Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
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Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 24 ,
visto il parere del Comitato delle regioni 25 ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire ulteriormente al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, facilitano l'acquisizione dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento di un mercato interno veramente integrato e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, mirando a evitare la frammentazione del mercato interno . La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.
(3) (3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati e la legislazione in materia deve essere adeguata alle esigenze future onde evitare di limitare lo sviluppo tecnologico. Continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"26 , è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative all'esercizio e all'applicazione dell' uso di opere e altro materiale sulle piattaforme dei prestatori di servizi online e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori), nonché alla contabilità relativa allo sfruttamento delle opere protette in base ai contratti in questione .
(4) (4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27 , la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 bis , la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28 , la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29 , la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 , la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio31 e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32 .
(5) Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili all'innovazione, alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo dell'innovazione e della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell’Unione. Pertanto, le eccezioni efficaci esistenti in tali settori dovrebbero continuare a essere disponibili negli Stati membri, a condizione che non limitino l'ambito di applicazione delle eccezioni o delle limitazioni previste dalla presente direttiva. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.
(6) Le eccezioni e le limitazioni di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.
(7)La protezione delle misure tecnologiche di cui alla direttiva 2001/29/CE rimane essenziale per garantire la tutela e l’esercizio effettivo dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti nel quadro del diritto dell’Unione. È opportuno mantenere tale protezione assicurando, nel contempo, che l’uso di dette misure non impedisca di beneficiare delle eccezioni e della limitazione stabilite nella presente direttiva, particolarmente importanti nell’ambiente online. I titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di provvedere in questo senso mediante l'adozione di misure volontarie, rimanendo liberi di scegliere in che forma e con quali modalità fornire ai beneficiari delle eccezioni e della limitazione di cui alla presente direttiva i mezzi per poterne fruire, a condizione che tali mezzi siano appropriati. In mancanza di misure volontarie, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti adeguati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2001/29/CE.
(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". L'estrazione di testo e di dati permette di leggere e analizzare un gran numero di informazioni memorizzate in formato digitale ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d’autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.
(8 bis) Affinché possa avere luogo l'estrazione di testo e di dati, nella maggior parte dei casi è necessario innanzitutto accedere alle informazioni e successivamente riprodurle. Generalmente, le informazioni possono essere elaborate mediante l'estrazione di testo e di dati solo dopo essere state normalizzate. Qualora si abbia legalmente accesso alle informazioni, nel momento in cui queste sono normalizzate si verifica un utilizzo protetto dal diritto d'autore, in quanto ciò comporta una riproduzione mediante modifica del formato delle informazioni oppure estrazione delle stesse da una banca dati in un formato che può essere sottoposto all'estrazione di testo e di dati. Le procedure pertinenti al diritto d'autore nell'utilizzo della tecnologia di estrazione di testo e di dati di conseguenza non si riferiscono al processo di estrazione di testo e di dati in sé, che consiste in una lettura e un'analisi di informazioni normalizzate e memorizzate in formato digitale, ma alla procedura di accesso e a quella mediante la quale le informazioni sono normalizzate per consentirne l'analisi computazionale automatizzata, nella misura in cui tale procedura implica un'estrazione da una banca dati o riproduzioni. Le eccezioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati previste dalla presente direttiva dovrebbero essere intese in relazione alle procedure pertinenti al diritto d'autore necessarie per consentire l'estrazione di testo e di dati. Nei casi in cui la legislazione in vigore in materia di diritto d'autore non sia applicabile agli utilizzi dell'estrazione di testo e di dati, tali utilizzi dovrebbero restare esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
(9)Il diritto dell’Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all’utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l’estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l’ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell’Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell’incertezza giuridica relativamente all’estrazione di testo e di dati.
(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria per gli organismi di ricerca al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. Gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che svolgono attività di ricerca scientifica dovrebbero essere coperti dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati a condizione che i risultati della ricerca non vadano a beneficio di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tali organismi in particolare. Qualora la ricerca sia condotta nel quadro di un partenariato pubblico-privato, l'impresa che partecipa a tale partenariato dovrebbe avere anche legalmente accesso alle opere o altro materiale. Le riproduzioni e le estrazioni fatte ai fini dell'estrazione di testo e di dati dovrebbero essere memorizzate in maniera sicura e in modo tale da garantire che le copie siano utilizzate esclusivamente ai fini della ricerca scientifica. (11)In tutta l’Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l’offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell’ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un’influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.
(12)In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza e l’integrità del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale vengano compromesse. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’integrità del sistema e non dovrebbero compromettere l’efficace applicazione dell'eccezione.
(13)Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, tenuto conto della natura e della portata dell’eccezione, il pregiudizio dovrebbe essere minimo.
(13 bis) Per incoraggiare l'innovazione anche nel settore privato, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un'eccezione che vada oltre l'eccezione obbligatoria, a condizione che l'utilizzo delle opere e di altro materiale a cui si fa riferimento non sia stato espressamente riservato dai rispettivi titolari dei diritti anche mediante strumenti a lettura ottica.
(14)L’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l’uso di una banca dati e l’estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L’ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all’insegnamento online e, pertanto, a distanza. L’attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l’introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.
(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta. Qualora gli istituti di tutela del patrimonio culturale perseguano un obiettivo educativo e siano coinvolti in attività di insegnamento, gli Stati membri dovrebbero poter considerare tali istituti come un istituto di istruzione nell'ambito di tale eccezione nella misura in cui sono interessate le loro attività di insegnamento.
(16)L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'eccezione o limitazione d'utilizzo dovrebbe essere concessa a condizione che l'opera o altro materiale utilizzato indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile per ragioni pratiche. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali nel luogo in cui si svolge fisicamente l'attività di insegnamento, anche laddove essa avvenga al di fuori dei locali dell'istituto di istruzione, ad esempio in biblioteche o istituti di tutela del patrimonio culturale, purché il loro utilizzo avvenga sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione, che l'utilizzo online tramite l'ambiente informatico sicuro dell'istituto scolastico, l'accesso al quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.
(16 bis) Un ambiente informatico sicuro dovrebbe essere inteso come un ambiente di insegnamento e di apprendimento digitale, l'accesso al quale è limitato, mediante un'apposita procedura di autenticazione, al personale docente dell'istituto di istruzione e agli alunni o agli studenti iscritti a un programma di studio.
(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all’altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate. Tali licenze possono assumere la forma di accordi di licenze collettive, di accordi di licenze collettive estese e di licenze che sono negoziate collettivamente come "licenze generali", al fine di evitare che gli istituti di istruzione debbano negoziare individualmente con i titolari dei diritti. Tali licenze dovrebbero essere accessibili e riguardare almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione o all'insegnamento in istituti di istruzione o per gli spartiti musicali . Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che tali regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere regimi per garantire che vi sia un'equa compensazione per i titolari dei diritti per gli utilizzi che rientrano in tali eccezioni o limitazioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare regimi che non creano un onere amministrativo, quali i regimi che prevedono pagamenti una tantum.
(17 bis) Per garantire la certezza giuridica laddove uno Stato membro decida di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze adeguate, è necessario specificare le condizioni in base alle quali gli istituti di istruzione possono utilizzare opere o altro materiale protetti in forza dell'eccezione e, al contrario, quando sono tenuti ad agire in forza di un regime di licenze.
(18)Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un’opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l’attuale quadro giuridico con l'introduzione di un’eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.
Un atto di conservazione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale può richiedere una riproduzione e, di conseguenza, richiedere l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi da parte di tali istituti
(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di riproduzione per la conservazione ostacola la cooperazione transfrontaliera, la condivisione dei mezzi di conservazione e la creazione di reti per la conservazione transfrontaliere negli organismi nel mercato interno che sono impegnati nella conservazione e si traduce in un uso inefficiente delle risorse. Ciò può avere un impatto negativo sulla conservazione del patrimonio culturale.
(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari o per assicurare le opere . Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, in qualsiasi formato o mezzo, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un’opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione. Gli archivi degli organismi di ricerca o delle emittenti di servizio pubblico dovrebbero essere considerati istituti di tutela del patrimonio culturale e pertanto dovrebbero beneficiare di tale eccezione. Ai fini di tale eccezione, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere disposizioni relative alle gallerie accessibili al pubblico come i musei.
(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di proprietà o stabilmente in possesso di tali organizzazioni , ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà, di accordi di licenza, di un deposito legale o di un prestito a lungo termine . Le opere o altro materiale ai quali gli istituti di tutela del patrimonio culturale accedono temporaneamente attraverso un server di terzi non sono ritenuti come presenti in modo permanente nella loro raccolta.
(21 bis) A seguito degli sviluppi tecnologici sono emersi servizi della società dell'informazione che consentono agli utenti di caricare o mettere a disposizione contenuti sotto forme diverse e per finalità differenti quali l'illustrazione di un'idea, la critica, la parodia o il pastiche. Tali contenuti possono includere brevi estratti di opere o di altro materiale protetti preesistenti che gli utenti potrebbero aver modificato, combinato o trasformato in altro modo.
(21 ter) Nonostante qualche sovrapposizione con le eccezioni o le limitazioni esistenti, ad esempio quelle relative alle citazioni e alla parodia, non tutti i contenuti caricati o messi a disposizione da un utente che comprendono ragionevolmente estratti di opere o di altro materiale protetti sono coperti dall'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE. Una situazione di questo tipo crea incertezza giuridica per gli utenti e i titolari di diritti. È, pertanto, opportuno prevedere una nuova eccezione specifica per consentire gli utilizzi legittimi degli estratti di opere o di altro materiale protetti preesistenti nei contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti. Laddove i contenuti generati o messi a disposizione dagli utenti comportino un uso breve e proporzionato di una citazione o di un estratto di un'opera o di altro materiale protetti per un fine legittimo, tale utilizzo dovrebbe essere tutelato mediante l'eccezione prevista dalla presente direttiva. Tale eccezione dovrebbe essere applicata solo in determinati casi particolari che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera o dell'altro materiale in questione e che non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti. Al fine di valutare tale pregiudizio è fondamentale che il grado di originalità dei contenuti in questione, la lunghezza o l'ampiezza della citazione o dell'estratto utilizzato, il carattere professionale del contenuto in questione o il grado di danno economico arrecato siano esaminati, se del caso, senza precludere la legittima fruizione dell'eccezione. Detta eccezione dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti morali degli autori dell'opera o dell'altro materiale.
(21 quater) I prestatori di servizi della società dell'informazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva non dovrebbero avere la facoltà di invocare a proprio vantaggio l'eccezione per l'utilizzo di estratti di opere preesistenti di cui alla presente direttiva, per l'utilizzo di citazioni o estratti di opere o altro materiale protetti nei contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti su tali servizi della società dell'informazione, al fine di ridurre la portata degli obblighi che incombono loro in virtù dell'articolo 13 della presente direttiva.
(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale o non siano mai stati in commercio . È pertanto necessario prevedere misure che agevolino l'utilizzo delle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.
(22 bis) Vari Stati membri hanno già adottato regimi di concessione di licenze collettive estese, mandati legali o presunzioni legali che agevolano la concessione di licenze per le opere fuori commercio. Considerando tuttavia la varietà delle opere e di altro materiale nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e la discrepanza tra le prassi di gestione collettiva dei diversi Stati membri e settori di produzione culturale, tali misure non possono offrire una soluzione in tutti i casi, ad esempio qualora manchi una prassi di gestione collettiva per un dato tipo di opera o di altro materiale. In tali circostanze particolari, è pertanto necessario consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di rendere le opere fuori commercio presenti nelle loro raccolte permanenti disponibili online con una deroga al diritto di autore e ai diritti connessi. Pur essendo essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione vincolante per consentire gli utilizzi transfrontalieri delle opere fuori commercio, agli Stati membri dovrebbe comunque essere permesso di utilizzare o continuare a utilizzare gli accordi sulla concessione di licenze collettive estese conclusi a livello nazionale con gli istituti di tutela del patrimonio culturale per le categorie di opere che sono presenti in modo permanente nelle raccolte di tali istituti. Il mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni della licenza non dovrebbe essere interpretato come la mancata disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze. Qualsiasi utilizzo nell'ambito di tale eccezione dovrebbe essere soggetto agli stessi obblighi di "opt-out" e pubblicità degli usi autorizzati da un meccanismo di concessione delle licenze. Al fine di garantire che l'eccezione si applichi soltanto quando sono soddisfatte determinate condizioni e di assicurare la certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero stabilire, a opportuni intervalli di tempo e in consultazione con i titolari dei diritti, le organizzazioni di gestione collettiva e le organizzazioni di tutela del patrimonio culturale, per quali settori e per quali tipi di opere non sono disponibili adeguate soluzioni basate sulle licenze, nel qual caso si dovrebbe applicare l'eccezione.
(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva pertinente , conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.
(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace, che dovrebbe essere promosso dagli Stati membri e che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall’applicazione di tali meccanismi di concessione delle licenze o di tali eccezioni alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.
(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità delle soluzioni relative all'utilizzo delle opere fuori commercio introdotte dalla presente direttiva , potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all’applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva.
(26) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze e le eccezioni per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.
(27) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze e le eccezioni per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.
(28) Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle informazioni riguardanti l’utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze o dell'eccezione di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale o di non applicare l'eccezione . Ciò è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all’Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l’utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che renderà disponibili le suddette informazioni.
(28 bis) Al fine di assicurare che i meccanismi di concessione delle licenze stabiliti per le opere fuori commercio siano pertinenti e funzionino correttamente, che i titolari dei diritti godano di una protezione adeguata a norma di detti meccanismi, che sia data corretta pubblicità alle licenze e che sia garantita la chiarezza giuridica riguardo alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e alla classificazione delle opere, gli Stati membri dovrebbero promuovere uno specifico dialogo settoriale tra le parti interessate.
(29)I servizi su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere europee in tutta l’Unione. Gli accordi sullo sfruttamento online di queste opere possono tuttavia presentare delle difficoltà connesse alla concessione delle licenze. Ad esempio possono sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio non è interessato allo sfruttamento online dell'opera ovvero in relazione ai limiti di sfruttamento.
(30) Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo negoziale, gestito da un organismo nazionale esistente o di nuova istituzione, che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. La partecipazione a un tale meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie. Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale. Tale organo dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale imparziale ed esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati, la suddivisione di eventuali costi e la composizione di tali organi , e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.
(30 bis) La conservazione del patrimonio dell'Unione è di fondamentale importanza e dovrebbe essere rafforzata a vantaggio delle generazioni future. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito in primo luogo mediante la tutela del patrimonio pubblicato. A tal fine, è opportuno creare un deposito legale dell'Unione per garantire la raccolta sistematica delle pubblicazioni relative all'Unione, quali il diritto dell'Unione, la storia e l'integrazione dell'Unione, la politica dell'Unione nonché la democrazia, gli affari istituzionali e parlamentari e le politiche dell'Unione, e, pertanto, la registrazione del materiale intellettuale e il futuro patrimonio pubblicato dell'Unione. Tale patrimonio non dovrebbe essere solo preservato mediante la creazione di un archivio dell'Unione per pubblicazioni che concernono questioni relative all'Unione, ma dovrebbe essere anche messo a disposizione dei cittadini dell'Unione e delle generazioni future. La biblioteca del Parlamento europeo, quale biblioteca dell'unica istituzione dell'Unione che rappresenta direttamente i suoi cittadini, dovrebbe essere designata quale biblioteca depositaria dell'Unione. Al fine di non generare oneri eccessivi per editori, stampatori e importatori, solo le pubblicazioni elettroniche, quali libri, periodici e riviste elettronici, dovrebbero essere depositate presso la biblioteca del Parlamento europeo, che dovrebbe mettere a disposizione dei lettori pubblicazioni coperte dal deposito legale dell'Unione presso la biblioteca del Parlamento europeo per fini di studio o ricerca e sotto il controllo della biblioteca del Parlamento europeo. Tali pubblicazioni non dovrebbero essere rese disponibili online esternamente.
(31)Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Il crescente squilibrio tra le potenti piattaforme e gli editori di giornali, che possono anche essere agenzie di stampa, ha già provocato una considerevole regressione del panorama mediatico a livello regionale. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali e le agenzie di stampa incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell’ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.
(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell’editoria e conseguentemente per garantire la disponibilità di informazioni affidabili . È quindi necessario che gli Stati membri prevedano a livello di Unione una tutela giuridica per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell'Unione . Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l’introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d’autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali al fine di ottenere una remunerazione equa e proporzionata per tali utilizzi. Gli utilizzi privati dovrebbero essere esclusi da tale riferimento. Inoltre, la quotazione in un motore di ricerca non dovrebbe essere considerata una remunerazione equa e proporzionata.
(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali. Né si estende alle informazioni fattuali riportate in articoli giornalistici di una pubblicazione a mezzo stampa e non impedirà pertanto a nessuno di riportare tali informazioni fattuali .
(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di sottoporre tali diritti alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.
(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall’altro. Sebbene ricevano un compenso adeguato per l'utilizzo delle loro opere in base alle condizioni di concessione della licenza per la loro opera agli editori di giornali, gli autori le cui opere sono inglobate in una pubblicazione di carattere giornalistico dovrebbero avere diritto a una quota adeguata dei nuovi proventi aggiuntivi che gli editori di giornali ricevono per taluni tipi di utilizzo secondario delle loro pubblicazioni giornalistiche dai prestatori di servizi della società dell'informazione nel rispetto dei diritti stabiliti all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva. L'importo della compensazione attribuita agli autori dovrebbe prendere in considerazione le disposizioni specifiche in materia di concessione di licenze del settore relative alle opere inglobate in una pubblicazione giornalistica che sono accettate come adeguate nel rispettivo Stato membro. La compensazione attribuita agli autori non dovrebbe influire sulle condizioni di concessione della licenza concordate dall'autore e dall'editore di giornali per l'utilizzo dell'articolo dell'autore da parte dell'editore.
(36) Gli editori - di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche e di pubblicazioni musicali - operano sulla base di accordi contrattuali con gli autori . In quest'ottica realizzano un investimento e acquisiscono diritti, in alcuni ambiti anche i diritti a rivendicare una quota del compenso nelle organizzazioni congiunte di gestione collettiva degli autori e degli editori , ai fini dello sfruttamento delle opere e possono quindi anche registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un numero considerevole di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell’ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un sistema equivalente di ripartizione del compenso, se tale sistema era operativo nello Stato membro in questione prima del 12 novembre 2015 . La ripartizione tra autori ed editori di tale compenso potrebbe essere stabilita nelle norme interne di distribuzione delle organizzazioni di gestione collettiva che operano congiuntamente a nome degli autori e degli editori oppure potrebbe essere determinata dagli Stati membri mediante disposizioni legislative o regolamentari, conformemente al sistema equivalente che era operativo nello Stato membro in questione prima del 12 novembre 2015. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità vigenti negli Stati membri relative ai diritti di prestito da parte di istituzioni pubbliche, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o relative ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale.
36 bis) Le industrie culturali e creative (ICC) svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali. Le ICC, inoltre, sono una forza trainante per l'innovazione e lo sviluppo delle TIC in Europa. In Europa le industrie culturali e creative impiegano a tempo pieno oltre 12 milioni di lavoratori, ossia il 7,5 % della popolazione attiva dell'Unione, generando all'incirca 509 miliardi di EUR di valore aggiunto per il PIL (5,3 % del VAL totale dell'UE). La tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi rappresentano l'elemento centrale dei proventi delle ICC.
(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online protetti dal diritto d'autore. I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli aziendali. Tuttavia, sebbene consentano contenuti variegati e di facile accesso, essi danno anche origine a problemi quando contenuti protetti dal diritto d'autore sono caricati senza il previo consenso dei titolari dei diritti . Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo, dal momento che alcuni servizi di contenuti caricati dagli utenti non concludono accordi di licenza adducendo come motivazione il fatto di essere coperti dall'esenzione sull'"approdo sicuro" prevista dalla direttiva 2000/31/CE .
(37 bis) Taluni servizi della società dell'informazione, nel quadro del loro normale utilizzo, sono concepiti in modo da dare pubblico accesso a contenuti o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti. La definizione di "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva comprende i prestatori di servizi della società dell'informazione che perseguono, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare, rendere pubblicamente accessibili e trasmettere quantità significative di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati o messi a disposizione dagli utenti, che ottimizzano i contenuti e promuovono a fini di lucro, tra l'altro promuovendo la visualizzazione, l'attribuzione di tag, la cura e il sequenziamento delle opere o di altro materiale caricati, indipendentemente dal mezzo utilizzato a tal fine, e che, di conseguenza, operano in maniera attiva. Non possono pertanto beneficiare dell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE. La definizione di "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva non riguarda le microimprese e le piccole imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, i prestatori di servizi che agiscono a fini non commerciali, quali ad esempio le enciclopedie online, né i prestatori di servizi online laddove i contenuti vengano caricati con l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti interessati, quali ad esempio i repertori di dati scientifici o pedagogici. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non offrono accesso diretto al pubblico, i software open source per lo sviluppo di piattaforme, nonché i mercati online la cui attività principale consiste nella vendita al dettaglio in rete di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.
(38) I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e sono pertanto responsabili del loro contenuto e dovrebbero quindi concludere accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti. In caso di conclusione di accordi di licenza, questi ultimi dovrebbero riguardare, nella stessa misura e portata, anche la responsabilità degli utenti che agiscono a titolo non commerciale. Conformemente all'articolo 11 , paragrafo 2 bis, la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui all'articolo 13 non si estende ai collegamenti ipertestuali per quanto riguarda le pubblicazioni di carattere giornalistico. Il dialogo tra le parti interessate è essenziale nel mondo digitale. Esse dovrebbero definire le migliori pratiche per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. Tali migliori pratiche dovrebbero tenere conto della misura in cui i contenuti che violano i diritti d'autore incidono sul servizio .
(39) Gli Stati membri dovrebbero disporre che, se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti dovrebbero cooperare in buona fede per garantire che non siano disponibili sui loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non dovrebbe comportare l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetto che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore.
(39 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indugio. I titolari dei diritti dovrebbero giustificare ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non dovrebbe comportare l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.
(39 ter) Non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero organizzare dialoghi tra i portatori di interessi al fine di armonizzare e definire le migliori prassi. Dovrebbero fornire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e di cooperazione tra i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti per l'uso delle loro opere o altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si dovrebbe tenere conto in particolare dei diritti fondamentali e del ricorso a eccezioni e limitazioni. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione a garantire che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti.
(39 quater) Gli Stati membri dovrebbero garantire la presenza di un meccanismo di mediazione che consenta ai prestatori di servizi e ai titolari dei diritti di cercare una soluzione amichevole alle eventuali controversie riguardanti le condizioni degli accordi di cooperazione tra gli stessi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare un organo imparziale che abbia tutta l'esperienza e tutte le competenze pertinenti necessarie ad assistere le parti nella risoluzione della loro controversia.
(39 quinquies) In linea di principio, i titolari dei diritti dovrebbero sempre ricevere una remunerazione equa e adeguata. Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) che hanno stipulato contratti con intermediari, quali case discografiche e produttori, dovrebbero ricevere da questi ultimi una remunerazione equa e adeguata, mediante accordi individuali e/o accordi di contrattazione collettiva, accordi di gestione collettiva o norme aventi un effetto analogo, ad esempio norme comuni in materia di remunerazione. Tale remunerazione dovrebbe essere menzionata esplicitamente nei contratti in funzione di ciascuna modalità di sfruttamento, compreso lo sfruttamento online. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le specificità di ciascun settore e dovrebbero avere la possibilità di stabilire che una remunerazione è considerata equa e adeguata quando è determinata in conformità agli accordi di contrattazione collettiva o all'accordo comune sulle remunerazioni.
(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni complete e pertinenti con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell’equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. Le informazioni che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possono attendersi dovrebbero essere proporzionate e contemplare tutte le modalità di sfruttamento, i proventi diretti e indiretti generati, compresi quelli derivanti dal merchandising, e la remunerazione dovuta. Le informazioni sullo sfruttamento dovrebbero altresì comprendere le informazioni sull'identità di eventuali sublicenziatari o subcessionari. L'obbligo di trasparenza dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto se si tratta di diritti d'autore pertinenti.
(41)Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.
(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell’Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi, diretti e indiretti, e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti, così come della natura e del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) rispetto all'opera. Tale richiesta di adeguamento contrattuale potrebbe anche essere effettuata dall'organismo che rappresenta l'autore o l'artista (interprete o esecutore), per conto di quest'ultimo, a meno che la richiesta non sia lesiva degli interessi dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) . Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) o un organismo rappresentativo da essi designato dovrebbe avere il diritto di adire, su richiesta dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore), il giudice o altra autorità competente.
(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. Gli organismi rappresentativi di autori e artisti (interpreti o esecutori), compresi gli organismi di gestione collettiva e i sindacati, dovrebbero poter avviare tali procedure su richiesta degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Le informazioni dettagliate su chi ha avviato la procedura dovrebbero restare riservate.
(43 bis) Quando concedono una licenza per i loro diritti o li trasferiscono, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. Tuttavia, accade che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate. Se i diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) non possono rivolgersi a un altro partner affinché le loro opere vengano sfruttate. In tal caso, e dopo lo scadere di un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero disporre di un diritto di revoca che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un'altra persona i loro diritti. La revoca dovrebbe essere possibile anche laddove il cessionario o il licenziatario non abbia rispettato l'obbligo di trasparenza/comunicazione ad esso incombente a norma dell'articolo 14 della presente direttiva. La revoca dovrebbe essere presa in esame soltanto dopo la conclusione di tutte le fasi della procedura di risoluzione extragiudiziale, in particolare per quanto riguarda la comunicazione. Dato che lo sfruttamento di opere può variare a seconda dei settori, si potrebbero adottare disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei settori, come ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere e dei periodi di sfruttamento previsto, fissando nello specifico un termine per il diritto di revoca. Al fine di evitare abusi e tenere presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che un'opera venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione della licenza o dell'accordo di trasferimento. Il diritto nazionale dovrebbe disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere che interessano una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori), tenendo conto dell'importanza dei singoli contributi.
(43 ter) Per sostenere l'effettiva applicazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva in tutti gli Stati membri, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe incoraggiare lo scambio delle migliori prassi e promuovere il dialogo a livello di Unione.
(44)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente l'aggiornamento di alcuni aspetti del quadro giuridico dell'Unione relativo al diritto d’autore per tener conto degli sviluppi tecnologici e dei nuovi canali di distribuzione dei contenuti protetti nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e della dimensione transfrontaliera, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(45)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza essa andrebbe interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.
(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. È opportuno rispettare le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, compreso il "diritto all'oblio".
(46 bis) È importante sottolineare l'importanza dell'anonimato quando si trattano dati personali per scopi commerciali. Inoltre, quando si utilizzano interfacce di piattaforme online è auspicabile promuovere l'opzione "predefinita" di non condivisione dei dati personali.
(47)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 37 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
(1) "organismo di ricerca": un'università, comprese le relative biblioteche , un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:
(a)senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o
(b)con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza significativa su tale organismo;
(2) (2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata delle opere e di altro materiale in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni, compresi, ma non solo, modelli, tendenze e correlazioni;
(3)"istituto di tutela del patrimonio culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;
(4) (4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione, da parte degli editori o delle agenzie di stampa, di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non rientrano nella presente definizione;
4 bis) "opera fuori commercio": (a) un'opera intera o altro materiale in qualsiasi versione o forma che non è più accessibile al pubblico in uno Stato membro attraverso i canali commerciali tradizionali; (b) un'opera o altro materiale che non sono mai stati in commercio in uno Stato membro, a meno che, dalle circostanze del caso di specie, non sia evidente che l'autore si sia opposto alla sua messa a disposizione del pubblico;
(4 ter) "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online": un prestatore di servizi della società dell'informazione che persegue, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare e dare pubblico accesso a quantità rilevanti di opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dai suoi utenti, che il servizio provvede a ottimizzare e a promuovere a scopo di lucro. Le microimprese e le piccole imprese ai sensi del titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e i servizi che agiscono a fini non commerciali, come le enciclopedie online, e i prestatori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari di diritti interessati, come i repertori didattici o scientifici, non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono un accesso diretto al pubblico, le piattaforme di sviluppo di software open source e i mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva;
(4 quater) "servizi della società dell'informazione": un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 bis ;
(4 quinquies) "servizio di referenziazione automatica delle immagini": un servizio online che riproduce o mette a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione opere grafiche o artistiche od opere fotografiche raccolte con mezzi automatizzati tramite un servizio online di terzi.
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
Articolo 3
Estrazione di testo e di dati
1. 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni da opere o altro materiale cui gli organismi di ricerca hanno legalmente accesso ed effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica da parte di tali organismi . Gli Stati membri dispongono che anche gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che conducono attività di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) possano beneficiare dell'eccezione di cui al presente articolo, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo. 1 bis. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati sono memorizzate in maniera sicura, ad esempio da organismi fidati nominati a tale scopo.
2.Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.
3.I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
4. Gli Stati membri possono continuare a concedere deroghe ai fini dell'estrazione di testo e di dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE .
Articolo 3 bis Eccezioni o limitazioni facoltative ai fini dell'estrazione di testo e di dati 1. Fatto salvo l'articolo 3 della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per quanto concerne le riproduzioni e le estrazioni di opere e altro materiale legalmente accessibili che fanno parte del processo di estrazione di testo e di dati, a condizione che i titolari dei diritti non abbiano espressamente apposto una riserva sull'uso delle opere e di altro materiale ivi indicati, anche attraverso strumenti di lettura ottica. 2. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 non possono essere utilizzate per finalità diverse dall'estrazione di testo e di dati. 3. Gli Stati membri possono continuare a prevedere eccezioni per l'estrazione di testo e dati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.
Articolo 4
Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere
1.Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:
(a) (a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione oppure in qualsiasi altro luogo in cui l'attività didattica è svolta sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione, o tramite un ambiente elettronica sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;
(b) sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile per ragioni di praticabilità .
2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguati accordi di licenza che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 e siano rispondenti alle necessità e specificità degli istituti di istruzione .
Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.
3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.
4.Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.
4 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione o la limitazione adottata ai sensi del paragrafo 1 è inapplicabile. Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze a titolo gratuito che autorizzino gli atti descritti al paragrafo 1, in generale o riguardo a specifiche tipologie di opere o di altro materiale che possono scegliere.
Articolo 5
Conservazione del patrimonio culturale
Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.
1 bis. Gli Stati membri provvedono a che il materiale derivante da un atto di riproduzione di materiale di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, purché tale riproduzione sia una riproduzione fedele a fini di conservazione del materiale originale.
1 ter. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.
Articolo 6
Disposizioni comuni
1. L'accesso ai contenuti oggetto di un'eccezione prevista dalla presente direttiva non conferisce agli utenti il diritto di utilizzarli in virtù di un'altra eccezione.
2. L'articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio
Articolo 7
Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale
1.Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, a condizione che:
(a)l’organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;
(b)sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;
(c)tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l’applicazione della licenza a tali opere o materiale.
1 bis. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione online copie di opere fuori commercio presenti permanentemente nelle loro raccolte per fini non di lucro, purché: a) sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso ciò sia impossibile; b) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerati fuori commercio ed escludere l'applicazione dell'eccezione a tali opere o altro materiale. 1 ter. Gli Stati membri dispongono che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 bis non si applichi a settori o determinati tipi di opere in cui sono disponibili soluzioni appropriate basate su licenze, comprese, ma non solo, le soluzioni di cui al paragrafo 1. In consultazione con gli autori, gli altri titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri determinano la disponibilità di soluzioni basate su licenze collettive estese per determinati settori o tipi di opere.
2. Gli Stati membri possono fissare una data limite per determinare se un'opera precedentemente commercializzata sia considerata fuori commercio.
In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.
3.Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:
(a)la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";
(b)la licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;
(c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 1 bis, lettera b ); anche in un lasso di tempo ragionevole prima che l’opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.
4.Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:
(a)le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;
(b)in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero
(c)è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).
5.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).
Articolo 8
Utilizzi transfrontalieri
1. Le opere fuori commercio o altro materiale di cui all’articolo 7 possono essere utilizzati dall’istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente a tale articolo in tutti gli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale a norma dell’articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettera b), siano rese accessibili in modo permanente, facile ed efficace in un portale unico online pubblico per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, o nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, nel luogo in cui è ubicato l'istituto di tutela del patrimonio culturale , e per l’intera durata di quest'ultima.
3.Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.
Articolo 9
Dialogo fra i portatori di interessi
Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l’applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e all’eccezione indicata nell’articolo 7, paragrafo 1 bis, garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.
CAPO 2
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
Articolo 10
Meccanismo di negoziazione
Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell’assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei diritti audiovisivi . L'organismo imparziale creato o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo presta assistenza alle parti nella negoziazione e le sostiene nella conclusione degli accordi.
Entro il [data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri informano la Commissione in merito all’organismo che creano o designano a norma del primo comma . Per incoraggiare la disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, gli Stati membri promuovono il dialogo tra gli organismi rappresentativi degli autori, dei produttori delle piattaforme di video su richiesta e le altre parti interessate pertinenti.
CAPO 2 bis Accesso alle pubblicazioni dell'Unione Articolo 10 bis Deposito legale dell'Unione 1. Tutte le pubblicazioni elettroniche che trattano questioni connesse all'Unione quali il diritto dell'Unione, la storia e l'integrazione dell'Unione, la politica e la democrazia dell'Unione, le questioni istituzionali e parlamentari e la politica, che sono messe a disposizione del pubblico nell'Unione sono soggette a un deposito legale dell'Unione. 2. La biblioteca del Parlamento europeo ha il diritto a ricevere, gratuitamente, una copia di ciascuna pubblicazione di cui al paragrafo 1. 3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 si applica a editori, tipografi e importatori di pubblicazioni per le opere che essi pubblicano, stampano o importano nell'Unione. 4. Dalla data in cui sono consegnate alla biblioteca del Parlamento europeo, le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 entrano a far parte della raccolta permanente della biblioteca del Parlamento europeo. Esse sono messe a disposizione degli utenti presso i locali della biblioteca del Parlamento europeo esclusivamente a fini di ricerca o di studio da parte di ricercatori accreditati e sotto il controllo della biblioteca del Parlamento europeo. 5. La Commissione adotta atti destinati a precisare le modalità relative alla consegna alla biblioteca del Parlamento europeo delle pubblicazioni di cui al paragrafo 1.
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
Articolo 11
Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale
1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione .
1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.
2.I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.
2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole.
3.Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.
4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 5 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione. I diritti di cui al paragrafo 1 non si applicano con effetto retroattivo.
4 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.
Articolo 12
Richieste di equo compenso
Gli Stati membri con sistemi di ripartizione del compenso tra autori ed editori per le eccezioni e le limitazioni possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza, a condizione che prima del 12 novembre 2015 nello Stato membro interessato fosse operativo un sistema equivalente di ripartizione del compenso . Il primo comma non pregiudica le modalità vigenti negli Stati membri relativamente ai diritti di prestito pubblico, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale.
CAPO 1 bis Protezione degli organizzatori di eventi sportivi Articolo 12 bis Protezione degli organizzatori di eventi sportivi Gli Stati membri riconoscono agli organizzatori di eventi sportivi i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE e all'articolo 7 della direttiva 2006/115/CE.
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
Articolo 13
Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti
1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 1 e 2 , della direttiva 2001/29/CE , i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online svolgono un atto di comunicazione al pubblico. Essi concludono pertanto accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti.
2. 2 bis. Gli Stati membri dispongono che se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non comporta l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetti che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore. 2 ter. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi e soggetti a verifica umana. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non comporta l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri provvedono altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.
3. A decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione e gli Stati membri organizzano dialoghi tra le parti interessate per armonizzare e definire le migliori prassi e definire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online e i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o di altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si tiene conto in particolare dei diritti fondamentali, del ricorso ad eccezioni e limitazioni , garantendo che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti .
Articolo 13 bis Gli Stati membri dispongono che le controversie tra gli aventi causa e i servizi della società dell'informazione relativamente all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, possano essere soggette a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie. Gli Stati membri istituiscono o designano un organismo imparziale che disponga delle competenze necessarie, affinché assista le parti nella risoluzione delle controversie nel quadro di tale sistema. Entro e non oltre il ... (data indicata all'articolo 21, paragrafo 1), gli Stati membri comunicano alla Commissione l'istituzione di tale organismo.
Articolo 13 ter Utilizzo di contenuti protetti da parte di servizi della società dell'informazione che forniscono una referenziazione automatica delle immagini Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di servizi della società dell'informazione che riproducono o fanno riferimento in modo automatico a quantità rilevanti di opere visive protette dal diritto d'autore e le mettono a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione concludano accordi di licenza giusti ed equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano, allo scopo di garantirne l'equa remunerazione. Tale remunerazione può essere gestita dall'organismo di gestione collettiva dei titolari dei diritti in questione.
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) a livello contrattuale
Articolo -14 Principio di una remunerazione equa e proporzionata 1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano una remunerazione equa e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere e dei loro materiali, incluso lo sfruttamento online. Tale obiettivo può essere conseguito in ciascun settore combinando fra loro accordi, inclusi gli accordi con contrattazione collettiva, e meccanismi di remunerazione di legge. 2. Il paragrafo 1 non si applica qualora un autore o artista (interprete o esecutore) conceda a titolo gratuito un diritto non esclusivo di utilizzo a beneficio di tutti gli utenti. 3. Gli Stati membri tengono conto delle specificità di ogni settore nel promuovere una remunerazione proporzionata dei diritti concessi da autori e artisti. 4. I contratti specificano la remunerazione applicabile a ciascuna modalità di sfruttamento.
Articolo 14
Obbligo di trasparenza
1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano periodicamente, almeno una volta l'anno, nonché tenendo conto delle specificità di ciascun settore e dell'importanza relativa di ciascun contributo individuale , informazioni tempestive, accurate, pertinenti ed esaustive sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi diretti e indiretti generati e la remunerazione dovuta. 1 bis. Gli Stati membri provvedono a che, qualora il licenziatario o cessionario dei diritti di autori e artisti (interpreti o esecutori) conceda successivamente in licenza tali diritti a terzi, detti terzi condividano con il licenziatario o cessionario tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. Il licenziatario o cessionario principale trasmette all'autore o all'artista (interprete o esecutore) tutte le informazioni di cui al primo comma. Tali informazioni rimangono immutate, tranne nel caso delle informazioni sensibili sul piano commerciale, quali definite dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che, fatti salvi gli articoli 15 e 16 bis, possono essere oggetto di un accordo di non divulgazione al fine di salvaguardare una concorrenza equa. Qualora il licenziatario o cessionario principale non fornisca tempestivamente le informazioni di cui al presente comma, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) ha il diritto di richiederle direttamente al sublicenziatario.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza elevato .
3. 4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE o ad accordi di contrattazione collettiva, qualora tali obblighi o accordi garantiscano requisiti di trasparenza comparabili a quelli di cui al paragrafo 2 .
Articolo 15
Meccanismo di adeguamento contrattuale
Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di accordi di contrattazione collettiva che prevedano un meccanismo analogo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o gli organismi rappresentativi che agiscano a loro nome abbiano il diritto di reclamare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici, diretti e indiretti, originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
Articolo 16
Meccanismo di risoluzione delle controversie
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta di uno o più autori e artisti (interpreti o esecutori).
Articolo 16 bis
Diritto di revoca
1. Gli Stati membri provvedono a che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altro materiale protetto disponga di un diritto di revoca in caso di mancato sfruttamento dell'opera o di altro materiale protetto, ovvero in caso di costante non rispetto dell'obbligo di comunicare periodicamente le informazioni in conformità dell'articolo 14. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche tenendo conto delle peculiarità dei vari settori e delle varie opere e del periodo di sfruttamento previsto, in particolare contemplando limitazioni temporali per il diritto di revoca.
2. Il diritto di revoca di cui al paragrafo 1 può essere esercitato solo trascorso un tempo ragionevole dalla conclusione della licenza o dell'accordo di trasferimento dei diritti, e solo previa notifica scritta indicante un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare i diritti. Se un'opera o altro materiale contengono il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori), l'esercizio del diritto individuale di revoca di tali autori o artisti (interpreti o esecutori) è disciplinato dal diritto nazionale, che stabilisce le norme in materia di diritto di revoca per le opere collettive, tenendo conto dell'importanza relativa dei contributi individuali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il mancato esercizio dei diritti è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.
4. Le disposizioni contrattuali o di altro tipo che derogano al diritto di revoca sono lecite solo se stipulate mediante un accordo basato su una contrattazione collettiva.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Modifiche di altre direttive
1.La direttiva 96/9/CE è così modificata:
(a)all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) allorché l’impiego ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];";
(b)all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste direttiva [presente direttiva];".
2.La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
(a)all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];";
(b)all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"b) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];";
(c)all’articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
"e) esaminare l’impatto del recepimento della direttiva [presente direttiva] sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;
f) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull’applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva [presente direttiva];
g) discutere di qualunque altro problema conseguente all’applicazione della direttiva [presente direttiva].".
Articolo 17 bis
Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni vigenti nel diritto dell'Unione, per gli utilizzi coperti dalle eccezioni o dalle limitazioni di cui alla presente direttiva.
Articolo 18
Applicazione nel tempo
1.La presente direttiva si applica a tutte le opere e altro materiale protetti dalla legislazione degli Stati membri nel settore del diritto d'autore al [data citata all'articolo 21, paragrafo 1] o in data successiva.
2.Le disposizioni di cui all’articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].
3.La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].
Articolo 19
Disposizione transitoria
Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all'obbligo di trasparenza di cui all’articolo 14 a decorrere dal [un anno dopo la data di cui all’articolo 21, paragrafo 1].
Articolo 20
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Articolo 21
Recepimento
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [12 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 22
Riesame
1.Non prima del [cinque anni dopo la data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.
2.Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
(1) COM(2015) 192 final.
(2) COM(2015) 626 final.
(3) COM(2015) 627 final.
(4) COM(2016) 594 final.
(5) COM(2016) 595 final.
(6) COM(2016) 596 final.
(7) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(8) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(9) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(10) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
(11) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
(12)
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).
(13)
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(14) COM(2016) 287 final.
(15) COM(2012) 789 final.
(16) COM(2015) 215 final.
(17) Si tratta, rispettivamente, dell’eccezione per l'illustrazione a fini didattici e di ricerca (per quanto riguarda l’estrazione di testo e di dati) e per atti di riproduzione specifici (per quanto riguarda la conservazione).
(18) La relazione sulle risposte ricevute nel quadro della consultazione è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf
(19) I primi risultati sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
(20) Studio sull’applicazione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm ; Studio sul quadro giuridico per l’estrazione di testo e di dati: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf ; Studio sul diritto di messa a disposizione e sul suo rapporto con il diritto di riproduzione nelle trasmissioni transfrontaliere in digitale: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf ; Studio sulla remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) per l’uso delle loro opere e la fissazione delle loro esecuzioni: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations ; Studio sulla remunerazione degli autori di libri e riviste scientifiche, dei traduttori, dei giornalisti e degli artisti visivi per l'utilizzo delle loro opere: [inserire il riferimento al link – di prossima pubblicazione]
(21) Studio di valutazione dell’impatto economico dell'adeguamento di talune limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’UE: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131001-study_en.pdf e Studio di valutazione dell’impatto economico dell'adeguamento di talune limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’UE – Analisi di scelte strategiche specifiche: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/140623-limitations-economic-impacts-study_en.pdf
(22) [Aggiungere il link alla valutazione d'impatto e alla sintesi]
(23) [Aggiungere il link al parere del comitato]
(24) GU C , , pag. .
(25) GU C , , pag. .
(26) COM(2015) 626 final.
(27) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(28) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(29) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(30) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
(31) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
(32) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).
(33) Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).
(34) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).
(35) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale direttiva è abrogata con effetto dal 25 maggio 2018 ed è sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(36) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".
(37) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.