Editto 5 luglio 1748 Senato di Milano
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Editto 5 luglio 1748
L’egregio Sig. Dottore Giuseppe Cerri Podestà di Valsasina, come speciale delegato dal Senato Eccellentissimo di Milano, in vigore di Lettere del medesimo Senato Eccellentissimo da lui viste, e considerate, presentategli da’ Sindaci, e Reggenti della Comunità di Esino Inferiore Terra della detta Vale, date sotto il giorno cinque del presente mese di Luglio, quali restano negli atti, e presso l’infrascritto suo Cancelliere, inerendo a quanto si contiene in dette Lettere, così instando li Sindaci, e Reggenti di detta Comunità ha ordinato, ed ordina, che si esponga, e pubblichi ovunque farà bisogno il presente Editto, con il quale dispone, e comanda
1 Che qualsiasi Persona di qualsivoglia grado, e condizione, quale non sia vicina di detta Comunità, o dalla medesima non abbia il permesso, non ardisca in alcun tempo avvenire far pascolare per sé, né per sottomessa Persona direttamente né indirettamente da’suoi Bestiami, ed Armenti, cioè Cavalli, Muli, Giumenti, Bovi, Vacche, Capre, Pecore ec. nelli Beni non solo de’Particolari di detta Comunità, ed in particolare in quegli enunciati nel secondo Capitolo, ma altresì nelli Beni, e Pascoli Comunali di ragione della medesima, ed in caso di contravvenzione sotto pena di scudi dieci per ciascuna Persona, e per ciascuna volta, ed anche della Carcerazione rispetto a’Forastieri ec., ed altri scudi cinque da lire sei l’uno per ogni Bestia, che si troverà avere pascolato, od in altro modo danneggiato detti Beni, e come sopra, o parte d’essi.
2 Che nessuna Persona Forestiera non abitante in detta Comunità sotto qualsivoglia pretesto, titolo, colore, o causa ardisca per sé, né per sottomessa Persona, quantunque vicina di detta Comunità, tagliare, o far tagliare, né estirpare dalle radici alcuna sorte di Legna, e Piante nelli Boschi Comunali della detta Terra di Esino Inferiore, ed in particolare da quelli denominati il Pratolino, Broncino, e Credolei picciolo, e grande, quanto sia dalla gronda de’sassi sopra fino alla sommità de’Monti, sotto titolo di nuovamente ripiantare fuori di detta Comunità, far Frasche, Stroppe, Tazze, Tazzini, Staggie, Pali, Remi, Travi, Tondoni, Gavelli, od altri Legni da opera, o per farla in Carbone, o per cocer Calcina, né segare, o far segare Fieno in detti siti Comunali, ed in particolare ne’sopranominati di ragione della medesima Comunità; meno in qualunque modo dannificare Prati, e Selve tanto de’ìParticolari, quanto Comunali per scavare, o far raccogliere Sorbe, ed altri Frutti Boscherecci, o far Foglia da Letto, e ciò sotto le pene di sopra comminate in caso di contravvenzione, e conforme resta provvisto in dette Lettere ottenute dal Senato Eccellentissimo.
3 Che nessuna Persona di qualsivoglia grado, e condizione vicina di detta Comunità, o Forestiera abitante in quella ardisca sotto qualunque titolo, pretesto, o causa per sé, né per sottomessa Persona direttamente, né indirettamente ne’ suddetti siti Comunali segare, o far segar Fieno, tagliare, né far tagliare, od estirpare alcuna sorte di Legna, o Piante per far Frasche, Stroppe, Tazze, Tazzini, Scodegali, Staggie, Pali, Remi, Travi, Tondini, Gavelli, od altri Legni da opera, o per farla in Carbone, o per servirsene ad uso delle Fornaci di Calcina, per farne, o farne far vendita, a Persone estere di detti Legnami, e come sopra, e ricavarne danaro, od altro, e senza la dovuta licenza in scritto da riportarsi da’Sindaci di detta Comunità, a riserva di ciò possa servirsene per il proprio uso di dette robbe a dette Persone vicine, o estere in detta Comunità però abitanti, quale non s’intenda proibito perciò unicamente riguarda al proprio uso di dette Persone, e loro Beni esistenti solamente nel Territorio di detto Comune.
4 Sotto le medesime pene di sopra espresse resta proibito a chichesia in qualunque modo danneggiare tanto co'Bestiami, quanto diversamente scavando, o facendo scavare Lumache, e Trifoli nelli Prati, Campi, e Selve de'Particolari di detta Comunità, né in modo alcuno parimenti danneggiare le Piante di qualunque sorte esistenti in detti Prati, Campi, e Selve, né quelle stirpare, troncare, tagliare, o in tutto, o in parte benché minima.
5 Che delle contravvenzioni seguiranno in ciascuno de'casi di sopra espressi, s’abbi da stare alla deposizione col giuramento del Camparo, che sarà destinato dalla detta Comunità, con un Testimonio digno di fede.
6 Che le pene suddette abbiano ad essere irremissibilmente esatte da ciascuno Contravventore, e tutte le volte occorrerà, applicandone la metà al regio Fisco, e l’altra alla Comunità suddetta, o rispettivi Dannificati, trattandosi di danno dato ne’Beni de’Particolari, oltre le pene statutarie, e l’obbligo di rifare il danno.
7 Che s’intenda salva la ragione alla detta Comunità, o Particolari dannificati di fare con li Contravventori quelle composizioni, o liberazioni nelli modi, forme, e patti, che più li pareranno.
8 Che tutti li Forastieri, che abitano, o vogliono abitare nella suddetta Terra di Esino Inferiore siano tenuti oltre al pagamento de’Carichi a’medesimi spettanti pagare alla Comunità suddetta lire settanta all’anno, giusta il praticato altre volte in detta Comunità, ed altre Terre della Valsasina.
9 Con protesta però, che per il presente Editto non s’intende derogato ad altre provvidenze in simil materia ottenute per il buon governo di detta Comunità, ma quelle debbano restare in sua forza, e valore.
10 E perché nessuno possi allegare ignoranza del presente Editto, volle detto Sig. Podestà, come Delegato dal Senato Eccellentissimo, e comanda, che sia affisso nella Piazza, ed altri Luoghi tanto della Terra di Esino Inferiore, quanto d’altre Terre convicine, affinché venghi a notizia di tutti, e perché sortisca il suo effetto, ed abbi quella osservanza, che porta il diritto di ragione, e per esecuzione delle Lettere del Senato Eccellentissimo.
Dat. Nell’Officio Pretorio d’Introbio il giorno di Giovedì, undici del mese di Luglio