L. 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
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LEGGE 5 luglio 1966, n. 604
Norme sui licenziamenti individuali. (GU n.195 del 6-8-1966)
Vigente al: 6-5-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con
datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non
sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto
collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro
non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119
del Codice civile o per giustificato motivo.
Art. 2
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve
comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
((2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato)).
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si
applicano anche ai dirigenti.
Art. 3
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e'
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita'
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.
Art. 4
Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede
religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione
ad attivita' sindacali e nullo, indipendentemente dalla motivazione
adottata.
Art. 5
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del
giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Art. 6
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei
motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto
ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo
termine di ((centottanta)) giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia
raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. (10) ((12))
A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della
presente legge e' competente il pretore.
Art. 7
1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e
per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve
dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le
eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore
interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato
dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da
un avvocato o un consulente del lavoro.
((6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di
comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i
licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno
2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono
ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude
entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del
lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva
l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di
proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un
accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,
decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione
di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata
dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura
civile.))
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal
giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato
impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma
3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.
Art. 8
((1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di
lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il
termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della
predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per
il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino
a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore
ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di
quindici prestatori di lavoro)).
Art. 9
L'indennita' di anzianita' e' dovuta al prestatore di lavoro in
ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 10
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei
prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di
operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli
assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione
diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi
dall'inizio del rapporto di lavoro.
Art. 11
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108))
La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale
e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.
Art. 12
Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi
sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente
legge, condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art. 13
Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure
di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo,
imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.
Art. 14
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE -
RESTIVO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: - REALE