Italia, Repubblica Sociale - Progetto di Costituzione/Capo IV

Capo IV

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Capo III

CAPO IV - STRUTTURA DELL’ECONOMIA NAZIONALE

§ I - La produzione e il lavoro

SEZIONE I - La Produzione

Art. 102

Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale. Suoi obiettivi sono il benessere dei singoli e lo sviluppo della potenza della Nazione.

Art. 103

Nel campo della produzione la Repubblica si propone di conseguire l’indipendenza economica della Nazione, condizione e garanzia della sua libertà politica nel mondo. A tale scopo la Repubblica, oltre a promuovere in tutti i modi l’aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi, fissa, a mezzo dei suoi organi e degli enti idonei, le direttive e i piani generali della produzione nazionale o di settori di questa. All’osservanza di tali direttive e al successo di tali piani sono impegnati tutti i lavoratori, sia nella determinazione degli indirizzi, che nello svolgimento dell’attività produttiva.

Art. 104

Nei rapporti tra le categorie dei vari rami della produzione nazionale, come nel seno di ogni singola impresa, si attua la collaborazione dei diversi fattori della produzione tra loro, il contemperamento dei loro interessi, la loro subordinazione agli interessi superiori della Nazione.

Art. 105

La Repubblica considera la proprietà privata frutto del lavoro e del risparmio individuale, come completamento e mezzo di esplicazione della personalità umana, e ne riconosce la funzione sociale e nazionale, quale un mezzo efficace per sviluppare e moltiplicare la ricchezza e per porla a servizio della Nazione. A questi titoli la Repubblica rispetta e tutela il diritto di proprietà privata e ne garantisce l’esercizio e i trasferimenti sia per atto fra i vivi che per successione legittima o testamentaria, secondo le regole stabilite dal codice civile e dalle altre leggi.

Art. 106

La Repubblica protegge con particolare cura la proprietà rurale, di interesse vitale per l’economia nazionale e per la sanità morale e fisica della stirpe. Perciò favorisce con ogni mezzo il ritorno ai campi, con la costruzione di case coloniche, con le agevolazioni all’acquisto della piccola proprietà rurale da parte del più gran numero di lavoratori, coltivatori diretti. Nei trasferimenti di terreni coltivabili o coltivati non può farsi luogo a frazionamenti che non rispettino l’unità colturale necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola o per una conveniente coltivazione.

Art. 107

Si può procedere all’espropriazione della proprietà privata per pubblico interesse, nei casi legalmente accertati di pubblica utilità e quando il proprietario abbandoni o trascuri l’esercizio del diritto in modo dannoso per l’economia nazionale. Si può altresì disporre il trasferimento coattivo della proprietà, quando sia di pubblico interesse assegnarne l’esercizio a persone o enti più adatti, ma solo nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge. Sia in caso di espropriazione che di trasferimenti coattivi nel pubblico interesse è dovuta al proprietario una congrua indennità conformemente alle leggi.

Art. 108

La Repubblica considera l’iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più utile nell’interesse della Nazione, e pertanto la favorisce e la controlla.

Art. 109

L’organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte alla Repubblica.

Art. 110

L’intervento dello Stato nella gestione di imprese economiche ha luogo nei casi in cui siano in giuoco interessi politici dello Stato, nonché per controllare l’iniziativa privata e per incoraggiarla, integrarla e, quando sia necessario, sostituirla se essa si dimostri insufficiente o manchi.

Art. 111

La Repubblica assume direttamente la gestione delle imprese che controllino settori essenziali per la indipendenza economica e politica del Paese, nonché di imprese fornitrici di prodotti e servizi indispensabili a regolare lo svolgimento della vita economica del Paese. La determinazione delle imprese che si trovino in tale situazione è fatta per legge.

Art. 112

In caso di assunzione della gestione di imprese private, per insufficienza della loro iniziativa, lo Stato la affida ad altro gestore privato, oppure, ma soltanto per il periodo in cui ciò non sia possibile o conveniente, a speciali enti pubblici.

SEZIONE II - Il Lavoro

Art. 113

Il lavoro è il soggetto e il fondamento dell’economia produttiva.

Art. 114

Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali è un dovere nazionale. Soltanto il cittadino che adempie il dovere del lavoro ha la pienezza della capacità giuridica, politica e civile.

Art. 115

Come l’adempimento del dovere di svolgere l’attività lavorativa secondo le capacità e attitudini di ognuno è pari titolo di onore e di dignità, così la Repubblica assicura la piena uguaglianza giuridica di tutti i lavoratori.

Art. 116

La Repubblica garantisce a ogni cittadino il diritto al lavoro, mediante l’organizzazione e l’incremento della produzione e mediante il controllo e la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro. Il collocamento dei lavoratori è funzione pubblica, svolta gratuitamente da idonei uffici dall’organizzazione professionale riconosciuta.

Art. 117

Poiché la attuazione, rigorosa e inderogabile, delle condizioni fondamentali costituenti garanzia del lavoro è di preminente interesse pubblico, la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla legge o alle norme da emanarsi dall’organizzazione professionale riconosciuta. Tali norme si inseriscono automaticamente nei contratti individuali, i quali possono contenere norme diverse ma soltanto più favorevoli al lavoratore.

Art. 118

La retribuzione del prestatore di lavoro deve corrispondere alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro. Oltre alla retribuzione normale saranno corrisposti al lavoratore anche nello spirito di solidarietà tra i vari elementi della produzione, assegni in relazione agli oneri familiari.

Art. 119

L’orario ordinario di lavoro non può superare le 44 ore settimanali e le 8 ore giornaliere, salvo esigenze di ordine pubblico per periodi determinati e per settori produttivi da stabilirsi per legge. La legge o le norme emanate dalle associazioni professionali riconosciute stabiliscono i casi e i limiti di ammissibilità del lavoro straordinario e notturno e la misura della maggiorazione di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Art. 120

Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica e a un periodo annuale di ferie retribuito.

Art. 121

Ogni lavoratore ha diritto a sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Se il licenziamento avviene senza sua colpa, il lavoratore ha diritto, oltre a un congruo preavviso, a un’indennità proporzionata agli anni di servizio.

Art. 122

In caso di morte del lavoratore, quanto a questo spetterebbe se fosse licenziato senza sua colpa, spetta ai figli, al coniuge, ai parenti conviventi a carico o agli eredi, nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 123

La previdenza è un’alta manifestazione del principio di collaborazione tra tutti gli elementi della produzione, che debbono concorrere agli oneri di essa. La Repubblica coordina e integra tale azione di previdenza, a mezzo dell’organizzazione professionale, e con la costituzione di speciali Istituti per l’incremento e la maggiore estensione delle assicurazioni sociali. L’opera convergente dello Stato e delle categorie interessate deve garantire a tutti i lavoratori piena assistenza per la vecchiaia, l’invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie, la gravidanza e puerperio, la disoccupazione involontaria, il richiamo alle armi.

Art. 124

Allo scopo di dare e accrescere la capacità tecnica e produttiva e il valore morale dei lavoratori e di agevolare l’azione selettiva tra questi, la Repubblica anche a mezzo dell’associazione professionale riconosciuta, promuove e sviluppa l’istruzione professionale.

§ II - La gestione socializzata dell’impresa

Art. 125

La gestione dell’impresa, sia essa pubblica che privata, è socializzata. Ad essa prendono parte diretta coloro che nell’impresa svolgono, in qualunque forma, una effettiva attività produttiva.

Art. 126

Ogni impresa ha un capo, responsabile di fronte allo Stato, politicamente e giuridicamente, dell’andamento della produzione e della disciplina del lavoro nell’impresa.

Art. 127

Il capo dell’impresa pubblica è nominato dal Governo.

Art. 128

Il capo dell’impresa privata è l’imprenditore. Imprenditore è colui che ha organizzato l’impresa, determinandone l’oggetto e lo scopo economico, o colui che ne ha preso posto. Nelle imprese individuali o ad amministratore unico, il capo dell’impresa è il titolare o l’amministratore unico. Nelle imprese con organo amministrativo collegiale il capo dell’impresa è stabilito, dallo statuto o dall’atto costitutivo, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell’Amministratore delegato o di un tecnico, che può essere estraneo al Consiglio, e a cui si conferiscono le funzioni di Direttore generale.

Art. 129

Le aziende pubbliche sono amministrate da un Consiglio di gestione eletto dai lavoratori dell’impresa, operai, impiegati tecnici. Il Consiglio di gestione decide su tutte le questioni inerenti all’indirizzo e allo svolgimento della produzione dell’impresa nel quadro del piano unitario nazionale determinato dalla Repubblica a mezzo dei suoi competenti organi; forma il bilancio dell’impresa e delibera la ripartizione degli utili determinando la parte spettante ai lavoratori; decide sulle questioni inerenti alla disciplina e alla tutela del lavoro.

Art. 130

Nelle imprese private, degli organi collegiali di amministrazione, formati secondo la legge, gli atti costitutivi e gli statuti fanno parte i rappresentanti degli operai, impiegati e tecnici dell’impresa in numero non inferiore a quello dei rappresentati eletti dall’assemblea dei portatori del capitale sociale, e uno o più rappresentanti dello Stato qualora esso partecipi alla formazione del capitale.

Art. 131

Nelle imprese individuali e in quelle per le quali l’atto costitutivo e gli statuti prevedano un amministratore unico, qualora esse impieghino complessivamente almeno cinquanta lavoratori, verrà costituito un consiglio di operai, impiegati e tecnici dell’impresa di almeno tre membri. Il Consiglio collabora col titolare dell’impresa e con l’amministratore unico alla gestione dell’impresa. Deve esser sentito per la formazione del bilancio e per le decisioni che importino trasformazione della struttura, della forma giuridica e dell’oggetto dell’impresa.

Art. 132

In ogni impresa, che occupi più di dieci lavoratori, si costituisce il consiglio di fabbrica, eletto da tutti gli operai, impiegati e tecnici, il quale partecipa alla formazione dei regolamenti interni e alla risoluzione delle questioni che possano sorgere nella loro applicazione. Nelle imprese in cui non vi sia un organo collegiale, di amministrazione né il consiglio dei lavoratori, il capo dell’impresa deve sentire il parere del consiglio di fabbrica nelle questioni riguardanti la disciplina del lavoro, e può sentirlo nelle altre questioni che egli intenda di sottoporgli.

Art. 133

La legge, in relazione alla situazione economica, stabilisce i limiti massimi e i modi con cui può esser determinato il compenso al capitale impiegato nell’impresa, in generale o per i vari tipi di esse. Entro questi limiti e nei modi consentiti la determinazione del compenso è stabilita convenzionalmente.

Art. 134

Gli utili dell’impresa, dopo la deduzione del compenso dovuto al capitale, sono distribuiti tra il capo, gli amministratori e gli operai, impiegati e tecnici dell’impresa, nelle proporzioni fissate per legge, per norma collettiva o, in mancanza degli atti costitutivi, dagli statuti e dalle deliberazioni degli organi di gestione. La parte degli utili non distribuita, è assegnata alla riserva nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, e se vi sia ancora un’eccedenza, questa è devoluta allo Stato che l’amministra o la impiega per scopi di carattere sociale.

§ III - L’organizzazione professionale

Art. 135

Tutte le categorie di prestatori d’opera e di lavoratori, operai, impiegati, dirigenti, di artigiani, di imprenditori, di professionisti e gli artisti sono organizzati in un’organizzazione professionale nazionale. Nel seno dell’organizzazione unica possono formarsi sezioni per le varie branche della produzione e per le varie categorie professionali.

Art. 136

L’associazione professionale unica si ispira ai principi della Repubblica Sociale Italiana e ne cura l’attuazione nel campo dell’economia nazionale: essa costituisce l’organizzazione giuridica a traverso la quale si opera la trasformazione di tutte le forze della produzione in forze nazionali, e si realizza la loro partecipazione stabile alla costituzione e alla vita dello Stato.

Art. 137

L’organizzazione professionale unica ha l’esclusiva integrale rappresentanza degli interessi delle categorie in essa organizzate. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi delle categorie produttive, considerate nella loro funzione nazionale, di supremo interesse statale, essa è giuridicamente riconosciuta come ente ausiliario dello Stato.

Art. 138

L’associazione professionale unica ha come precipui compiti istituzionali, che essa può assolvere anche a traverso le associazioni che si formino nel suo seno: tutelare gli interessi delle categorie rappresentate, contemperandoli tra loro e subordinandoli ai fini superiori della Nazione; promuovere in tutti i modi l’incremento qualitativo e quantitativo della produzione, e la riduzione dei costi e dei prezzi di beni e servizi, nell’interesse dei produttori e dei consumatori; curare che gli appartenenti alle categorie produttive si uniformino, nell’esercizio della loro attività, ai principi dell’ordinamento sociale nazionale e agli obblighi che vi derivano; assicurare l’uguaglianza giuridica tra i vari elementi della produzione, suscitarne e rafforzarne la solidarietà tra loro e verso la Nazione; promuovere ed attuare provvedimenti e istituti di previdenza sociale fra i produttori; coltivare l’istruzione, specialmente professionale, e l’educazione morale, politica e religiosa degli appartenenti alle categorie; prestare assistenza ai produttori rappresentati; in genere svolgere tutte le altre funzioni utili al mantenimento della disciplina della produzione e del lavoro.

Art. 139

All’associazione professionale unica, per l’assolvimento dei suoi compiti lo Stato affida l’esercizio di poteri:

  • normativo, per cui, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, essa detta norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro e può dettare, ove se ne verifichi la necessità, norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi economici ai fini del coordinamento della produzione;
  • fiscale, per cui, onde sostenere le spese obbligatorie facoltative connesse alle sue funzioni, può imporre contributi a tutti i lavoratori rappresentati nella misura massima stabilita dalla legge procedendo all’esazione colle procedure e i privilegi per la riscossione delle imposte;
  • conciliativo, per cui deve esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro e all’applicazione delle norme collettive economiche da esso emanate: tale tentativo di conciliazione costituisce un presupposto necessario per la proposizione delle relative controversie giudiziarie;
  • disciplinare, per cui può infliggere ai rappresentati sanzioni disciplinari determinate nello Statuto dell’associazione, per inosservanza ai doveri nascenti dall’ordinamento sociale nazionale; al fine di accertare tali eventuali inosservanze essa può disporre gli opportuni controlli, a mezzo di propri organi e dei fiduciari di fabbrica, ove siano istituiti;
  • consultivo, per cui il suo parere deve esser sentito dalle amministrazioni dello Stato, nelle materie interessanti la disciplina della produzione e del lavoro.
Art. 140

Nello svolgimento delle sue funzioni la Confederazione unica gode di piena autonomia. I suoi atti sono solamente sottoposti al controllo di legittimità, e le persone al controllo politico dello Stato, a mezzo degli organi designati dalla legge.

Art. 141

Per la risoluzione delle controversie collettive relative alla formazione, alla revisione o alla interpretazione delle norme collettive di lavoro o alla interpretazione delle norme collettive economiche, emanate dall’organizzazione professionale riconosciuta è istituita la Magistratura del Lavoro, organo della Magistratura ordinaria. La Magistratura del Lavoro è costituita da tre giudici dell’ordine giudiziario e da due giudici esperti, da scegliere in appositi albi da tenersi nei modi stabiliti dalla legge. Alla proposizione delle azioni per la risoluzione delle controversie collettive è legittimata soltanto l’Associazione professionale riconosciuta o, previa autorizzazione, le associazioni ad essa aderenti. In mancanza, l’azione può essere proposta dal Pubblico Ministero, il cui ricorso deve esser notificato alla Associazione professionale riconosciuta, che può intervenire nel giudizio. Nelle controversie collettive promosse dalla Associazione professionale, l’intervento del Pubblico Ministero è obbligatorio a pena di nullità. Le decisioni della Magistratura del Lavoro in sede di controversie collettive hanno la stessa efficacia delle norme collettive emanate dalla organizzazione professionale riconosciuta. Tali decisioni non possono essere impugnate se non per errori di procedura dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Art. 142

Poiché l’ordinamento giuridico della Repubblica fornisce tutti i mezzi per la composizione equa e pacifica di ogni controversia collettiva nel campo del lavoro e della produzione, lo sciopero, la serrata, l’inosservanza delle norme collettive ed economiche e delle sentenze della Magistratura del Lavoro, e in genere tutti gli altri atti di lotta sociale, sono puniti quali delitti contro l’economia nazionale.