Italia, Repubblica Sociale - Progetto di Costituzione/Capo I
Questo testo è da formattare. |
◄ | Italia, Repubblica Sociale - Progetto di Costituzione | Capo II | ► |
CAPO I - LA NAZIONE - LO STATO
Art. 1
La Nazione Italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente si realizza la stirpe con i suoi caratteri civili, religiosi, linguistici, giuridici, etici e culturali. Ha vita, volontà, e fini superiori per potenza e durata a quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne fanno parte.
Art. 2
Lo Stato italiano è una Repubblica sociale. Esso costituisce l’organizzazione giuridica integrale della Nazione.
Art. 3
La Repubblica Sociale Italiana ha come scopi supremi:
- la conquista e la conservazione della libertà dell’Italia nel mondo, perché questa possa esplicare e sviluppare tutte le sue energie e assolvere, nel consorzio internazionale fondato sulla giustizia, la missione civile affidatale da Dio, segnata dai ventisette secoli della sua storia, voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni [le parole «voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni» furono cancellate da Mussolini e sostituite dalla congiunzione «e»], vivente nella coscienza nazionale;
- il benessere del popolo lavoratore, mediante la sua elevazione morale e intellettuale, l’incremento della ricchezza del paese e un’equa distribuzione di questa, in ragione del rendimento di ognuno nell’utilità [le parole «nell’utilità» furono cancellate da Mussolini e sostituite dalle parole «nella comunità»] nazionale.
Art. 4
La capitale della Repubblica Sociale Italiana è Roma.
Art. 5
La bandiera nazionale è quella tricolore: verde, bianca, rossa, col fascio repubblicano sulla punta dell’asta.
Art. 6
La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione della Repubblica Sociale Italiana.
Art. 7
La Repubblica Sociale Italiana riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale, come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo. La Repubblica Sociale Italiana riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusività ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sulla Città del Vaticano.
Art. 8
I rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Sociale Italiana si svolgono nel sistema concordatario, in conformità dei Trattati e del Concordato vigenti.
Art. 9
Gli altri culti sono ammessi, purché non professino principî e non seguano riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. L’esercizio anche pubblico di tali culti è libero, con le sole limitazioni e responsabilità stabilite dalla legge.