Il primo congresso internazionale di criminologia/Le relazioni generali per il congresso
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LE RELAZIONI GENERALI PER IL CONGRESSO
In applicazione dell’art. 5 del Regolamento del Congresso, il Comitato di organizzazione ha provveduto alla nomina dei relatori generali incaricati di presentare al Congresso per ogni tema un rapporto generale col riassunto delle singole relazioni e con le proprie conclusioni.
Pubblichiamo nelle pagine che seguono il testo delle relazioni generali con l’indicazione dei rispettivi autori.
Per quanto concerne il tema sesto, poiché le relazioni che vi si riferiscono sono pervenute in numero ristretto dato che l’ adozione delle misure di sicurezza è ancora limitata a pochi paesi, il Comitato ha ritenuto opportuno pubblicare, come relazioni generali, le relazioni di S.E. Freisler per la Germania, di S.E. Novelli per l’Italia, del dott. Maklezow per la Jugoslavia e del dott. Vervaeck per il Belgio.L’assemblea approva i primi due punti del voto proposto dalla sezione e modifica il terzo punto, accogliendo per questo il testo proposto da S.E. d’Amelio. Il voto approvato dall’assemblea è il seguente:
1) il giudice penale deve concorrere alla lotta contro la criminalità mediante la individualizzazione dei suoi provvedimenti sia nella fase istruttoria, sia nella fase del giudizio, sia nella fase esecutiva e sia nella fase postcarceraria;
2) queste funzioni che saranno sempre più ampie richiedono che il giudice abbia una adeguata preparazione in tutte le discipline criminologiche. Questa preparazione iniziatasi nelle Università può essere compiuta in appositi istituti secondo i vari sistemi che sembreranno più opportuni secondo le esigenze locali.
Il Congresso segnala l’esperimento felicissimo che si va compiendo in Italia per opera del Guardasigilli Salmi che ha organizzato speciali corsi di tirocinio e di perfezionamento con ottimi risultati, e fa voti che analoghi corsi siano istituiti nei paesi che ancora non li hanno;
3) il Congresso prende atto con interesse che la proposta dei relatori generali di inserire quali giudici gli esperti specializzati nel processo e nella esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza con le funzioni che saranno determinate dalle leggi nazionali, esprimendo il voto che questa idea venga realizzata nei processi più gravi espressamente indicati nella legge o con caratteri particolari, ma compatibilmente con le condizioni e con le esigenze dei rispettivi paesi.