Divisione speciale di polizia della capitale

Regno d'Italia

1925 diritto diritto Regio Decreto Legge 18 ottobre 1925, n. 1846 - Divisione speciale di polizia della capitale Intestazione 8 aprile 2012 50% Da definire

Regio Decreto Legge 18 ottobre 1925, n.1846


Istituzione di un corpo speciale di polizia per la capitale.


(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.255 del 2 novembre 1925) gu n. 255 del 02-11-1925


Vittorio Emanuele III per grazia di dio e per volontà della nazione re d'italia


visto il nostro decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza; sentito il consiglio dei ministri;


sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze; abbiamo decretato e decretiamo:


art. 1


è istituti in Roma un corpo speciale di polizia, cui sono affidati i servizi di pubblica sicurezza nonché i servizi di polizia urbana, ora disimpegnati dal corpo dei vigili urbani e da quello dei guardiani dei giardini. esso costituisce una divisione speciale del corpo degli agenti di pubblica sicurezza istituito con r. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383.


art. 2


il corpo speciale di polizia della capitale sarà costituito di agenti in divisa e di agenti in borghese e si comporrà di 5000 uomini che saranno tratti dal corpo degli genti di pubblica sicurezza. di detta forza 100 uomini regolarmente inquadrati con ufficiali e sottufficiali, costituiranno un reparto a cavallo per i servizi di polizia stradale nelle passeggiate e nei giardini pubblici.


art. 3


la forza del corpo degli agenti di pubblica sicurezza è aumentata di 3000 uomini e di 50 ufficiali e di conseguenza l'organico stabilito dall'art.2 del r. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, è modificato come segue:

ufficiali


ispettore superiore 1

ispettori di 1/a classe 6

ispettori di 2/a classe 12

comandanti di 1/a classe 45

comandanti di 2/a e 3/a classe 130

sottufficiali ed agenti.

marescialli di 1/a classe 450

marescialli di 2/a e 3/a classe 770

brigadieri 950

vicebrigadieri 1.080

guardie scelte di pubblica sicurezza 1.500

guardie di pubblica sicurezza 9.850

allievi 400

totale 15.000


art. 4


il corpo dei vigili urbani e quello dei guardiani dei giardini di Roma sono soppressi. gli appartenenti a tali corpi, che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, ne facciano domanda, potranno essere ammessi a far parte del corpo degli agenti di pubblica sicurezza semprechè siano riconosciuti in possesso dei requisiti di condotta e di capacità. coloro che saranno riconosciuti idonei passeranno, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente nostro decreto-legge, a far parte del corpo degli agenti di pubblica sicurezza con i gradi e con le norme che saranno fissati dal regolamento da emanarsi in esecuzione del presente decreto-legge. in attesa di tale sistemazione i vigili urbani e i guardiani dei giardini continueranno a prestare servizio secondo gli ordinamenti per essi attualmente in vigore.


art. 5


gli appartenenti ai soppressi corpi municipali che non intendono far passaggio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o dei quali non sia stata accolta la domanda, saranno ammessi a liquidare, a carico del bilancio comunale la pensione o la indennità cui avessero eventualmente acquisito diritto, a norma dei regolamenti municipali vigenti. agli stessi sarà inoltre concessa una indennità di buona uscita pari a quattro mensualità di salario se aventi diritto a pensione e pari a sei mensualità di salario se aventi diritto soltanto a indennità. a coloro che non abbiano acquisito diritto né a pensione né ad indennità, sarà concessa una indennità di buona uscita pari a due mensualità di salario per il primo anno o frazione d'anno di servizio, ed ad una mensualità per ogni anno successivo. i periodi di servizio successivi al primo anno saranno, agli effetti dell'indennità di buona uscita, calcolati per anno intero soltanto quando siano superiori a sei mesi.


art. 6


il personale già appartenente ai soppressi corpi municipali il quale avrà fatto passaggio in quello degli agenti di pubblica sicurezza, liquiderà a suo tempo, la pensione con le norme in vigore per il corpo degli agenti di pubblica sicurezza conservando però, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestati alle dipendenze del comune, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe loro spettato secondo i regolamenti municipali in vigore. la spesa per tali pensioni farà carico al bilancio del comune per la quota parte corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze del comune stesso e al bilancio del ministero dell'interno per la quota parte corrispondente al successivo servizio. le indennità di buona uscita di cui all'articolo precedente faranno carico al bilancio del ministero dell'interno.


art. 7


le disposizioni circa il reclutamento degli agenti di pubblica sicurezza contenute nel 1/a e 2/a comma dell'art. 7 e del 1/a e 2/a comma del r. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sono modificate nel modo seguente:


1/a per arruolamento diretto gli agenti di pubblica sicurezza sono reclutati tra i giovani che abbiano compiuto 20 anni di età;


2/a per passaggi di militari dal regio esercito, dalla regia marina e dalla regia aeronautica che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe. I ministri per la guerra, per la marina e per la Regia aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza degli iscritti e dei militari anzidetti che siano da adibirsi o siano addetti a servizi speciali. Gli aspiranti dovranno essere celibi e non aver superata l'età di 28 anni.


Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per gli ex carabinieri, per gli appartenenti al m. v. s. n. per i provenienti dai soppressi corpi di polizia e per coloro che hanno appartenuto al corpo della regia guardia di finanza e al corpo degli agenti di custodia delle carceri.


art. 8


gli aspiranti provenienti dai soppressi corpi di polizia, sono nominati guardie effettive e inviati alla scuola tecnica di polizia per compiervi un tirocinio di istruzione della durata di due mesi.


art. 9


agli ufficiali che già prestano servizio nella capitale ed a quelli che vi fossero trasferiti da altri sedi sarà corrisposta, una volta tanto, a titolo di indennità di ammissione nel corpo speciale di polizia, la somma di l. 2000 agli ufficiali superiori e di l. 1600 agli ufficiali inferiori.


art. 10


agli ufficiali superiori residenti nella capitale e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie addetti al reparto a cavallo, sono assegnate le stesse indennità per i pari grado dell'arma dei reali carabinieri a cavallo.


art. 11


all'arma dei reali carabinieri restano affidati nella capitale, secondo gli ordinamenti ora vigenti, i servizi reali, i servizi e scorte d'onore, i servizi di informazione, quelli di polizia militare, i servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie, quelli per l'esecuzione dei mandati di cattura, quelli di traduzione, quelli di polizia ferroviaria e quelli di ordine pubblico. per questi ultimi servizi sarà costituito nella capitale un comando di raggruppamento battaglioni e gruppo squadroni carabinieri reali che avrà alle sue dipendenze i due nuclei dei carabinieri a piedi e il gruppo di squadroni che già attualmente vi prestano servizio. l'arma dei reali carabinieri presterà servizio di pubblica sicurezza nel territorio assegnato alle stazioni che il ministero dell'interno, anche su proposta del comando generale dell'arma dei carabinieri reali, riterrà opportuno di istituire nella zona periferica della capitale.


art. 12


con l'entrata in vigore del presente decreto-legge, e a mano a mano che esso avrà attuazione, le stazioni dei carabinieri reali che attualmente disimpegnano il servizio di pubblica sicurezza nella zona interna della capitale, verranno gradatamente soppresse e le relative caserme e quelle occupate dai rispettivi comandi di ufficiale diretto, sempre quando non occorrano all'arma per l'esecuzione dei servizi affidatile ai sensi dell'art. 11 del presente decreto-legge, passeranno al corpo speciale di polizia. allo stesso corpo passeranno, d'intesa col governatorato di Roma, le caserme e i locali attualmente occupate dai vigili urbani.


art. 13


con regolamento da emanarsi su proposta del ministero dell'interno, d'intesa col ministero delle finanze e con quello della guerra, saranno stabilite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia nella capitale, per l'ammissione e l'inquadramento nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza dei componenti i soppressi corpi municipali, per la costituzione ed il funzionamento del reparto a cavallo e per l'esecuzione in genere del presente decreto.


art. 14


tutte le disposizioni del r. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, in quanto non contrastino col presente decreto-legge, sono applicabili ai componenti la divisione speciale di roma.


art. 15


al completamento dei quadri di ispettore di 2/a classe e di comandante di 1/a classe sarà per la prima applicazione del presente decreto-legge, provveduto con le norme contenute nell'art. 19 del r. decreto-legge 2 aprile 1925, n.383, e nell'art.5 del r. decreto 15 agosto 1925, n.1555.


art. 16


con separato decreto saranno fissate le norme per la ripartizione tra lo stato ed il comune di roma degli oneri risultanti dai precedenti articoli. il ministro per le finanze è frattanto autorizzato a stanziare nel bilancio del ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


art. 17


Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


dato a san rossore, addì 18 ottobre 1925.


Vittorio Emanuele Mussolini - Federzoni - Volpi.


visto, il guardasigilli: rocco.


registrato alla corte dei conti, con riserva, addì 2 novembre 1925.


atti del governo, registro 242, foglio 5. - Granata.