Disciplinare di Produzione/Denominazione di origine controllata/Grignolino del Monferrato Casalese
Questo testo è da formattare. |
G.U. di pubblicazione: (11/10/1974, n 266) Entrata in vigore: .
|
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita del Piemonte
D.P.R. 26 giugno 1974. Riconoscimento della denominazione d'origine controllata del vino "Grignolino del Monferrato Casalese" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Grignolino del Monferrato Casalese " è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Grignolino.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dal vitigno Freisa presenti nei vigneti fino a un massimo del 10 %.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona del Monferrato Casalese idonea a conseguire produzioni con caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende i seguenti territori comunali della provincia di Alessandria:
Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Montecestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Grignolino del Monferrato Casalese" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Grignolino del Monferrato Casalese" non deve essere superiore a q.Ii 75 per ettaro di vigneto di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione definita nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Alessandria ed è in facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, su richieste delle aziende interessate, di consentire le operazioni di vinificazione nei territori delle province piemontesi confinanti con quella di Alessandria a condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime aziende alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Grignolino del Monferrato Casalese" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.5.
Articolo 6.
Il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche;
-colore:rosso rubino chiaro, con tendenza all'arancione per l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico e delicato;
- sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, con caratteristico retrogusto;
-gradazione complessiva minima: gradi 11 ; - acidità totale minima: 5,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 19 per mille.
E' in facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "classico" e similari. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Articolo 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Grignolino del Monferrato Casalese" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930