Distruzione intenzionale del patrimonio culturale - Dichiarazione, Parigi, 17 ottobre 2003
Questo testo è da formattare. |
Depositario: UNESCO
|
Ratifica italiana: non necessita di ratifica.
|
La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura riunita a Parigi in occasione della 32^ sessione nel 2003,
Ricordando la tragica distruzione dei Budda di Bamiyan che ha colpito la comunità internazionale nel suo complesso,
Esprimendo viva preoccupazione per il numero crescente di atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale,
Riferendosi all’articolo primo, paragrafo 2 (c), dell’Atto costitutivo dell’UNESCO secondo il quale l’Organizzazione è incaricata di aiutare a mantenere, a progredire e a diffondere la conoscenza sorvegliando la conservazione e la protezione del patrimonio universale di libri, di opere d’arte e di altri monumenti di interesse storico o scientifico, e raccomandandosi ai popoli interessati dalle convenzioni internazionali a questo scopo,
Ricordando i principi enunciati in tutte le convenzioni, raccomandazioni, dichiarazioni e carte dell’UNESCO per la protezione del patrimonio culturale,
Consapevole che il patrimonio culturale è una componente importante dell’identità culturale delle comunità, gruppi ed individui, e della coesione sociale, dal momento che la sua distruzione intenzionale può avere delle conseguenze che possono essere pregiudizievoli sulla dignità umana e sui diritti dell’uomo,
Riaffermando uno dei principi fondamentali del Preambolo della Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, che afferma che “gli attentati perpetrati verso i beni culturali a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono attentati al patrimonio culturale dell’umanità intera, essendo un dato di fatto che ogni popolo apporta il suo contributo alla cultura mondiale.”
Ricordando i principi relativi alla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato stabiliti dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 e, in particolare, dagli articoli 27 e 56 del regolamento della Quarta Convenzione dell’Aja del 1907, come anche da altri accordi ulteriori,
Consapevole dell’evoluzione delle regole del diritto internazionale consuetudinario, che conferma inoltre la giurisprudenza pertinente, concernente la protezione del patrimonio culturale in tempo di pace come in caso di conflitto armato,
Ricordando anche le disposizioni degli articoli 8 (2) (b) (ix) e 8 (2) (e) (iv) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e, all’occorrenza, a quelle dell’articolo 3 (d) dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, che concerne la distruzione intenzionale del patrimonio culturale;
Riaffermando che le questioni che non sono interamente coperte dalla presente Dichiarazione e da altri strumenti internazionali concernenti il patrimonio culturale continuano ad essere regolati dai principi del diritto internazionale, dai principi dell’umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica;
Adotta e proclama solennemente la presente Dichiarazione:
I. Riconoscimento dell’importanza del patrimonio culturale
La comunità internazionale riconosce l’importanza della protezione del patrimonio culturale e riafferma la sua determinazione a combattere la distruzione intenzionale di questo patrimonio sotto ogni forma, al fine che esso possa essere trasmesso alle generazioni future.
II. Campo d’applicazione
- La presente Dichiarazione riguarda la distruzione intenzionale del patrimonio culturale, compreso il patrimonio culturale legato ad un sito naturale.
- Ai fini della presente Dichiarazione per “distruzione intenzionale” si intende un atto volto a distruggere il patrimonio culturale in tutto o in parte, colpendo così la sua integrità, in un modo che costituisca una infrazione al diritto internazionale o una violazione ingiustificabile dei principi dell’umanità e delle esigenze della coscienza pubblica, in quest’ultimo caso nella misura dove questi atti siano già previsti dai principi fondamentali del diritto internazionale.
III. Misure per combattere la distruzione internazionale del patrimonio culturale
- Gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure appropriate per prevenire, evitare, far cessare e reprimere gli atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, ovunque questo patrimonio sia situato.
- Gli Stati dovrebbero adottare le misure legislative, amministrative, educative e tecniche appropriate, nel limite delle loro risorse economiche, per proteggere il patrimonio culturale, e procedere periodicamente alla revisione di queste misure in vista di adattarle all’evoluzione delle norme di riferimento, nazionali e internazionali in materia di protezione del patrimonio culturale.
- Gli Stati dorrebbero sforzarsi, con ogni mezzo appropriato, di assicurare il rispetto del patrimonio culturale nella società, in particolare per il tramite dei programmi di educazione, di sensibilizzazione e di informazione.
- Gli Stati dovrebbero:
- divenire parte della Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e dei due Protocolli del 1954 e 1999 così come dei Protocolli Aggiuntivi, I e II, delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nel caso in cui non l’abbiano ancora fatto;
- promuovere l’elaborazione e l’adozione degli strumenti giuridici che prevedano un livello più elevato di protezione del patrimonio culturale;
- operare in favore di una applicazione coordinata degli strumenti esistenti e futuri relativi alla protezione del patrimonio culturale.
IV. Protezione del patrimonio culturale nella condotta della attività in tempo di pace
In occasione della condotta delle attività in tempo di pace, gli Stati dovrebbero prendere ogni misura appropriata per condurre queste attività in maniera da proteggere il patrimonio culturale e, in particolare, nel rispetto dei principi e obiettivi della Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, della Raccomandazione del 1956 che definisce i principi internazionali nell’applicazione in materia di siti archeologici, della Raccomandazione del 1968 concernente la conservazione dei beni culturali messi in pericolo da lavori pubblici o privati, della Raccomandazione del 1972 concernente la protezione, sul piano nazionale, del patrimonio culturale e naturale, così come la Raccomandazione del 1976 concernente la salvaguardia dei complessi storici o tradizionali e del loro ruolo nella vita contemporanea.
V. Protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, compreso il caso di occupazione
Fino a quando sono implicati in un conflitto armato, sia che esso presenti carattere internazionale oppure no, compreso in caso di occupazione, gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure appropriate per svolgere le loro attività in modo da proteggere il patrimonio culturale, nel rispetto del diritto internazionale consuetudinario così come dei principi e obiettivi degli strumenti internazionali e delle raccomandazioni dell’UNESCO concernenti la protezione del patrimonio in periodo di ostilità.
VI. Responsabilità degli Stati
Lo Stato che distrugge intenzionalmente il patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l’umanità, o che si astiene intenzionalmente dal prendere misure appropriate per interdire, prevenire, far cessare e sanzionare ogni distruzione intenzionale di tale patrimonio, che sia o meno iscritto nella lista gestita dall’UNESCO o da un’altra organizzazione internazionale, si assume la responsabilità di questa distruzione, nella misura prevista dal diritto internazionale.
VII. Responsabilità penale individuale
Gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, per stabilire la loro competenza riguardo alle persone che commettono od ordinano di commettere atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l’umanità, che sia o no iscritto sulla lista gestita dall’UNESCO o da un’altra organizzazione internazionale, e per fissare le sanzioni penali adeguate da applicare a queste persone.
VIII. Cooperazione per la protezione del patrimonio culturale
<ol type="1"<>li>Gli Stati dovrebbero cooperare fra loro e con l’UNESCO per proteggere il patrimonio culturale contro ogni distruzione intenzionale. La cooperazione dovrebbe almeno comportare le seguenti misure:
- fornire e scambiare le informazioni concernenti le situazioni a rischio di distruzione intenzionale del patrimonio culturale;
- procedere a consultazioni in caso di distruzione effettiva o imminente del patrimonio culturale;
- considerare di apportare un’assistenza agli Stati, su loro richiesta, al fine di promuovere programmi di educazione, così come la sensibilizzazione e il rafforzamento delle capacità, volti ad assicurare la prevenzione e la repressione di ogni distruzione intenzionale del patrimonio culturale;
- fornire un aiuto giuridico ed amministrativo, su richiesta degli Stati interessati, per reprimere ogni distruzione intenzionale del patrimonio culturale.
IX. Diritti dell’uomo e diritto internazionale umanitario
Applicando la presente Dichiarazione, gli Stati riconoscono la necessità di rispettare le regole internazionali concernenti la qualifica penale delle violazioni in flagrante del diritto internazionale umanitario, in particolare quando la distruzione intenzionale del patrimonio culturale è legata a queste violazioni.
X. Sensibilizzazione del pubblico
Gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure possibili per assicurare la più larga diffusione possibile della presente Dichiarazione verso il grande pubblico così come verso i comunità vulnerabili, organizzando specialmente campagne di sensibilizzazione.