Disciplinare di Produzione/Denominazione di origine controllata/Gattinara

IncludiIntestazione

13 giugno 2008 50% Diritto

G.U. di pubblicazione: G.U. n. 59 del 11 marzo 1991--
Entrata in vigore: .
Documenti abrogati:
--



Articolo 1

La denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" è riservata al vino "Gattinara" già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

Il vino "Gattinara" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (detto localmente Spanna) prodotto esclusivamente nel territorio comunale di Gattinara. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Bonarda di Gattinara, purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% dei totale delle viti.

Articolo 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Gattinara" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti posti sui dossi collinari, soleggiati, con esclusione di quelli di fondo valle e dei terreni pianeggianti o umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E’ esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del "Gattinara" non deve essere superiore a q.li 75 per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate, eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite sopra stabilito.

La regione Piemonte, inoltre, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore 65%.

L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Articolo 4.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%, ed alla tipologia "Gattinara" riserva un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino "Gattinara" debbono essere effettuate nel territorio del Comune di Gattinara.

E’ in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore dei decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1963, n. 930, le operazioni di invecchiamento dei vino "Gattinara".

Articolo 5.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, di cui almeno un anno di detto periodo in botti di legno.

Per la tipologia "riserva" del vino D.O.C.G. "Gattinara" il periodo di invecchiamento non deve essere inferiore a quattro anni di cui almeno due anni di detto periodo in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal l° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di "Gattinara" più giovane ad identico "Gattinara" più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.

In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara", ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione previsto dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da un'apposita commissione, secondo le norme, all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Articolo 6.

Il vino "Gattinara", all'atto della sua immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato tendente all'aranciato;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
profumo: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" riserva, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5% e sottoposto alle condizioni di invecchiamento di cui all'art. 5 del presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13%.

Articolo 8.

Nella presentazione e designazione del vino D.O.C.G. "Gattinara" il termine "riserva" deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" e non può essere intercalato tra questa e la denominazione geografica "Gattinara".

Detto termine "riserva" non può figurare in caratteri superiori alla denominazione "Gattinara".

Alla denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Gattinara" deve figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.


Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Gattinara" devono essere di capacità non inferiore a 350 cc. di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero.

Articolo 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.