Editto 20 agosto 1701 Filippo V di Spagna, duca di Milano

Carlo Enrico di Lorena

1701 Editto 20 agosto 1701 Filippo V di Spagna, duca di Milano Intestazione 11 febbraio 2012 75% Editti

Editto 20 agosto 1701 di Carlo Enrico di Lorena Principe di Vaudemont, governatore di Milano per conto di Filippo V di Spagna, duca di Milano. Dato dal Campo di Comisano. Relativo a Esino Superiore in Valsassina.

PHILIPPVS QVINTVS DEI GRATIA Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

Havendo la Comunità di Esino Superiore della Valsasina rappresentato all’Eccellentissimo Signore il Sig. Don Carlo Enrico di Lorena Principe di Vaudemont, Conte di Bicth, Saruuerden, Falkstein, e VValham, Barone di Fenestrange, Signore di Flobecq, Leffines, Ninoue, e VVaure, Cavaliero dell’Insigne Ordine del Toson d’Oro, Gentiluomo della Camera di Sua Maestà, del Consiglio di Stato, Governatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano&c. venir continuamente maltrattati li Boschi, ed altri effetti della medema così da Vicini di essa, come da Forestieri in di lei grave pregiuditio, & de’Particolari, e supplicato l’Eccellenza Sua a volervi provedere di opportuno rimedio per mezzo di una Grida prohibitiva simili danni, aderendo per tanto volentieri l'Eccellenza Sua alla suddetta istanza, ha comandato che si pubblichi la presente Grida con li Capitoli, che sono del tenor seguente

Primo, Che niuna persona tanto Vicina, come forastiera di qualsiasi stato, grado, e conditione sotto qualsivoglia pretesto, titolo, colore, o causa ardisca per se, ne per sottomessa persona tagliare, o far tagliare alcuna sorte di legne nelli Boschi Communali della detta Comunità di Esino Superiore della Valsasina sotto titolo di far frasche, Scodegali, Staggie, Pali, Remi, Travi, o altri legni da Opera, o per farla in Carbone, o Fornaci per Calcina (fuori che rispetto solamente il tagliare legna si grossa, come minuta per quanto riguarda l’uso particolare de’Vicini d’anno in anno solamente, & non altrimenti) senza la dovuta licenza in scritto della detta Communità, o suoi Sindici, e Deputati rispetto a’ Vicini solamente, poiché rispetto a‘ Forastieri, questi sempre s’intendono esclusi, ne a questi si possi concedere alcuna licenza, altrimenti incorreranno questi tali trasgressori nella pena di scudi quindici d’applicarsi come a basso per cadauna volta, che contravverranno, & si darà piena fede a due testimoni se saranno praticabili, o al detto del Camparo, che sarà a ciò deputato col suo giuramento.

Secondo, Che niuna persona, e come sopra, ardisca di segare, o far segare Fieno ne’Siti Communali, se prima non haveranno da detta Communità, o suoi Sindici detta licenza in iscritto, esclusi sempre li forastieri, e come sopra, meno in tempo di raccolta delle nocciole boscareggie, & altri frutti selvatici niuna persona, e come sopra, ardisca raccoglierne immature, & intempestivamente, se prima non verrà il tempo prescritto dalli Sindici, & da questi ottenuta la licenza, e ciò sotto pena di scudi quattro per cadauna volta, nella quale incorreranno li trasgressori.

Terzo, E perché si trovano alcuni in detta Comunità, che curando solo il loro privato, e particolare benefitio, non pensano ad altro, che al distruggere detti Boschi, pascoli, e ragioni Comunali, da quali la Communità ne cava di tempo in tempo con la vendita d’essi qualche utile per riparare alle gravezze continue, sotto pretesto d’esser Vicini, e però voler tagliare delle legne sotto titolo di volersene servire per uso proprio, e poi quelle vendono ad altri, massime a forastieri per far Carbone, & in altro modo distruggendo, spalegando anche li Compratori sotto titolo d’haverli dato della sua portione, o che si fanno agiutare a titolo di giornata, come l’esperienza continuamente dimostra, & non ostante, che dalla detta Communità, & suoi Regenti venghino questi tali ripresi, & stimolati a non permettere un tanto grave pregiuditio al pubblico coll’appropriarsi in benefitio particolare ciò, che deve esser di benefitio universale, nulladimeno non cessano di ciò praticare, la dove per oviare a simili frodi, & per levare gli abusi, & inconvenienti a pregiuditio de Publico, ordina S.E., che niuna persona di qualunque stato, e grado, ne sotto alcun pretesto direttamente, o per indiretto ardischi tagliare, ne far tagliare legna di sorte alcuna in detti Boschi, e Siti Communali se non quella, che può servire per suo uso annuale, e col tagliarla nelle parti, e siti di men danno della Comunità, & questo a fine di non pregiudicare per la vendita de’ Boschi da farsi in Comune, meno vendere, o contrattare, trasportare, o far trasportare, condurre, o far condurre altrove fuori della detta Communità niuna sorte, benché minima di legna, o sii per far pali, staggie, frasche, o per farla in carbone, e questo venderlo, o per fornaci, o da opera sotto pena di scudi dieci, nella quale incorreranno anche li Compratori, Malostari, o Lavoranti, & quando seguisse tal taglio, vendita, o trasporto, e come sopra di notte tempo, incorreranno nella pena di scudi vinticinque, & anche maggiore, e corporale all’arbitrio di S.E.

Quarto, Che omninamente da alcuna persona, e come sopra, non si possino in alcun tempo, né anche a titolo d’uso proprio tagliare alcuna sorte de faggi, e piante, che si ritrovano nell’Alpe di Cainallo proprio di detta Communità, quali servono per coronide del medemo, & sotto quali le bestie in tempo di meriggio, e di notte, massime in caso di cattivi tempi si ricovrano per difendersi, meno quelle piante, che sono d’intorno ad altri Monticelli de particolari, & che sono dietro alle Fontane, & Cassine, che servono d’ombreggiamento, e meriggio, e che sempre furono conservate per il passato, ed anche riservate nelle vendite de’Boschi, & ciò sotto pena di scudi sei per ogni pianta, che sarà tagliata, e per ogni volta da pagarsi da qualunque trasgressore, nella quale incorreranno anche li Conduttori di esso Alpe, o Alpi, e Monticelli, né se gli admetterà scusa sotto pretesto, che se ne vogli servire per fare cinte, o barchi, o altro per causa d’essi Alpi, & ciò per il maggior comodo, e benefitio d’essi, da’ quali la Communità ne ricava li fitti per pagare li Carichi.

Quinto, Che niuna persona tanto vicina, come forastiera, e come sopra ardischi di danneggiare, ne far danneggiare con loro bestie alcuni Prati, Campi, e Selve de Particolari d’essa Communità in alcun tempo sotto pena d’un scudo per cadauna bestia grossa, & soldi quaranta per bestia minuta da pagarsi irremisibilmente da’ Padroni d’esse anzi che trovandosi esse bestie a danneggiare, o dal Camparo, o Padroni de’Beni danneggiati, che si possino prendere, e condurle all’Ostaria, o a Casa del Console, né che siano rilasciate, se non pagata la detta pena, e ciò oltre la refettione del danno verso d’ dannificati, e rispetto a’ Conduttori delli Alpi. a’ quali saranno consegnate le bestie in custodia, che questi siano tenuti alle suddette pene, e refettione de’danni ogni volta, che dette bestie, che haveranno in loro cura, & custodia, & sopra essi Alpi danneggiaranno Prati, Campi, e Selve de’Particolari, e come sopra.

Sesto, E perché molti danni dalle detta Bestie vengono apportati per la grande trascuraggine de’ Particolari, che hanno beni confinanti con il Comune, che non fanno le dovute Cinte, Siepi, o Muri per impedire l’ingresso della Bestie, che poi si dilatano, e scorrono per li Beni lavorativi, onde per oviare a tali disordini S.E. comanda a qualunque particolare possessore o Conduttore deì Beni coherenti a’ luoghi Communali, che per tutto il mese d’Aprile di cada un’anno debbano haver fatte, o fatte fare le Cinte, Siepi, o Muri dietro ad essi luoghi, in modo che non possino le Bestie entrare ne’ terreni lavorativi a danneggiare, e transitare, & ciò sotto pena di scudi cinque per cadauno, al qual’ effetto dal Console, o Camparo, o altro Deputato, cha sarà dalla Communità in Calende Maggio d’ ogn’ anno, si riconoscerà chi haverà omesso, e non obbedito alla presente Grida, & trovandosi inobediente si procederà contro desso alla suddetta pena, non escludendosi però con il presente Capitolo la provisione contenuta nel precedente, in modo che, chi danneggerà, o permetterà sii danneggiato con Bestie sarà tenuto alle pene, e refettione de’danni nel modo sudetto.

Settimo, Di più ritrovandosi molti Particolari in essa Communità, quali hanno ridotto a cultura molti Beni, e Siti Communali, & per molti anni quelli goduti senza pagare sopra d’essi alcune Gravezze, né intendersi con la Communità come vera Padrona, con haver’anche impedito le Strade, & accessi, & quelle cinto, per le quali transitavano le Persone con le Bestie per li Pascoli, e Boschi Communali, & essendovi sopra di ciò anche più provisioni, & Ordini del Magistrato, & nonostante le replicate instanze, & altri ricorsi fatti in Vicinanza, a fine che questi tali rilascino essi Beni liberi alla Communità, o che convenghino con questa, & lascino libere le Strade, passi, ed accessi, & osservino detti Ordini Magistrali e però S.E. comanda, che omninamente si osservino detti Ordini, e Gride sopra questa materia, e che contro tali possessori, & occupatori si procedi alle pene in essi disposte constringendoli subito a lasciare in libertà essi Siti, e Beni Communali da tali Particolari posseduti, ridotti a coltura, & da essi cinti, come altresì le strade, & passi come erano prima.

Ottavo, E perché l’avidità, e temerità d’alcuni, e massime di chi porta men peso in essa Comunità è tanto grande, e pregiudiziale al pubblico, & massime di quelli, che non sentono volentieri il discorrere per la provisione agl’inconvenienti, che seguono di continuo in pregiuditio manifesto della Communità, è talmente inoltrata, come l’esperienza giornalmente dimostra, che non temono accostarsi nelle Vicinanze, & Congressi, che si fanno per trattare le cose a benefitio universale, facendosi più baldanzosi, e arroganti, maltrattando li Sindici, Regenti, e Deputati, & altri, che con zelo del ben publico operano, soperchiando, e tumultuando con sgridi, bestemmie, spergiuri, minacce, & ingiurie in modo che per il più delle volte nascono delle disunioni, e discordie non restando concluse, ne stabilite le propositioni vengono fatte per non mettersi a perdere, restando anche tal volta offesi, e maltrattatti con modi, e forme improprie, laonde S.E. per oviare a simili disordini così scandalosi, e perniciosi al ben publico, e privato espressamente comanda, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e conditione, né sotto alcun pretesto ardischi in fatti, né con parole maltrattare, offendere, superchiare, sgridare contro de’Sindici, Regenti, Deputati, & altri, che interveniranno in dette Vicinanze, o Congressi, né altrove tanto unitamente come separatamenteper causa del loro Offitio, né interrompere, o sconcertare esse, e come sopra con sgridi, ingiurie, strapazzi, offese, & altri modi illeciti, per il che resti impedito il ben publico, & ciò sotto pena de scudi cinquanta per ogni volta, & altra più grave ancor corporale all’arbitrio dell’Eccellenza Sua, non derogando con questa ad altre pene contenute in altre Gride, & ordini contro simili persone, anzi che facendosi Vicinanze, & Congressi, neì quali occorrerà trattarsi per rimediare agl’inconvenienti, non s’ admettino persone, contro de’quali occorrerà trattarsi, e ciò per levare l’occasione de’tumulti, e scandali, & acciò le cose si trattino con la maggior quiete possibile sempre con il fine della giustizia.

Le quali pene di sopra espresse dichiara, e vuole S.E., che venghino applicate per un terzo al Fisco, altro alla Comunità, o Particolari rispettivamente dannificati, & l’altra al Camparo, o sii notificante, al quale sarà lecito fare risultare la sua pretesa invenzione anche con esame de due testimonij in absenza del Camparo deputato, o in caso, che al medesimo non gli sia nota uguale contraventione. Et se vi saranno de’delinquanti suddetti inabili a pagare le sodette pene, overo se saranno femine, dichiara S.E., che incorrino nella pena dell’esilio da questo Stato all’arbitrio dell’Eccellenza Sua sotto pena della fustigatione in caso di contraventione al bando.

Incarica pertanto S.E. al Podestà di Valsasina, che facci publicare la presente Grida ne’luoghi soliti, la quale dovrà sortire il suo plenario effetto immediatamente dal giorno della publicatione della medema in avanti, & procuri la di lei pronta esecutione, dando parte all’Eccellenza Sua de’ casi, che succederanno degni della sua notizia.

Dat, dal Campo di Comisano a’20. Agosto 1701.

CARLOS HENRIQUE DE LORENA

V. Pertufatus.

Serpontus.

V. Guerra.

In Milano, nella Regia Ducale Corte, per Marc’Antonio Pandolfi Malatesta Stampatore Reg. Cam.