Editto 1744 Senato di Milano

Tarini

1744 Editto 1744 Senato di Milano Intestazione 11 febbraio 2012 75% Editti

Editto del 1744 Senato di Milano. Officio Pretorio d’Introbio s.d..

1744. Adì

L’ Egregio J.C.Sig. ….. Tarini Podestà di Valsasina come speziale Delegato dal Senato Eccellentissimo di Milano, in vigore di Lettere del medesimo Senato Eccellentissimo da lui viste, e considerate presentategli da’ Sindaci, e Reggenti della Comunità di Esino Superiore Terra della detta Valle date sotto il giorno 24. Febraro prossimo scorso, quali restano negli atti, e presso l’infrascritto suo Cancelliere, inerendo a quanto si contiene in dette Lettere, così instando li Sindaci, e Reggenti di detta Comunità, ha ordinato, ed ordina, che si esponga, e pubblichi ovunque farà di bisogno il presente Editto, con il quale dispone, e comanda

1 Che qualsiasi Persona di qualsivoglia grado, e condizione, quale non sia vicina di detta Comunità, o dalla medesima non abbia il permesso, non ardisca in alcun tempo avvenire far pascolare per sé, né per sottoposta Persona direttamente, né indirettamente, a’suoi Bestiami, ed Armenti, cioè Cavalli, Muli, Giumenti, Bovi, Vacche, Capre, Pecore ec. nelli Beni, non solo dei Particolari di detta Comunità; ma altresì nelli Beni, e Pascoli Comunali di ragione della medesima, ed in caso di contravenzione sotto pena di scudi dieci per ciascuna Persona, e per ciascuna volta, ed altri cinque da lire sei l’uno per ogni Bestia, che si troverà aver pascolato, od in altro modo aver danneggiato detti Beni, e come sopra, o parte d’essi.

2 Che nissuna Persona Forastiera, non abitante in detta Comunità sotto qualsivoglia pretesto, titolo, colore, o causa, ardisca per sé, né per sottomessa Persona quantunque vicina di detta Comunità tagliare, o far tagliare, né estirpare dalle radici alcuna sorte di Legne, e Piante nelli Boschi Comunali della detta Terra di Esino Superiore sotto titolo di nuovamente ripiantare fuori di detta Comunità, far Frasche, Stroppe, Tazze, Tazzini, Staggie, Pali, Remi, Travi, Tondoni, Gavelli, od altri Legni da opera, o per farla in Carbone, o Fornaci per Calcina, né segare, o far segar Fieno in detti siti Comunali, meno in qualunque modo dannificare Prati, e Selve tanto de’Particolari, quanto apportar alcun danno ne’siti, e Boschi Comunali per scavare, e come volgarmente dicesi, ruspare Trifoli, Lumache, raccogliere o far raccogliere Sorbe, od altri frutti boscartecci, o far fogli da letto, e ciò sotto le pene di sopra comminate, in caso di contravenzione, e conforme resta provvisione delle Lettere ottenute dal Senato Eccellentissimo.

3 Che niuna Persona di qualsivoglia grado, e condizione vicina di detta Comunità o Forastiera abitante in quella, ardisca sotto qualunque titolo, pretesto, e causa per sé, né per sottomessa Persona direttamente, né indirettamente ne’ suddetti siti Comunali segar, o far segare Fieno, tagliare, né far tagliare, od estirpare alcuna sorte di Piante per far Frasche, Stroppe, Tazza, Tazzini, Scodegali, Staggie, Pali, Remi, Travi, Tondoni, Gavelli, od altri Legni da opera, o per farla in Carbone, o Fornaci per Calcina per farne, o farne far vendita a Persone estere di detti Legnami, e come sopra, e ricavarne danaro, od altro, e quello convertire in privativo uso in pregiudizio di detto Comune, od anche sul pretesto di farne dono, senza la dovuta licenza in scritto da riportarsi da’Sindaci di detta Comunità, a riserva di ciò possa servire per il proprio uso di dette robbe a dette Persone vicine, o estere in detta Comunità però abitanti, quale solamente nel Territorio di detto Comune.

4 Sotto le medesime pene di sopra espresse resta proibito a chi che sia in qualunque modo danneggiare, tanto co’Bestiami, quanto diversamente scavando, o facendo scavare Lumache, e Trifoli nelli Prati, Campi, e Selve de’ Particolari di detta Comunità, né in modo alcuno parimenti danneggiare le Piante di qualunque sorte esistenti in detti Prati, Campi, e Selve, né quelle estirpare, troncare, tagliare o in tutto o in parte benché minima.

5 Che delle contravvenzioni seguiranno in ciascuno de’ casi di sopra espressi, s’abbi da star alla deposizione col giuramento del Camparo, che sarà destinato dalla detta Comunità, con un Testimonio degno di fede.

6 Che le pene suddette abbiano da essere irremissibilmente esatte da ciascun Contraventore, e tutte le volte occorrerà, applicandone la metà al Regio Fisco, e l’altra alla Comunità suddetta, o rispettivi Dannificati trattandosi di danno dato ne’ Beni de’ Particolari, oltre le pene statutarie, e l’obbligo di rifare il danno.

7 Che si intenda salva la ragione alla detta Comunità, o particolari dannificati, di far con li contravventori quelle composizioni o liberazioni, nelli modi, forme, e patti, che più li pareranno.

8 Con protesta però, che per il presente Editto, non s’intende derogato, ad altre providenze in simil materia ottenute per il buon governo di detta Comunità, segnatamente nella Grida del 20 Agosto 1701. pubblicata come dagli atti, quale resti in sua forza, e valore.

9 E perché nessuno possi allegare ignoranza del presente Editto, vuole detto Sig. Podestà come Delegato dal Senato Eccellentissimo, e comanda che sia affisso nella Piazza, ed altri luoghi tanto della Terra di Esino Superiore, quanto d’altre Terre convicine, affinché venghi a notizia di tutti, e perché sortisca il suo effetto, ed abbi quell’osservanza, che porta il diritto di ragione, e per esecuzione delle Lettere del Senato Eccellentissimo.

Dat. Nell’Officio Pretorio d’Introbio il dì