997, n. 420 Intestazione 9 febbraio 2011 50% Diritto

Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali
1997

Legge 1 dicembre 1997, n. 420, in materia di Edizioni Nazionali


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997

Art. 1.

(Istituzione e composizione della Consulta).


1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le Edizioni nazionali da realizzare.

2. La Consulta è composta da:

a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente;

b) il direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria, con funzioni di vice presidente;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura.

3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonchè rappresentanti del Ministero degli affari esteri, delMinistero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pub-blica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.

Art. 2.

(Comitati nazionali).


1. Le richieste di istituzione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa, sono presentate alla Consulta da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.

2. La costituzione e l’organizzazione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l’ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso sono deliberate dalla Consulta. A tal fine la Consulta predispone annualmente l’elenco delle motivate proposte di istituzione di Comitati per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo contributo. L’elenco è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso entro trenta giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Sono organi del Comitato nazionale:

a) il presidente;

b) il segretario tesoriere.

4. Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere del Comitato nazionale che è tenuto, ogni sei mesi e comunque entro tre mesi dal termine della celebrazione o della manifestazione, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l’inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3.

(Edizioni nazionali).


1. Le richieste di istituzione di Edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa.

2. La costituzione delle Edizioni nazionali è deliberata dalla Consulta, che determina altresì la composizione delle commissioni scientifiche, ed è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle Edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attività.

4. Sono organi delle commissioni scientifiche delle Edizioni nazionali:

a) il presidente;

b) il segretario tesoriere.

5. Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere delle commissioni scientifiche che è tenuto, ogni sei mesi, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l’inoltro alla Corte dei conti.

6. All’inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione.

7. Per la realizzazione delle Edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

(Celebrazioni del 2000).


1. Per individuare le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare in occasione dell’anno 2000, la Consulta è composta, oltre che dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 2, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.


Art. 5.

(Contributi statali).


1. Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le Edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l’anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato:

a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi;

b) al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;

c) al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;

d) al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;

e) al Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000, lire 1 miliardo;


f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;

g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;

h) al Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della città di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni; i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni.

2. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell’anno 2000. 3. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali.

Art. 6.

(Copertura finanziaria).


1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, pari a lire 13 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.