Disposizioni per il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure

Regione Liguria

Disposizioni per il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure Intestazione 13 febbraio 2018 75% Da definire

Deliberazione 426 dell'11.4.2014


Approvazione delle Disposizioni per il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure e per la fornitura di contenuti (ai sensi del Piano valorizzazione cult. 2011/2013, DCR 17/2011, e del Programma soc. informazione 2012/2014, DCR 11/2012)

  • VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive mm. e ii.;
  • VISTA la Legge Regionale n. 33 del 31 ottobre 2006 Testo unico in materia di cultura e successive mm. e ii.;
  • VISTA la Legge Regionale n. 42/2006 Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria;
  • VISTO il Decreto Legislativo 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale e successive mm. e ii., ed in particolare l'art. 52 comma 2 e l'art. 68 comma 3 in materia di rilascio dei dati appartenenti alla pubblica amministrazione e di open data;
  • VISTO il Piano triennale di valorizzazione culturale 2011-2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17/2011 e tuttora vigente ex art. 17 L. R. 2/2014 Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo, piano che, come già i precedenti, prevede la costituzione della Biblioteca Digitale Ligure come infrastruttura atta a permettere l’identificazione e consultazione (nei limiti della normativa sul diritto d’autore) dei materiali digitali presenti nelle biblioteche liguri per fornire un servizio pubblico che abbia come finalità il progresso degli studi e la diffusione della cultura, con esclusione di finalità commerciali;
  • VISTO il Programma Triennale di Sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria 2012-2014, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11/2012 che prevede che nel triennio sia data piena operatività alla Biblioteca Digitale Ligure quale servizio offerto alle Biblioteche ed Enti della cultura liguri per rendere fruibile su web i propri materiali digitali;
  • RILEVATO che per l'effettiva realizzazione della Biblioteca Digitale Ligure si rende necessario disciplinarne le modalità di funzionamento, ed in particolare quelle per la fornitura di contenuti da parte di soggetti esterni alla Regione;
  • RITENUTO pertanto di formulare specifiche disposizioni a questo fine, senza pregiudizio per la possibilità di stipulare appositi accordi con soggetti terzi per specifiche attività riguardanti la Biblioteca Digitale Ligure;
  • VISTE le Disposizioni per il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure e per la fornitura di contenuti di cui all'allegato 1 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenutele idonee alle finalità di cui all’oggetto;
  • Su proposta dell’Assessore Angelo Berlangieri, incaricato per la Cultura e lo Spettacolo;

DELIBERA

1. di approvare le Disposizioni per il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure e per la fornitura di contenuti di cui all'allegato 1 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, ove ciò risultasse opportuno per il conseguimento delle finalità della Biblioteca Digitale Ligure, potranno essere stipulati appositi accordi di collaborazione con soggetti terzi per specifiche attività in questo ambito.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA DIGITALE LIGURE E PER LA FORNITURA DI CONTENUTI

Articolo 1 (Finalità).

La Biblioteca Digitale Ligure (di seguito denominata anche BDL) è una infrastruttura di pubblicazione di contenuti digitali forniti dalle biblioteche liguri o da altri istituti culturali del territorio ligure o di proprietà della Regione stessa al fine di realizzare un servizio pubblico utile al sostegno dello studio, della ricerca e dell'accesso di tutti i cittadini alle risorse culturali, con esclusione di finalità commerciali. Pur senza escludere in linea di principio alcun tipo di contenuto, la BDL è primariamente orientata ai contenuti di tipo documentario, quali ad esempio testi, immagini, registrazioni audio e video sia nativamente digitali sia ottenuti digitalizzando originali di altro tipo.

Articolo 2 (Architettura della BDL).

Per i fini di cui all'art. 1 la BDL gestisce gli oggetti digitali ed i relativi metadati privilegiando l'adozione di formati standard, pubblicamente documentati, liberamente utilizzabili e non coperti da brevetti. La BDL fornisce una infrastruttura di accesso per la pubblica consultazione e un repository di oggetti digitali idoneo ad assicurarne la conservazione a lungo termine.

Articolo 3 (Partecipazione alla BDL).

La partecipazione alla BDL consiste nella messa a disposizione della Regione di contenuti da inserire nella Biblioteca Digitale. Il soggetto partecipante deve formalmente accettare tutte le disposizioni del presente atto e identificare in modo esatto le risorse digitali che rende disponibili. In mancanza di tali adempimenti la Regione non dà luogo al trattamento dei contenuti. Il soggetto partecipante non è tenuto a mettere a disposizione della BDL tutte le sue raccolte digitali, ma può individuarne a questo fine anche solo una parte.

Articolo 4 (Valutazione da parte regionale).

La Regione Liguria si riserva la facoltà di rifiutare motivatamente qualsiasi proposta di inserimento di contenuti nella BDL, in caso di non conformità alla normativa sul diritto d'autore, per impossibilità tecnica o altre ragioni, che devono comunque essere comunicate al soggetto che ha proposto i contenuti.

Articolo 5 (Gratuità).

Il soggetto partecipante mette a disposizione della Regione Liguria i contenuti digitali a titolo gratuito.

Articolo 6 (Diritto d'autore).

Il soggetto partecipante mette a disposizione della Regione esclusivamente materiali la cui consegna, duplicazione, trattamento, pubblicazione e in generale qualsiasi operazione prevista nell'ambito della BDL siano consentiti dalle norme vigenti in materia di diritto d'autore, dandone espressamente e formalmente atto nel documento di consegna del materiale digitale, informando inoltre la Regione di eventuali diritti di terzi o vincoli di qualsiasi tipo di cui sia a conoscenza. La Regione si riserva di rifiutare qualsiasi materiale per il quale non ritenga legale l'effettuazione delle operazioni sopra indicate.

Articolo 7 (Licenza).

Il soggetto partecipante mette a disposizione della Regione Liguria, ai fini della pubblicazione nella Biblioteca Digitale Ligure, contenuti digitali rilasciati in modo irrevocabile con licenze compatibili con la destinazione all'uso pubblico e gratuito a fini culturali, tali da favorire lo sviluppo, la diffusione e la condivisione della conoscenza e conformi alle previsioni dell'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale; a questo scopo si individuano come preferenziali, ove non ostino diritti di terzi o altri vincoli non superabili, le seguenti licenze o loro evoluzioni, elencate in ordine di preferenza:

  • Creative Commons Attribuzione (CC BY), Creative Commons CC0, pubblico dominio
  • Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo (CC BY-SA) o GNU Free Documentation License (GFDL)
  • altre licenze compatibili con la definizione di Free Cultural Works elaborata dal progetto Freedom Defined
  • Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA)
  • Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate (CC BY-ND)

Per i contenuti delle licenze citate si rimanda al testo pubblicato sui siti ufficiali del progetto Creative Commons (per le licenze di questo tipo), della Free Software Foundation e/o del progetto GNU per la GFDL, del progetto Freedom Defined per la definizione di Free Cultural Works.

Può essere ammesso l'uso di altre licenze purché compatibili con le finalità della Biblioteca Digitale Ligure e i principi generali di cui al presente articolo nonché con tutte le altre previsioni del presente documento o di altra normativa.

In ogni caso le condizioni d'uso dovranno consentire almeno la fruizione online, lo scaricamento e la stampa; condizioni che limitino ulteriormente la fruizione sono ammesse solo se derivano da vincoli indipendenti dalla volontà del soggetto aderente e della Regione, ad esempio diritti di terzi e comunque dovranno essere tali da permettere una adeguata fruizione dei contenuti (a titolo esemplificativo: un documento testuale dovrà consentire almeno una agevole lettura del testo e non essere un semplice preview).

I contenuti messi direttamente a disposizione dalla Regione, salvo diversa motivata indicazione della stessa, si intendono rilasciati con licenza CC BY.

Articolo 8 (Non esclusività).

La messa a disposizione del materiale da parte del soggetto deve intendersi in via non esclusiva, e quindi senza alcun pregiudizio della facoltà dello stesso di utilizzare in qualsiasi altro modo detto materiale, escludendo comunque usi incompatibili con il suo inserimento nella Biblioteca Digitale Ligure (ad esempio la concessione di una esclusiva ad un soggetto terzo): il soggetto partecipante deve esplicitamente impegnarsi ad evitare tali usi.

Articolo 9 (Uso pubblico).

Il materiale digitale nell'ambito della Biblioteca Digitale Ligure è utilizzabile dal pubblico a titolo gratuito per la consultazione diretta, lo scaricamento e la stampa (ove applicabile), fatti salvi eventuali vincoli di licenza, come meglio illustrato all’articolo 7.

Articolo 10 (Qualità degli oggetti digitali).

Il soggetto aderente è tenuto a mettere a disposizione della Biblioteca Digitale Ligure oggetti digitali la cui versione sia di qualità idonea almeno alla normale fruizione diretta secondo quanto indicato all'art. 7 e alla stampa, ove applicabile.

Articolo 11 (Impegni della Regione).

La Regione Liguria si impegna a:

1. mettere a disposizione l'infrastruttura informatica della Biblioteca Digitale Ligure, in modo particolare il sistema di consultazione pubblica, che sarà accessibile anche dal Catalogo delle Biblioteche Liguri (CBL) e un repository regionale che fornisca funzionalità di storage e conservazione dei dati; la Biblioteca Digitale Ligure potrà utilizzare anche repository di terze parti, in particolare quelli eventualmente resi accessibili dai soggetti aderenti, ove riconosciuti tecnicamente idonei; in tal caso detti soggetti dovranno comunque fornire alla Regione i metadati relativi agli oggetti digitali, salvo che vengano adottate soluzioni tecniche che lo rendono superfluo

2. fornire le specifiche tecniche dei dati da inserire nella Biblioteca Digitale Ligure per quanto riguarda gli oggetti digitali e i metadati; la Regione si riserva di accettare, senza obbligo alcuno, anche dati non pienamente conformi alle specifiche se ritenuti di interesse culturale e se l'operazione è tecnicamente possibile

3. fornire le specifiche tecniche per la consegna dei dati .

4. non utilizzare i dati al di fuori di quanto previsto dalle presenti Disposizioni, salvo specifici accordi.

I compiti sopra indicati sono svolti senza costi per i soggetti partecipanti.

La Regione si riserva la facoltà di sospendere il servizio in caso di mancanza di risorse finanziarie. In nessun caso i soggetti partecipanti avranno diritto a risarcimenti o indennizzi di qualsiasi tipo per la sospensione del servizio, fatti salvi eventuali diritti riconosciuti dalla legge.

La Regione Liguria non fornisce altre prestazioni e servizi al di fuori di quelli sopra specificamente elencati. Eventuali spese sostenute dai soggetti partecipanti per attività necessarie alla partecipazione alla BDL e non contemplate dalle presenti Disposizioni tra i compiti della Regione rimangono a carico di questi ultimi (salvo diversi specifici accordi, e ferma restando la possibilità di ottenere contributi regionali ove previsti da apposita normativa).

Articolo 12 (Facoltà della Regione).

La Regione Liguria ha facoltà di: 1. rendere i dati consultabili anche tramite altri servizi di consultazione quali la Biblioteca Digitale Italiana/Internetculturale o altri anche in ambito internazionale: a questo scopo si riserva la facoltà di copiare oggetti digitali o metadati in repository di terzi, nel rispetto delle condizioni di licenza 2. sottoporre i dati a conversioni di formato o altre elaborazioni ritenute utili per il miglior funzionamento della Biblioteca Digitale; potranno essere effettuate anche elaborazioni che non garantiscono la perfetta integrità dei contenuti, se necessarie per assicurare il funzionamento della BDL ed in particolare l'accesso ai dati (ad esempio nel caso in cui sia necessario convertire da un formato obsoleto ad un nuovo formato).

Articolo 13 (Oggetti digitali in diretta disponibilità regionale).

Nell'ambito dei criteri e finalità generali della BDL e attenendosi ai criteri di cui al precedente punto 7 per quanto riguarda le licenze, la Regione si riserva piena e autonoma potere di utilizzo dei materiali realizzati direttamente o dei materiali realizzati con contributi regionali, qualora tale disponibilità per la Biblioteca Digitale fosse condizione per l'assegnazione dei contributi regionali stessi.

Articolo 14 (Altri accordi).

Resta salva la facoltà della Regione di stipulare diversi specifici accordi con soggetti terzi per meglio perseguire le finalità della BDL.

Articolo 15 (Procedure).

Il soggetto interessato invia alla Regione formale comunicazione, a firma del legale rappresentante o di altra carica a ciò abilitata, dalla quale risulti – ove necessario tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

1. l'intenzione di partecipare alla BDL mettendo a disposizione della Regione contenuti digitali. Si allega facsimile di richiesta e dichiarazione sostitutiva.

2. l'identificazione dei contenuti interessati, che deve essere sufficientemente precisa da evitare, sia nell'immediato che nel prosieguo dell'attività, equivoci, ed incertezze su quali siano i contenuti messi a disposizione; a titolo esemplificativo, tale identificazione può avvenire indicando gli originali di cui si mette a disposizione la versione digitale, e le caratteristiche quantitative e qualitative di questi ultimi, oppure comunicando uno o più URI che diano accesso a quei contenuti; devono essere indicate le caratteristiche tecniche sia degli oggetti digitali che dei metadati

3. la licenza sotto la quale i contenuti sono rilasciati

4. l'assenza di vincoli di proprietà intellettuale o di altro tipo (ad esempio contrattuali) che ostino alla diffusione dei contenuti tramite la BDL (tale assenza deve essere attestata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000), oppure l’indicazione di eventuali vincoli, da cui risultino le loro conseguenze in rapporto all’uso pubblico dei materiali e ai requisiti per l’inserimento nella BDL, con particolare riferimento agli articoli 7, 9 e 10 delle presenti Disposizioni

5. l'accettazione integrale delle condizioni previste dal presente documento, ed in particolare quelle di cui agli art. 5, 6, 7, 9, 11 e 12

Nel caso di enti privati, il firmatario dovrà attestare, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la propria qualifica di legale rappresentante o comunque di persona abilitata ad agire per conto dell'ente.

La Regione – previe le necessarie verifiche di carattere tecnico ed amministrativo, che possono comportare la richiesta al soggetto interessato di ulteriori informazioni o documentazione – valuta entro 90 giorni se i contenuti proposti siano idonei all'inserimento nella BDL. A questo fine può altresì richiedere campioni di dati e metadati per verifiche e test. Nel caso i contenuti non vengano accettati per la BDL la Regione non diffonde o pubblica i campioni (salvo che si tratti di contenuti già rilasciati sotto una licenza che lo permette) ma può conservarli per propria documentazione.

Nel caso le verifiche diano esito positivo, la Regione comunica al soggetto partecipante il proprio assenso all'inserimento dei contenuti nella BDL e provvede alle necessarie operazioni. Nel caso di esito negativo, la Regione comunica il diniego al soggetto interessato motivando la decisione. La motivazione è formulata in modo tale per cui l'interessato possa comprendere quali interventi o adempimenti deve adottare perché i contenuti proposti siano ammessi a rientrare nella BDL.

Si suggerisce agli interessati di prendere contatto, preliminarmente all'invio della comunicazione di cui sopra, con il competente Ufficio regionale per effettuare in via informale una prima analisi delle caratteristiche dei contenuti ed una valutazione della loro adeguatezza per il caricamento nella BDL, che può essere utile per meglio formulare la comunicazione o per rimediare ad eventuali manchevolezze.

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Allegato 1 alle Disposizioni per il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure e per la fornitura di contenuti

AVVERTENZA. Il presente facsimile ha lo scopo di facilitare la redazione delle comunicazioni con la quale i soggetti interessati mettono a disposizione contenuti per la Biblioteca Digitale Ligure. Esso non va considerato vincolante alla lettera, perché non è possibile prevedere nel facsimile tutte le diverse condizioni che possono verificarsi. Sarà quindi cura degli interessati adattarne i contenuti al caso concreto.

Si richiama l'attenzione sulla differenza tra ciò che è oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ciò che è oggetto di semplice comunicazione.

È oggetto di comunicazione:

  • ciò che esprime una decisione del soggetto interessato e non uno stato di fatto che sussiste indipendentemente da tale decisione, ad esempio l'impegno a rispettare le previsioni delle Disposizioni per il funzionamento della Biblioteca Digitale o la licenza con cui vengono rilasciati contenuti su cui si detengono i diritti;
  • informazioni tecniche che verrebbero comunque verificate e valutate autonomamente dalla Regione nell'ambito dell'esame dei contenuti proposti, ad esempio i formati di dati e metadati.

È oggetto di dichiarazione sostitutiva:

  • ciò che riguarda altri stati di fatto noti al soggetto che presenta la dichiarazione, ad esempio la proprietà dei contenuti, l'assenza o la presenza di diritti di terzi, l'esistenza di eventuali vincoli preesistenti di tipo contrattuale ecc.

Si ricorda che l’allegato alla richiesta di partecipazione contenente l'indicazione del materiale digitale che si intende mettere a disposizione va considerato parte integrante della richiesta e deve essere sottoscritto analogamente a questa. Esso deve contenere l'indicazione sia degli oggetti digitali che dei metadati.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla differenza tra la proprietà dei contenuti digitali e quelli degli eventuali originali riprodotti: ad esempio, l'ente titolare della Biblioteca può detenere la proprietà delle immagini di una edizione antica della Divina Commedia, ma non per questo detiene anche la proprietà intellettuale della Divina Commedia.


Il sottoscritto………………………in qualità di legale rappresentante di ………………………con sede in …………..via……………cap………..tel…….. cell………….e-mail………. C.F. ...........


chiede


Di partecipare quale soggetto aderente alla Biblioteca Digitale Ligure (di seguito denominata BDL) e di mettere in disponibilità il materiale meglio descritto in allegato alla presente dichiarazione, di cui costituisce parte integrante [circa l'identificazione del materiale si veda l'art. 15 delle Disposizioni; l'allegato deve anche contenere l'indicazione delle caratteristiche tecniche e della licenza e deve essere sottoscritto analogamente alla richiesta].

A tal fine dichiara di essere a conoscenza e di accettare le “Disposizioni per il funzionamento della biblioteca digitale ligure e per la fornitura di contenuti” approvate con deliberazione della Giunta regionale n…… del….., ed in particolare quelle di cui agli art. 5, 6, 7, 9, 11 e 12.

[ATTENZIONE: inserire questa clausola solo se il soggetto che presenta la richiesta è titolare dei diritti e quindi può decidere autonomamente la licenza, in caso contrario utilizzare la dichiarazione sostitutiva] Dichiara inoltre che i contenuti di cui all'allegato vengono rilasciati in modo irrevocabile con licenza ..... [inserire qui la precisa indicazione della licenza, che può non essere la stessa per tutti i contenuti] A tale fine, ai sensi delll’art. 47 d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del medesimo decreto.

dichiara

- di essere legale rappresentante di ........ [oppure indicare a quale titolo si sottoscrive la richiesta]
- di avere la proprietà del materiale digitale (inclusi i metadati) di cui all’allegato alla presente dichiarazione [oppure indicare di chi è la proprietà e a quale titolo il soggetto richiedente mette a disposizione i materiali per la BDL];
- [ATTENZIONE: inserire questa clausola solo se il soggetto che ha rilasciato il materiale e stabilito la licenza è diverso da quello che presenta la richiesta] che il predetto materiale è rilasciato [indicare la licenza]
- che la consegna, duplicazione, trattamento, pubblicazione e in generale qualsiasi operazione sugli oggetti digitali ed i relativi metadati prevista nell’ambito della BDL, sono consentiti dalle norme vigenti in materia di diritto d’autore, con riferimento sia agli oggetti e metadati stessi, sia alle opere da cui essi eventualmente derivano;
- che sugli oggetti e metadati non sussistono diritti di terzi e/o vincoli di qualsiasi tipo; [oppure indicare quali sono i vincoli e a che titolo sussistono; deve risultare chiaro quali operazioni sono possibili – dati tali vincoli - nell'ambito della BDL]

dichiara altresì di essere a conoscenza

- che nessun tipo di risarcimento o indennizzo di alcun tipo è dovuto dalla la Regione in caso di sospensione del servizio della BDL, per caso di mancanza di risorse finanziarie o per cause d’interesse pubblico;
- che eventuali spese sostenute per attività necessarie alla partecipazione alla BDL e non contemplate tra i compiti della Regione dalle “Disposizioni per il funzionamento della biblioteca digitale ligure e per la fornitura di contenuti” rimangono a carico del sottoscritto soggetto partecipante/aderente.

In fede

Genova, addì


Firma per esteso e leggibile -------------------------------------


Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

REGIONE LIGURIA

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall’interessato/a Sig. …………………………….. ........................................................................................................................................................…..………. identificato mediante …………………………………………………………………………………………………………………………………………….


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(luogo e data)


IL DIPENDENTE ADDETTO

________________________________ (Firma, qualifica e nome)




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