Disegno di legge S 1684 - Pirovano ed altri - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211

Senato

2020 Disegno di li legge S 1684 - Pirovano ed altri - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211 Intestazione 16 gennaio 2024 25% Da definire

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi

Onorevoli Senatori. – Nell'ultimo ventennio nella società si sente sempre più viva l'esigenza della trasmissione della memoria della shoah – termine ebraico con il quale viene indicato lo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista; questo è avvenuto soprattutto a causa delle numerose sollecitazioni pervenute in occasione dell'istituzione della Giornata della Memoria, avvenuta nel 2000.

Per quel che riguarda la didattica della shoah, il principale veicolo è costituito dalla visita ai luoghi della memoria. Innanzitutto, va ricordato che la storia della shoah, della deportazione degli ebrei, va collocata all'interno del programma di storia contemporanea, che doveva essere svolto nelle scuole superiori fin dal 1960. In realtà, le disposizioni ministeriali rimasero largamente disattese per parecchio tempo, per una difficoltà da parte degli insegnanti ad affrontare il nodo della « guerra civile », della divisione dell'Italia su fronti politici contrapposti. Alla fine della guerra l'atteggiamento prevalente su questo periodo storico e sull'eccidio degli ebrei era il silenzio: da una parte, i sopravvissuti dei campi avevano il timore di non essere creduti, dall'altra, la gente non era incline ad ascoltare storie tanto tragiche. Erano gli anni della ricostruzione e tutti volevano rincominciare a vivere, lasciandosi alle spalle la guerra e le sue tragedie.

Durante gli anni della contestazione giovanile, soprattutto in Germania, era vivace il dibattito fra la generazione dei figli e quella dei padri, a cui si chiedeva conto delle atrocità del nazismo. Non altrettanto avveniva in Italia dove, fin dagli anni Cinquanta, abbiamo assistito ad un periodo di « vuoto di memoria »: i temi della deportazione, dei campi di sterminio, così come della shoah, sono rimasti per anni nell'ombra.

A partire dal 1961, il dibattito storiografico sui temi della deportazione e della shoah assumono una certa importanza, sull'onda della risonanza destata da importanti processi in Germania contro i carnefici nazisti e del successo di pubblico di fondamentali testimonianze letterarie sulla shoah, quali i libri di Primo Levi e di Anna Frank, che diventano classici, letti e studiati anche nelle scuole. È stato soltanto con il decreto Berlinguer, del 1996, che i docenti di storia hanno dovuto confrontarsi con la storia contemporanea e procedere ad una riflessione su come impostarne la didattica.

È da quel momento che l'attenzione sulle leggi razziali, sui rapporti tra il fascismo e la deportazione, sulla storia dei campi di concentramento, porta allo sviluppo di numerosi progetti che spesso si concludono con viaggi nei « luoghi della memoria » nei predetti campi. Ovviamente questo tipo di iniziativa è rivolta gli studenti delle scuole superiori, vista la collocazione curricolare del periodo storico e la necessaria maturazione degli studenti stessi per poter affrontare un'esperienza così « forte » emotivamente.

Alla fine degli anni Novanta il film di Spielberg Schindler's list registrò un enorme successo ed ebbe inizio anche il grandioso progetto, voluto dal regista, di raccogliere le testimonianze di tutti i sopravvissuti della shoah. Con questo progetto, accanto al desiderio di raccogliere tali testimonianze per creare un immenso archivio, si riconosceva alla testimonianza un importantissimo valore educativo e didattico. Da questo momento in poi, il ricorso alla testimonianza è diventato un elemento fondamentale nell'ambito della didattica della shoah. Sicuramente l'incontro con il testimone è fondamentale perché crea un'empatia enorme, un po’ come se gli studenti potessero toccare la storia, ma da qui bisogna partire per intraprendere un cammino di conoscenza capace di incidere sulla vita dei ragazzi, altrimenti si rischia che l'emozione passi e non resti nulla, soprattutto oggi, in un mondo in cui siamo continuamente sottoposti a sollecitazioni, a emozioni anche forti, ma effimere. Naturalmente, con il passare degli anni, i testimoni sopravvissuti a quell'inferno sono sempre meno, per cui assume ancor più importanza la visione diretta dei luoghi, per mantenere viva la memoria dei fatti.

I luoghi possono parlare, ma occorre saperli interrogare con intelligenza: la visita ai luoghi della memoria va dunque preparata con cura e soprattutto va inserita in un percorso organico che non si esaurisca nella visita stessa. La chiave di lettura è quella di « sentire » il luogo, di immergersi in esso, attraverso un percorso individuale che occorrerà poi trasformare in un'esperienza collettiva e condivisa, affinché assuma una rilevanza didattica e formativa. L'educazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni attraverso l'esperienza di un viaggio – che è un vero e proprio cammino formativo che ripercorre, attraverso la visita di luoghi simbolo, la storia della deportazione e le cause che l'hanno generata – è ritenuta di alto valore sociale e di forte valenza formativa. Vedere ad esempio Auschwitz oggi, e coglierne il significato più profondo, non può prescindere da una prospettiva che non si limiti alla memoria nazionale, ma sappia allargare lo sguardo ad una dimensione europea. In un'epoca, questa, dove stanno riaffiorando sempre più frequentemente sentimenti di odio razziale, soprattutto antisemita, è di fondamentale importanza far conoscere alle nuove generazioni l'inumana esperienza a cui è stata sottoposta una larga parte di popolazione ebraica, e non solo. È di fondamentale importanza non dimenticare e vigilare sempre affinché anche il minimo impulso antirazziale venga identificato per tempo e annientato.

Solo attraverso la visita di quei luoghi si può arrivare, non solo ad immaginare quell'orrore, ma soprattutto ad immedesimarsi nelle persone che, proprio lì, proprio in quelle stanze, in quei cortili, in quelle baracche, su quello stesso suolo hanno vissuto una tragedia disumana. Lasciando il campo, in totale libertà, non si può non pensare a chi, adulti, anziani e bambini, da quell'incubo insensato non è mai più potuto uscire vivo. La visita dei campi è probabilmente l'unico modo per percepire fino in fondo la disperazione di milioni di innocenti e di avvicinarsi il più possibile al loro dolore. Chi esce da quei luoghi, oltre a sentirsi annientato e incredulo di fronte a tutto quel « male », non può non interrogarsi sulla natura dell'essere umano, che credeva incapace di simili atrocità; non può non provare un infinito senso di ingiustizia; non può non chiedersi come si sia potuti arrivare a quel punto senza che nessuno riuscisse a fermare questa crudeltà; non può non domandarsi perché in tanti, troppi, abbiano accettato di diventare un tassello, anche un piccolo tassello, nell'ingranaggio della macchina della morte; non può che rifiutare e condannare qualsiasi atteggiamento anche minimo antirazziale. Dopo l'esperienza conoscitiva dei campi non si riesce a dimenticare quello che si è visto, si esce cambiati dentro. Ecco l'importanza didattica di organizzare questi « viaggi nella memoria » delle scuole ai campi di concentramento e il presente disegno di legge intende incentivarli, affinché tutti gli istituti scolastici possano offrire agli studenti questo tipo di esperienza, in quanto molto più formativa di qualsiasi lezione sull'argomento.

Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di far conoscere a quanti più studenti possibile la realtà dei campi di sterminio nazisti; questo è necessario per rafforzare la coscienza civica nelle giovani generazioni, volta a rinnegare qualsiasi tipo di atteggiamento antirazziale. Siamo consapevoli che già esistono simili progetti, sia a livello nazionale che regionale che però, viste le limitate risorse stanziate coinvolgono soltanto pochi studenti ogni anno.

Al fine di assicurare ad un numero molto più ampio di studenti quest'esperienza di formazione della coscienza, si prevedono ulteriori finanziamenti alle scuole secondarie di secondo grado che intendano effettuare i « viaggi nella memoria » ai vari campi di concentramento presenti in Europa, che saranno preceduti da lezioni in classe dedicate alla formazione specifica sull'esperienza che si andrà ad affrontare. Per far ciò si è ritenuto di istituire, con una novella alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante istituzione del « Giorno della Memoria » in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, un apposito Fondo per contribuire finanziariamente a tutte le iniziative organizzate dalle scuole volte ad effettuare questo tipo di esperienza formativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Art. 2-bis. – 1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i “viaggi nella memoria” ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della shoah.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al l'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili ».